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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2021

Cassazione n. 40413/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di L'Aquila riformava parzialmente in favore del reo la sentenza con cui il tribunale di Pescara, in data 25.11.2016, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in ordine ai reati in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con riferimento all'unico reato per il quale ha riportato condanna, lamentando: 1) vizio di motivazione, mancando la prova in ordine alla reale ed effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, derivante dal comportamento del prevenuto; 2) violazione di legge in punto di mancanza di motivazione di una corretta motivazione sulla dosimetria della pena.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Ed invero non può non rilevarsi l'assoluta genericità del primo motivo di ricorso, in violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che il relativo atto scritto contenga, a pena di inammissibilità, l'enunciazione specifica, tra l'altro, "dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito anche dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa.

Del pari generico appare il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato deduce, peraltro, rilievi sul merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in questa sede di legittimità, senza tacere che la corte territoriale, nel determinare la pena finale a carico del [OSCURATO:PERSONA], ha preso in considerazione il disvalore complessivo della condotta dell'imputato, attribuendo ad esso, tra i parametri indicati nell'art. 133, c.p., valore decisivo ai fini della dosimetria della pena.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13.7.2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di L'Aquila riformava parzialmente in favore del reo la sentenza con cui il tribunale di Pescara, in data 25.11.2016, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in ordine ai reati in rubrica ascrittigli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con riferimento all'unico reato per il quale ha riportato condanna, lamentando: 1) vizio di motivazione, mancando la prova in ordine alla reale ed effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, derivante dal comportamento del prevenuto; 2) violazione di legge in punto di mancanza di motivazione di una corretta motivazione sulla dosimetria della pena. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Ed invero non può non rilevarsi l'assoluta genericità del primo motivo di ricorso, in violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che il relativo atto scritto contenga, a pena di inammissibilità, l'enunciazione specifica, tra l'altro, "dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito anche dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa. Del pari generico appare il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato deduce, peraltro, rilievi sul merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in questa sede di legittimità, senza tacere che la corte territoriale, nel determinare la pena finale a carico del [OSCURATO:PERSONA], ha preso in considerazione il disvalore complessivo della condotta dell'imputato, attribuendo ad esso, tra i parametri indicati nell'art. 133, c.p., valore decisivo ai fini della dosimetria della pena. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13.7.2021. [OSCURATO:PERSONA]