CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 34504/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9911/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll ’ avvocato D ’ [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE d ’ APPELLO di NAPOLI , Sezione Specializzata per le controversie agrarie, n. 648/2022 depositata i l 28/02/2022. Ad. 19/10/2023 R.g. n. 9911 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 19/10/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’appello di Napoli, sezione specializzata per le controversie agrarie, ha, con sentenza n. 648 del 28/02/2022, rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Sezione specializzata agraria presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 2756 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza della Corte territoriale, quale Sezione specializzata per le controversieagrarie, ricorre, con atto affidato a un unico, complesso motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA]; risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha, altresì, depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , alla quale la causa è stata trattenuta per la decisione; [OSCURATO:PERSONA] l’unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è per violazione e falsa applicazione degli artt. 474 e 615 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto erroneamente esistente un titolo esecutivo per il rilascio in favore di [OSCURATO:PERSONA], individuandolo nella sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 3332 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; la controversia può essere decisa sulla base del criterio della ragione più liquida ed in considerazione della scelta errata del mezzo di impugnazioneavverso la sentenza di primo grado; rileva nella specie l’erronea proposizione dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di S anta [OSCURATO:PERSONA] , Sezione specializzata per le controversie agrarie, n . 2756 del 18/09/2019 , in quanto lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva qualificato l’azione esperita dinanzi il primo giudice quale opposizione agli atti esecutivi; Ad. 19/10/2023 R.g. n. 9911 del 2022; estensore: C. Valle a fronte del rigetto dell’opposizione formale da parte della Sezione specializzata di primo grado [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello, ma ciò in violazione del principio dell’apparenza, posto che il mezzo corretto di impugnazione era, senza possibilità di conversione in impugnazione di merito, in quanto precluso dall’avvenuta formazione del giudicato sulla qualificazione come opposizione formale, il ricorso straordinario per cassazioneai sensi dell’art. 111 Costituzione; infatti, l’art. 618 cod. proc. civ., laddove esclude l’impugnabilità delle sentenze rese sulle opposizioni agli atti esecutivi, deve essere in tal senso costituzionalmente interpretato (Cass. n. 9868 del 15/04/2021 Rv. 661143 – 01 ; Cass. n. 26294 del 14/12/2007 Rv. 601090 - 01) : cosicché avverso dette sentenze deve ritenersi esperibile il solo ricorso straordinario di legittimità, il mancato esperimento del quale implica la formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado, malamente appellata (non ostandovi qui alcun contrario giudicato interno sul punto formatosi), da rilevarsi anche di ufficio pure nella presente sede; l’erronea scelta del mezzo di impugnazioneda parte del Picozzi avverso la sentenza di primo grado preclude , quindi, l ’ esame della questione relativa alla mancata instaurazione, ugualmente in primo grado,della controversia in forma bifasica, così come sarebbe stato necessario(Cass. n. 25170 del 11/10/2018 Rv. 651161 - 01) ; e, a maggior ragione, impedisce di valutare l’incidenza dell’intervenuta Cass. 22330/23su sovrapponibile controversia tra le parti; pronunciando sul ricorso deve, pertanto, cassarsi senza rinvio l’impugnata sentenza di appello , poiché resa in esito a definizione di una impugnazione di merito non consentita dall ’ ordinamento processuale; alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata consegue la liquidazione delle spese di appello e di quelle di questa fase di legittimità, in favore dellacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] ; Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.g. n. 9911 del 2022; estensore: C. Valle non vi è luogo a pronuncia sulla sussistenza dei requisiti per il cd raddoppio del contributo unificato, trattandosi di pronuncia esulante da quelle, per le quali vi è previsione di tipicità, di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Sez. U n. 4315 del 20/02/2020); il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p.q. m. decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza della Corte d’appello di Napoli, Sezione Specializzata per le controversie agrarie, n. 648/2022 depositata il 28/02/2022; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di appello, che liquida in euro 2.600,00,oltre rimborso delle spese generali, nonché delle spese di questa fase che liquida in euro 6.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, per tutte oltre rimborso forfetario al 15%, CA e IVA nella misura di legge. Così deciso in Roma nella camera