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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09235/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità per ricorsi degli altri ricorrenti; uditi i difensori presenti: avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste nell'accoglimento del ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza impugnata riportandosi ai motivi avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento dei motivi chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari con la sentenza in data 12/11/2019, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bari del 29/4/2016, solo per effetto della declaratoria di prescrizione del capo 27) ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] e conseguente rideterminazione della pena agli stessi inflitta, in rispettivi anni dodici di reclusione ed anni 11 e mesi sei di reclusione, confermava le pene relative all'affermazione di responsabilità nei confronti anche di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] alias AFRIM, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per i delitti rispettivamente ascritti in rubrica.

A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stata riconosciuta la recidiva infraquinquennale; a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la recidiva reiterata infraquinquennale dopo l'esecuzione della pena e a [OSCURATO:PERSONA], la recidiva reiterata specifica infraquinquennale dopo l'esecuzione della pena.

Tali aggravanti erano state considerate dal giudice di primo grado equivalenti rispetto alle circostanze attenuanti generiche, riconosciute a tutti gli imputati.

1.1. Le decisioni di merito ricostruivano, all'esito di complesse indagini protrattesi per lungo tempo, le vicende criminali di plurimi episodi importazione di sostanze stupefacenti tramite motonavi provenienti dall'Albania e dirette in Italia tra gli anni 2001 e 2002, riscontrati da due sequestri di ingenti quantitativi operati all'approdo delle motonavi o comunque connesse all'arrivo in porti italiani del [OSCURATO:PERSONA], individuando in [OSCURATO:PERSONA] (rimasto latitante) il principale promotore di tali traffici criminali, all'esito di attività di intercettazione, che acclarava l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti in ingenti quantitativi (capo 1) promossa dallo stesso e composta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], oltre altri imputati rimasti estranei al presente giudizio, alla quale facevano riferimento due ulteriori articolazioni stanziate sul territorio italiano, riconducibili l'una (capo la) ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri, e l'altra (capo lb) a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e altri, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], rimasto estraneo al presente giudizio).

Venivano inoltre accertati numerosi delitti-fine, così come descritti nei capi di imputazione rispettivamente attribuiti a ciascuno degli imputati del presente procedimento, anche riscontrati dal sequestro di sostanze stupefacenti e dall'arresto dei corrieri (in particolare, ai capi 2, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 30-bis, 32,33, 34, 35, 36, 39).1.1.

Tra tutti i reati fine contestati, già il Tribunale di Bari aveva riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 comma 2, D.P.R. n. 309 /90, esclusa invece per tutti gli altri capi ove era stata contestata, solo in riferimento al capo 49), ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (relativo al trasporto di 16 Kg di eroina e 2 Kg di cocaina, sottoposta a sequestro a seguito dell'arresto del corriere, in Ancona 1'8 ottobre 2001 e al capo 55), ascritto ai predetti relativo a 5 Kg di eroina, in Brindisi, Bari e altrove dal 31 ottobre, fino al 5 novembre 2001. [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA] era inoltre attribuita la penale responsabilità in ordine alla fattispecie di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/90 (capo 41), quali promotori di un'associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, operativa in Bari e sul territorio nazionale dal giugno 2001 al marzo 2002; in riferimento all'operatività ti tale gruppo criminale, oltre i due menzionati capi 49 e 55, erano ascrivibili ai predetti imputati i reati contestati ai capi 42, 47, 53, 56, 57, 58 e 59, 62 e 63, aventi tutti ad oggetto quantitativi consistenti di eroina.

2. Avverso la sentenza, i difensori degli imputati hanno chiesto l'annullamento della decisione presentando distinti ricorsi, sintetizzati ai fini della presente decisione.

2.1. Con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è articolato in cinque motivi di impugnazione. 1) Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

In particolare, critica la sentenza di secondo grado perché si sostanzierebbe in una pedissequa riproduzione tipografica della sentenza di primo grado, non avendo fornito alcuna risposta autonoma alle molteplici censure sollevate dalla difesa con l'atto di gravame, poi articolate nuovamente nei successivi motivi di ricorso; 2) Con il secondo motivo viene dedotta la violazione di legge penale sostanziale, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen. ed il connesso vizio motivazionale con riferimento alla illegittimità del decreto dichiarativo di latitanza emesso dal GIP presso il Tribunale di Bari in data 12/07/2005, della successiva ordinanza dichiarativa della contumacia e delle conseguenti notificazioni, nonché degli atti processuali successivamente compiuti.

In particolare, il decreto di latitanza sarebbe stato emesso in difetto di prova circa la sussistenza dell'elemento soggettivo della volontaria e consapevole condotta di sottrazione dell'imputato all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP in data 16/06/2005.

Invero, la D.I.A, pur conoscendo l'indirizzo di nascita e di residenza dell'imputato, sito in Durazzo (Albania), avrebbe redatto il verbale di vane ricerche circoscrivendo l'indagine al territorio nazionale senza attivare gli strumenti di cooperazione internazionale finalizzati a consentire il rintraccio dello Shabani in territorio albanese.

Del resto l'imputato risultava essere stato espulso in data 24 dicembre 1993 dal territorio nazionale, come si evincerebbe dal verbale di vane ricerche redatto dalla stessa DIA di Bari nell'ambito di due diversi procedimenti, n. 257/03 N.R. e n. 5680/10 R.G.

N.R. pendenti nei confronti del ricorrente.

Tanto premesso, la Corte territoriale non si confronta con la censura difensiva che ha prospettato la stabile presenza dell'imputato sul territorio albanese per comprovati motivi familiari e professionali dalla data di emissione della misura cautelare fino alla declaratoria di latitanza; 3) Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione di legge penale sostanziale, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen. ed il connesso vizio motivazionale, in relazione agli artt. 420-bis, 420-quater e 604, comma 5-bis cod. proc. pen., non essendo stata disposta la sospensione del processo per assenza incolpevole dell'imputato.

Invero, il Tribunale di Bari, acclarata la irreperibilità dell'imputato, disponeva con ordinanza la sospensione del processo in data 29.05.2015, con il relativo stralcio della posizione contumaciale del ricorrente, che veniva poi revocata da diverso Collegio giudicante dello stesso Tribunale all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ove quindi si procedeva in assenza dell'imputato, dovuta alla mancata conoscenza del procedimento in corso, con indebito detrimento al diritto di difesa; 4) Con il quarto motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione dei gravi indizi del reato contestato ed il travisamento delle prove poste a fondamento della incolpazione.

Nello specifico, la Corte territoriale ha finito per confermare la responsabilità dell'imputato in maniera del tutto aprioristica, sulla base del solo tenore generico delle intercettazioni telefoniche, a fronti di una palesata incertezza sulla esatta identificazione del ricorrente, incertezza manifestata anche dallo stesso PM, ed in difetto di elementi concreti circa la partecipazione dello stesso al preteso sodalizio criminoso.

Sul punto la Corte territoriale non avrebbe ottemperato all'obbligo di motivazione rafforzata sancito dalla giurisprudenza di Codesta Suprema Corte di legittimità in ordine alla qualifica di "fornitore" del sodalizio ex ad 74 dpr 309/90, omettendo di specificare la rilevanza obiettivamente rivestita dall'imputato per l'utilità della associazione;5) Con il quinto motivo viene dedotto il vizio di violazione di legge e il connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen in ordine al trattamento sanzionatorio per effetto della contestazione, solo apparente, dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art 74 DPR 309/90, in difetto di elementi idonei a desumere la partecipazione al sodalizio di un numero pari o superiore a dieci persone, nonché per la mancata concessione dell'attenuante di cui al comma 6 del medesimo decreto e delle attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate.

In particolare, la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare la personalità e l'assenza di una attuale pericolosità sociale dell'imputato, nonché l'ingente intervallo temporale trascorso dal compimento dei fatti contestati.

2.2. Con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], esso è articolato su tre motivi di impugnazione. 1) Con il primo motivo si deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, lett. c) cod. proc. pen., da cui conseguirebbe un vulnus al diritto di difesa costituzionalmente e convenzionalmente garantito ai sensi dell'art. 6 CEDU.

In particolare, il ricorrente lamenta di essere stato privato di una difesa effettiva, stabile e continuativa, atteso che in primo grado era stato difeso d'ufficio dalli Avv. [OSCURATO:PERSONA], malgrado quest'ultimo avesse rinunciato all'incarico nell'Aprile del 2010 per essersi trasferito in altra sede e, pertanto, veniva sostituito da molteplici avvocati, occasionalmente reperiti, nominati ai sensi dell'art. 97 comma 4, cod. proc. pen., nessuno dei quali aveva conoscenza del processo e non poteva perciò assicurare una efficace linea difensiva.

Inoltre, malgrado all'udienza del 15 marzo 2013 fossero stati difensori di fiducia due avvocati, la notifica della sentenza di primo grado veniva disposta presso il difensore d'ufficio rinunciatario [OSCURATO:PERSONA] ed il di lui sostituito Avv. [OSCURATO:PERSONA].

I medesimi errori procedurali sarebbero stati reiterati in secondo grado, laddove nell'epigrafe della sentenza della Corte d'appello di Bari l'imputato risultava assistito ancora dal difensore d'ufficio Avv. [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che dal difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ja proposto questo ricorso per cassazione; 2) Con il secondo motivo, il ricorrente censura la violazione di legge e il connesso vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per motivazione apparente da parte del giudice di seconde cure, il quale si sarebbe appiattito sulla ricostruzione prospettata in primo grado, aggiungendo dei riferimenti meramente generici e comunque non puntualmente rispondenti al caso concretamente prospettato, come si evincerebbe dalla comparazione del corpo motivazionale della sentenza impugnata con il contenuto di un articolo di [OSCURATO:PERSONA] pubblicato nel 2015, disponibile online.

Pertanto la sentenza non fornisce risposta alla specifica censura sollevata dalla difesa con atto di gravame, attinente alla inutilizzabilità delle intercettazioni, assunte come prova cardine per confermare la penale responsabilità dell'imputato; 3) Con il terzo motivo, si denuncia, quale vizio di violazione di legge e connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., il difetto di autonomia motivazionale della sentenza impugnata che, in presenza di una doppia conforme statuizione di responsabilità, si è limitata ad un copia-incolla della sentenza di primo grado, senza rispondere in maniera sostanziale ed indipendente alle censure difensive sollevate con atto di gravame, privando di fatto l'imputato di un secondo giudizio nel merito.

Tra queste, la difesa richiama la censura concernente l'attribuzione della penale responsabilità dell'imputato sulla base di alcune intercettazioni effettuate su tre numeri di cellulare intestati a soggetti diversi dal ricorrente, sebbene a lui arbitrariamente attribuiti in utilizzo, nonché su tre telefonate effettuate da interlocutori terzi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) nelle quali si faceva menzione di un tale "Toni", che era stato identificato dal Tribunale in [OSCURATO:PERSONA] solo in base ad una mera deduzione, fondata sull'usanza diffusa in Albania di utilizzare il diminutivo del nome di battesimo ottenuto eliminando la radice dello stesso ed aggiungendo una vocale alla fine.

Invero, a detta del ricorrente, il Toni di cui parlavano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al quale quest'ultimo doveva rivolgersi per cedergli delle somme in Italia, non potrebbe identificarsi con lui, in quanto egli era partito il 23 giugno per l'Albania proprio in compagnia di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, si censura il difetto di motivazione della sentenza impugnata con riferimento ai capi 5) e 9) di imputazione.

Invero, l'imputato nel dispositivo della sentenza di primo grado veniva condannato per errore per il capo 5), laddove invece doveva essere assolto, come si evince in maniera evidente dal corpo motivazionale della relativa sentenza a pag.

91. Tanto considerato, la Corte di Appello di Bari avrebbe reiterato l'errore, limitandosi a copiare la sentenza di primo grado ed in più omettendo materialmente di esplicitare in motivazione in riferimento al capo 5) ed al capo 9).

Infine il ricorrente lamenta l'assenza di prova in merito alla sussistenza dell'associazione criminale ai sensi dell'ad 74 D.P.R. 309/90, laddove per costante insegnamento di codesta Corte di legittimità la commissione di taluni singoli reati- fine di cui all'ad 73 del medesimo DPR non potrebbe essere ritenuta ex se sintomatica di un inserimento consapevole e permanente del soggetto in un contesto associativo.

Orbene, con riferimento alle condotte contestate al ricorrente, mancherebbe la prova del dolo specifico di partecipazione e contribuzione attiva alla vita del sodalizio criminoso.

2.3. Con riferimento al ricorso presentato da Isteri SOKOL e Isteri BUJAR, articolato in un unico motivo di impugnazione. 1) Con il primo ed unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e) cod.. proc. pen. per carenza assoluta di risposta alle censure devolute in appello.

In particolare, la Corte territoriale si è limitata ad accorpare le doglianze complessivamente proposte da tutti gli imputati nel procedimento, per un verso addebitando ai ricorrenti ulteriori censure mai sollevate e, per altro verso, omettendo di rispondere alle specifiche questioni concretamente devolute.

Tra queste ha rilevanza l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa ex art 177 cod. proc. pen., atteso che sarebbe stata disposta la rinnovazione del dibattimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in assenza degli imputati e dei rispettivi difensori d'ufficio, poiché nei loro confronti il procedimento era stato sospeso per irreperibilità ed impossibilità di notificazione del decreto di citazione, previo stralcio delle rispettive posizioni, con rinvio alla successiva udienza del 29.4.2016.

In aggiunta, si censura la violazione dell'ad 420-quater cod. proc. pen. per omessa sospensione del procedimento nei confronti degli imputati irreperibili e, pertanto, ignari della pendenza del giudizio, dichiarati latitanti per effetto di un decreto emesso in difetto della prova della volontaria sottrazione alla giustizia e per ciò solo illegittimo, essendo anche sprovvisti di una difesa tecnica effettiva in virtù delle plurime sostituzioni dei difensori nominati loro d'ufficio.

2.4. Con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è articolato con diciotto motivi di impugnazione. 1) Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla nullità del decreto di citazione a giudizio in appello per omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito dell'estratto della sentenza contumaciale e dell'avviso di deposito fuori termine della sentenza di primo grado tradotta in lingua albanese.

Invero, l'imputato veniva dichiarato contumace all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bari e, in virtù della normativa transitoria disposta all'art 15-bis della L. 28 aprile 2014 n. 67 ed in assenza dell'emissione di un decreto di irreperibilità, le disposizioni introdotte dalla nuova norma sul processo contumaciale non potevano trovare applicazione.Tanto premesso, l'estratto contumaciale non poteva essere notificato mediante consegna al difensore ex art 165 cod. proc. pen., atteso che il Tribunale di Bari aveva revocato con ordinanza del 20.06.2015 il provvedimento cautelare nei confronti dell'imputato, facendone così cessare lo stato di latitanza.

Dalla nullità di tale notificazione consegue la nullità di tutte le notifiche successive, ivi compresa quella del decreto di citazione a giudizio di appello e pertanto il termine per la proposizione del gravame non poteva dirsi mai iniziato a decorrere; 2) Con il terzo ed il quarto motivo viene dedotto il vizio di violazione di legge penale processuale e il vizio motivazionale in ordine alla nullità del decreto di citazione a giudizio in appello per omessa notifica "a mani proprie" o, comunque, ai sensi del 161 cod. proc. pen. da notificarsi ad imputato contumace e non più latitante; 3) Con il quinto e sesto motivo di ricorso il ricorrente censura la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt.169, 159 cod. proc. pen.

Nello specifico, l'imputato sarebbe stato individuato, ai fini dell'applicazione del 169 cod. proc. pen., attraverso una utenza telefonica fissa albanese risultante dal foglio di un elenco telefonico contenente altresì un indirizzo.

Orbene, a detta della difesa, entrambi i giudici di merito hanno errato nel considerare valida tale notizia circa il luogo di residenza o dimora all'estero dell'imputato, in quanto risultante da un elenco telefonico e dunque riconducibile meramente al gestore telefonico e non per forza anche all'intestatario della fornitura; 4) Con il settimo e ottavo motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla nullità del decreto di latitanza emesso dal GIP presso il Tribunale di Bari in data 12.7.2005, in assenza di un verbale di vane ricerche completo; 5) Con il nono e decimo motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alli art 143 cod. proc. pen.,per come interpretato e integrato ai sensi della direttiva CEE 2010/64/UE del 20.10.2010 e del d.lgs. n. 32 del 4.3.2014, da cui conseguirebbe la nullità dell'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bari.

Invero, l'imputato non conosceva la lingua italiana e, ciononostante, il decreto che disponeva il giudizio di appello non veniva tradotto e così notificato in lingua albanese.

L'incompetenza linguistica dell'imputato veniva provata dal fatto che quest'ultimo non era mai transitato in Italia neppure per un breve periodo, non era stato mai identificato, fermato o arrestato sul territorio nazionale, non aveva costanti contatti con soggetti italiani in lingua italiana, la sua voce e le sue sembianze erano ignote anche ai verbalizzanti Panebianco e Dicolangelo e mancava, inoltre, una prova certa della sua identificazione, quanto alla riferibilità della voce nelle captazioni telefoniche attribuita ad un tale "Mali".

Del resto, la avvenuta traduzione della sentenza di primo grado nella lingua madre dell'imputato sarebbe stata comunque inidonea a sanare il vizio inficiante l'atto introduttivo del giudizio di merito; 6) Con il decimo e l'undicesimo motivo viene eccepito il vizio di violazione di legge e il connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed alla nullità della ordinanza decisa contestualmente con la sentenza di primo grado per violazione degli artt. 268 comma 3, 271 commi 1 e 3 e art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

In particolare, con riferimento ai R.I.T attribuiti al [OSCURATO:PERSONA], sarebbe mancata la motivazione specifica in ordine all'uso di impianti diversi da quelli istallati nella Procura della Repubblica e, con riferimento al R.I.T 814/2001, il Pm, malgrado fosse attestata documentalmente la disponibilità degli impianti di Procura, provvedeva comunque alle operazioni di ascolto e registrazione presso il [OSCURATO:PERSONA] della DIA di Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 7) Con il dodicesimo motivo di appello si deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla identificazione dell'imputato.

Sul punto la difesa lamenta l'impiego da parte del giudice di seconde cure di una motivazione apparente e tipograficamente riproduttiva del corpo motivazionale della sentenza di primo grado, che appariva illogica se raffrontata al metro di giudizio impiegato nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale veniva invece assolto.

Orbene, l'esito assolutorio doveva estendersi anche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], atteso che anche nei suoi confronti il teste [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito elementi fattuali o riscontri documentali, come rogatorie internazionali, per una identificazione certa e peraltro anche l'imputato non risultava mai essere stato arrestato in flagranza di reato, né si era mai spostato dall'Albania; 8) Con il tredicesimo motivo viene dedotto il vizio di assoluta mancanza di motivazione ed il cattivo impiego dei criteri ermeneutici dettati per l'operatività della "doppia conforme".

Invero, il giudice di seconde cure avrebbe reiterato pedissequamente il corpo motivazionale della sentenza di primo grado malgrado l'intervenuta proposizione di nuove e diverse censure nell'atto di appello, che imponevano uno scrutinio accurato.

In aggiunta, si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla censura relativa al difetto di prova circa la riconducibilità della voce registrata nelle captazioni telefoniche all'imputato, atteso che quest'ultimo non era mai stato sottoposto a controlli, né tantomeno la sua voce era nota agli inquirenti.

Si lamenta inoltre l'assenza di riscontri probatori oggettivi e soggettivi nei contenuti delle tre conversazioni intercettate che interessavano il [OSCURATO:PERSONA], nonché l'inesistenza di elementi di carico che consentissero di individuare il tipo e il quantitativo di stupefacente di cui al capo di imputazione n. 50 e l'identificazione dell'imputato quale interlocutore; 9) Con il quattordicesimo motivo viene dedotto il vizio di mancanza assoluta di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla condotta di partecipazione dell'imputato nel reato associativo di cui all'ad 74 del DPR 309/90 contestato dal giugno 2001 al marzo 2002, in difetto di intercettazioni telefoniche attribuite al medesimo in quei primi tre mesi del 2001 e negli ultimi due mesi del 2002; 10) Con il quindicesimo motivo si eccepisce il vizio di omessa motivazione in merito alle censure sollevate con l'atto di gravame, volte a dimostrare l'insussistenza di elementi oggettivi idonei ad dimostrare l'esistenza di un sodalizio criminale fondato su un concreto accordo tra gli associati, nonché il ruolo di promotore ed organizzatore concretamente svolto dall'imputato al suo interno.

Invero, il [OSCURATO:PERSONA] non figurava nei capi di imputazione dal 42) al 46), non aveva rapporti con altri imputati e le intercettazioni attribuitegli lo collocano in un periodo molto più ristretto rispetto al tempus commissi delicti, riferito alla fattispecie associativa; 11) Con il sedicesimo motivo il ricorrente censura il vizio di motivazione ex art. 606, lett e), cod. proc. pen. in ordine alla contestazione della aggravante di cui all'ad 74 comma 1 del DPR 309/90.

Invero, nessuna delle sentenze di merito specificava le condotte concrete contestabili al [OSCURATO:PERSONA] al fine di ascrivere allo stesso il ruolo di promotore dell'associazione, né tantomeno di direttore o organizzatore della stessa; 12) Con il diciassettesimo motivo viene dedotto vizio di omessa motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui al comma 3 dell'ad 74 del DPR 309/90, che inerisce al numero dei partecipanti al sodalizio uguale o superiore a dieci.

Invero, la Corte territoriale non ha considerato che taluni coimputati del reato di cui al capo 41) di imputazione avevano fatto ricorso a riti alternativi e, pertanto, i responsabili erano in numero inferiore a 10 già nella sentenza di primo grado; 13) Con il diciottesimo motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio disposto nei confronti dell'imputato, con motivazione generica e all'esito di un giudizio complessivo tra i vari coimputati nel medesimo processo.

Nello specifico si lamenta l'esito del giudizio di bilanciamento tra le circostanze contestate per omessa declaratoria della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] era incensurato e non gli era stata contestata alcuna recidiva rispetto agli altri coimputati.

2.5. Con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è affidato a tre motivi di doglianza. 1) Con il primo motivo si eccepisce vizio di violazione di legge e connesso vizio motivazionale, in ordine alla inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di intercettazione svolte presso i locali della polizia giudiziaria del centro operativo DIA di Bari per inosservanza dell'onere di adeguata motivazione previsto ai sensi dell'art. 268 comma 3 cod. proc. pen., che impone al PM di dare conto da un lato della situazione di urgenza eccezionale e, dall'altro, della inidoneità o insufficienza degli impianti in dotazione presso la Procura della Repubblica tali da giustificare l'utilizzo di altre attrezzature.

Sul punto la Corte di appello ha omesso di confrontarsi con le specifiche censure sollevate in sede di gravame, validando le operazioni di acquisizione degli esiti delle captazioni, sul presupposto che queste fossero state precedute da una formale attestazione proveniente dalla segreteria del PM operante, con valore di atto pubblico certificante la indisponibilità degli impianti in uso alla Procura della Repubblica.

Tale assunto sarebbe del tutto erroneo, atteso che né il PM personalmente, né la sua Segreteria avevano certificato la indisponibilità degli impianti presso la Procura della Repubblica, laddove il PM aveva depositato un primo decreto contenente una mera clausola di stile e poi aveva sollecitato i cancellieri Maralfa e Barbera ad esprimersi sulla pretesa indisponibilità di postazioni per l'intercettazione di utenze cellulari, provvedendo a depositare un secondo decreto contenente un rinvio ricettizio a tali dichiarazioni.

Orbene, erroneamente la Corte territoriale attribuisce alle attestazioni dei cancellieri efficacia di certificazione quanto all'esistenza del fatto, per cui risultano non motivati i decreti del PM che vi hanno fatto rinvio.

Per quanto attiene nello specifico al RIT 794/01 poi, il PM aveva comunicato la disponibilità di apparecchiature TR600 presso la Procura, segnalando però la necessità di ricorrere all'ausilio tecnico della TELECOM per poterle utilizzare, omettendo di esporre le ragioni di urgenza richieste ai sensi del comma 3 dell'ad 268 cod. proc. pen., ai fini della dislocazione del luogo di esecuzione delle operazioni all'esterno degli uffici della Procura della Repubblica; 2) Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato associativo di cui all'ad 74 del DPR 309/90 ed i reati fine di cui ai capi di imputazione 2, 15, 16,

17. In primo luogo, il capo 2) non sarebbe mai stato contestato all'imputato e, ciononostante, gli era stato addebitato sia in primo, che in secondo grado, malgrado la difesa ne avesse denunciato l'irregolarità nell'atto di gravame.

In particolare, si contesta l'operazione di identificazione condotta dagli operatori di p.g. e dagli ausiliari interpreti che individuavano l'imputato in "TANI" basandosi su otto conversazioni captate su utenze non riferibili allo stesso.

In particolare, l'identificazione dell'imputato era fatta discendere dalla testimonianza dell'ufficiale di PG [OSCURATO:PERSONA], in assenza di riscontri oggettivi e soggettivi sul punto, ma in forza del richiamo ad una usanza dei cittadini albanesi di utilizzare diminutivi recanti la radice del loro prenome ed al rapporto di parentela del ricorrente con lo [OSCURATO:PERSONA], rapporto indebitamente riscontrato da una nota del Commissario di [OSCURATO:PERSONA], la quale però non avrebbe potuto essere utilizzata dal Tribunale in quanto non acquisita agli atti del dibattimento.

Quanto ai capi 14, 16 e 17 si denuncia un cattivo impiego dell'istituto della motivazione per relationem da parte del giudice di seconde cure, che si sarebbe limitato ad una valutazione acritica, senza rispondere alle censure proposte, omettendo di esplicitare le ragioni della condanna dell'imputato con riferimento all'episodio in contestazione.

Parimenti, per il capo 1B, in relazione alla condotta partecipativa nel sodalizio criminale, la Corte di merito considerava anche un episodio, quello di cui al capo 2), rispetto al quale l'imputato era completamente estraneo; 3) Con il terzo motivo, il ricorrente censura la violazione di legge e il connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento alla richiesta della declaratoria di prescrizione dei reati contestati, previa derubricazione dei fatti.

2.6. Con riferimento all'imputato [OSCURATO:PERSONA], lo stesso risulta aver presentato due ricorsi; il primo ricorso, presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia, è articolato in sei motivi di doglianza. 1) Con il primo motivo viene dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla nullità del decreto di latitanza disposto a favore dell'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la conseguente invalidità derivata di tutte le notifiche successivamente eseguite attraverso le modalità semplificate di cui all'alt 165 cod. proc. pen.

In particolare, il decreto di latitanza veniva disposto dal GIP in base all'unico presupposto della mancata esecuzione della Ordinanza custodiale disposta a carico del Shuaipi, omettendo di verificare la sussistenza del requisito soggettivo della volontaria sottrazione alla misura cautelare.

Invero, da un lato l'imputato non era a conoscenza dell'emissione del provvedimento cautelare e dello specifico procedimento intentato nei suoi confronti, dall'altro si vedeva indebitamente addebitato lo status di latitante in virtù del suo mancato rintraccio sul territorio nazionale.

Sul punto la Corte territoriale ha omesso di rispondere alla specifica censura difensiva circa la mancanza di qualsivoglia volontà di fuggire in capo al ricorrente, che era stabilmente dimorante in Albania e pertanto del tutto ignaro del provvedimento cautelare.

Dalla nullità del decreto di latitanza discenderebbe, accogliendo la tesi preferibile della giurisprudenza, la nullità assoluta delle notificazioni degli atti successivamente compiuti nel procedimento, con conseguente invalidità del decreto di rinvio a giudizio e della sentenza di primo grado; 2) Con il secondo motivo viene dedotto il vizio di violazione di legge sostanziale e processuale con connesso vizio motivazionale in relazione alla identificazione ed al riconoscimento dell'imputato come utilizzatore delle utenze a lui attribuite.

Nello specifico, sul punto mancherebbe un riscontro oggettivo, quale una perizia fonica, volta a verificare la correttezza delle modalità adoperate ai fini della individuazione dell'imputato; 3) Con il terzo motivo si eccepisce vizio della motivazione ex art 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione al ritenuto concorso dell'imputato nelle condotte di detenzione e di importazione di 4 kg di eroina ex art 73 del DPR 309/90, contestate al capo 36) di imputazione e collocate tra il mese di ottobre e 1'11 novembre 2001.

Orbene la difesa rilevava, con l'atto di appello, che la condotta in contestazione non poteva essere addebitata all'imputato, atteso che, come confermato dal teste [OSCURATO:PERSONA], da un lato la sostanza stupefacente in questione non era stata mai sequestrata e dall'altro risulta invece provato, dalla lista dei passeggeri della motonave "Sansovino", che l'imputato aveva lasciato l'Italia il 17 luglio 2001 per farvi rientro solo il 13 dicembre 2001 e dunque si trovava in Albania all'epoca dei fatti contestati; 4) Con il quarto motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza del sodalizio criminale finalizzato alla commissione di una serie di delitti in materia di stupefacenti ed al presunto contributo offerto dallo stesso all'attività associativa.

Sul punto mancano riscontri volti ad asseverare da un lato la sussistenza del requisito oggettivo, consistente nella esistenza di un pactum sceleris, ovvero una organizzazione stabile e permanente adeguatamente attrezzata per lo scopo illecito perseguito, dall'altro l'esistenza del requisito soggettivo, consistente nel dolo specifico dei sodali di agire con la coscienza e volontà di partecipare e contribuire attivamente alla vita dell'associazione criminale.

Nel caso in esame il requisito oggettivo non sarebbe stato provato né in astratto con l'esistenza di un accordo, né in concreto, mediante facta concludentia, in assenza di un apporto organizzativo stabile, provvisto di strumenti necessari per le operazioni delittuose, di un sistema di pagamento collaudato per il loro finanziamento e dell'uso comune di locali adibiti al deposito dello stupefacente.

Per quanto attiene al ruolo funzionale specificamente svolto dal ricorrente all'interno del sodalizio, questo non sarebbe stato specificato nelle sentenze di merito, che avevano fondato il loro giudizio esclusivamente sulla partecipazione dell'imputato alla commissione di taluni reati fine; 5) Con il quinto motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla contestazione dell'aggravante di cui all'art 80 comma 2 del DPR 309/90.

Invero, manca un oggettivo accertamento in merito all'esistenza di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, atteso che il carico non era stato sequestrato e dunque risultava impossibile accertarne la natura, la provenienza e la qualità e quantità; 6) Con il sesto motivo viene dedotto il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in ordine al trattamento sanzionatorio disposto nei confronti dell'imputato.

In primis si censura la violazione del principio di personalità della responsabilità penale in virtù del ruolo del tutto marginale, e meramente esecutivo, svolto dall'imputato all'interno del sodalizio che, ciononostante, veniva equiparato a quello dei narcotrafficanti, con conseguente applicazione di una pena sproporzionata discostatasi largamente dai minimi edittali.

Si censura inoltre l'esito del giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti riconosciute solo equivalenti rispetto all'aggravante contestata, malgrado la assoluta incensurabilità dell'imputato e la marginale presenza nelle dinamiche associative criminali.

2.7. Con in secondo ricorso, proposto dal difensore fiduciario, avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], articola tre motivi di ricorso. 1) Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

In particolare, critica la sentenza di secondo grado perché si sostanzierebbe in una pedissequa riproduzione tipografica della sentenza di primo grado, non avendo fornito alcuna risposta autonoma alle molteplici censure sollevate dalla difesa con l'atto di gravame, poi articolate nuovamente nei successivi motivi di ricorso; 2) Con il secondo motivo viene dedotta la violazione di legge penale sostanziale, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen. ed il connesso vizio motivazionale con riferimento alla illegittimità del decreto dichiarativo di latitanza emesso dal GIP presso il Tribunale di Bari in data 12/07/2005, della successiva ordinanza dichiarativa della contumacia e delle conseguenti notificazioni, nonché degli atti processuali successivamente compiuti.

In particolare, il decreto di latitanza sarebbe stato emesso in difetto di prova circa la sussistenza dell'elemento soggettivo della volontaria e consapevole condotta di sottrazione dell'imputato all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP in data 16/06/2005 e le indagini di polizia giudiziaria non erano state adeguate; 3) Con il terzo motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferiment6 alla valutazione dei gravi indizi del reato contestato ed il travisamento delle prove poste a fondamento della incolpazione.

Nello specifico, la Corte territoriale ha finito per confermare la responsabilità dell'imputato in maniera del tutto aprioristica, sulla base del solo tenore generico delle intercettazioni telefoniche, a fronti di una palesata incertezza sulla esatta identificazione del ricorrente, incertezza manifestata anche dallo stesso PM, ed in difetto di elementi concreti circa la partecipazione dello stesso al traffico di stupefacenti ed alla partecipazione al sodalizio.

La sentenza impugnata si è astenuta da una reale valutazione sui punti sollevati con l'atto di appello, motivando con un mero copia-incolla; 4) Con il quarto motivo viene dedotto il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in ordine al trattamento sanzionatorio disposto nei confronti dell'imputato.

In primis si censura la violazione del principio di personalità della responsabilità penale, in considerazione del ruolo svolto dallo stesso nell'arco di soli sei mesi, inoltre si censura la mancanza di prova della riconosciuta aggravante dell'art. 74, comma 3 D.P.R. n. 309 del 1990 ed il difetto di motivazione sul punto della sentenza impugnata.

2.8. Con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è sviluppato in tre motivi di impugnazione. 1) Con il primo motivo viene dedotta la inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'ad 263 comma 3, cod. proc. pen.

In particolare, si censura il vizio motivazionale che inficerebbe i decreti del PM di autorizzazione alla dislocazione delle operazioni di intercettazione, per omessa esplicitazione dei due requisiti prescritti dall'art 263 comma 3 cod. proc. pen., ossia delle eccezionali ragioni di urgenza e della insufficienza e inidoneità degli impianti in dotazione della Procura; 2) Con il secondo motivo viene dedotto il vizio di violazione di legge processuale ai sensi dell'ari 606 lett. c) cod. proc. pen., per omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio per il giudizio di appello in lingua albanese, attesa la mancata conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana, con conseguente vulnus al diritto di difesa costituzionalmente garantito; 3) Con il terzo motivo viene dedotto il vizio motivazionale ex art 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi 12 e 35 di imputazione.

Invero, il nome dell'imputato figura esclusivamente nei suddetti capi di imputazione e non sarebbe stato menzionato nel corpo motivazionale della sentenza di secondo grado.

Di conseguenza non sarebbe stato specificato il ruolo ricoperto dal ricorrente all'interno del sodalizio, né tantomeno la condotta concretamente svolta negli episodi allo stesso addebitati.

2.9. Con riferimento al ricorso proposto congiuntamente dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] Hamdi, SEJDIN Ervin, FICI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Dorian, lo stesso risulta articolato in tre motivi di impugnazione: 1) Con il primo motivo si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cOd. proc. pen., in relazione all'ad 420 quater cod. proc. pen.

Nello specifico i ricorrenti asseriscono la applicabilità delle disposizioni sulla sospensione del processo penale introdotte con la legge 67/2014 nei procedimenti allora in corso alla data di entrata in vigore della norma, in base a quanto previsto nel regime transitorio, atteso che non si era ancora pervenuti alla pronuncia del dispositivo della sentenza di primo grado.

Tanto considerato, conseguirebbe la nullità dei decreti di latitanza disposti nei confronti dei ricorrenti anche per il fatto che questi venivano emessi sulla base dei verbali di vane ricerche redatti dalla D.I.A di Bari attestanti l'irreperibilità dei soggetti interessati nell'ambito del solo territorio italiano, senza che fossero state estese le ricerche anche nel Paese di residenza degli stessi; 2) Con il secondo motivo, si eccepisce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 268 cod. proc. pen. e 89 disp. att. cod. proc. pen., per difetto di firma del PM sul verbale delle intercettazioni, firma prevista come requisito di legittimità dello stesso; 3) Con il terzo motivo viene dedotto vizio di violazione di legge penale processuale in ordine agli artt. 192 e 361 cod. proc. pen., per quanto concerne la modalità di identificazione dei ricorrenti effettuata sulla base di criteri inefficaci, quali la mera percezione uditiva e l'impiego di diminutivi dei nomi di battesimo, pertanto scevri di riscontri oggettivamente verificabili e di sufficiente consistenza indiziaria.

2.10. Con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è articolato su sette motivi di impugnazione. 1) Con il primo motivo viene dedotto vizio di violazione di legge processuale in relazione alla illegittimità del decreto di latitanza emesso dal GIP di Bari in data 12.7.2005 e la conseguente nullità derivata di tutte le notificazioni eseguite ai sensi dell'ad 165 cod. proc. pen., ossia dell'atto di citazione per l'udienza preliminare, per il giudizio di primo grado e per il giudizio di appello.

Invero, il decreto di latitanza veniva giustificato sulla base del verbale di vane ricerche che aveva dato atto di ricerche approssimative, peraltro limitate al territorio italiano, senza che fossero state estese al territorio albanese nel quale l'imputato aveva dimora stabile, come del resto noto agli organi inquirenti.

Invero non era possibile affermare la volontaria sottrazione del ricorrente all'esecuzione della misura cautelare disposta nei suoi confronti, attesa l'ignoranza dello stesso in merito alla esistenza di un procedimento in corso, non superabile per effetto della avvenuta nomina di un difensore di fiducia a seguito di generiche ed informali notizie ricevute dagli altri familiari coinvolti nello stesso procedimento; 2) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia il vizio di cui all'ad 606, lett. c) cod. proc. pen. e il vizio motivazionale ai sensi della lett. e) con riferimento agli artt. 8, 9, 12, 16, 21 e 24 cod. proc. pen. per l'erronea attribuzione della competenza territoriale al Tribunale di Bari, laddove invece le cessioni di stupefacente ascritte all'imputato risultavano consumate all'interno del territorio toscano e nel circondario di Firenze.

Nello specifico, l'ordinanza del 19 gennaio 2007 radicava la competenza dell'autorità barese sulla scorta dell'art.9, comma 3 cod. proc. pen., con riferimento alla priorità nell'iscrizione della notizia di reato, laddove invece avrebbero dovuto trovare applicazione i criteri di cui agli artt. 8 e 9, commi 2 e 3 cod. proc. pen. avendo riguardo al luogo di commissione del reato connesso più grave e, in via gradata, al reato successivamente più grave fra gli altri contestati.

Sul punto la sentenza di secondo grado ha omesso di fornire risposta; 3) Con il terzo motivo si eccepisce vizio di violazione di legge processuale in relazione agli artt. 143 cod. proc. pen. e 5, par. 2 e 6, par. 3, lett. a) della CEDU, per violazione del diritto dell'imputato ad essere informato in una lingua che comprende, circa i motivi di accusa formulati a suo carico.

In particolare, il decreto dispositivo del giudizio di primo grado non veniva tradotto in lingua albanese e pertanto l'imputato, che non conosceva la lingua italiana, non poteva avere contezza in merito all'addebito penale.

Sul punto si lamenta l'arresto della giurisprudenza di legittimità, che sostiene che all'imputato alloglotta non sarebbe dovuta la traduzione degli atti se rimasto latitante, in quanto questo si ancorerebbe al presupposto di una volontaria sottrazione all'esecuzione di una misura coercitiva non evincibile nel caso di specie, fatto che renderebbe il principio non applicabile.

Del resto, la latitanza non potrebbe essere intesa come rinuncia alle garanzie dell'equo processo e pertanto gli atti processuali oggetto di traduzione devono comunque giungere nella sfera di conoscenza o conoscibilità dell'imputato; 4) Con il quarto motivo viene dedotta la violazione di legge processuale in relazione all'alt 268 cod. proc. pen. e 89 disp. att. cod. proc. pen. con riferimento alla nullità dei verbali di intercettazione redatti in assenza dei requisiti minimi di legge e la conseguente inutilizzabilità delle operazioni di captazione.

Nello specifico, i verbali difettano del riferimento al decreto originario autorizzatorio delle operazioni di intercettazione nonché della indicazione delle modalità di registrazione, della tipologia di impianto utilizzato, dell'annotazione relativa al giorno di inizio e di cessazione delle relative operazioni, nonché della sottoscrizione degli ufficiali di PG delegati dal PM alle operazioni.

Dalla nullità di tali verbali discenderebbe la inutilizzabilità delle intercettazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 268 comma 1 e 271 cod. proc. pen.; 5) Con il quinto motivo si censura vizio di motivazione ai sensi dell'ad 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla omessa risposta alle censure difensive volte a confutare la penale responsabilità dell'imputato per i fatti addebitati.

Nello specifico, la sentenza impugnata non si confronta con i molteplici e puntuali rilievi difensivi che contestano l'esistenza del sodalizio criminale ai sensi dell'art 74 del DPR 309/90 ed i singoli reati-fine addebitati ed anche la ritenuta identificazione dell'imputato come l'interlocutore delle conversazioni telefoniche intercettate durante le indagini preliminari, limitandosi a riprodurre il corpo motivazionale della sentenza di primo grado con asserzioni perfettamente sovrapponibili.

Sul punto si lamenta l'uso della tecnica della copiatura meccanica da parte del giudice di seconde cure, in difetto di un autonomo vaglio critico delle emergenze processuali; 6) Con il sesto motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento alla contestazione della aggravante di cui al comma 3 dell'art 74 DPR 309/90.

Nello specifico, la effettiva partecipazione di almeno dieci persone al sodalizio criminoso non sarebbe contestabile nel caso di specie, attesa la particolare configurazione dell'associazione di cui di cui al capo lb) della quale faceva parte lo Xhelili, che si identificava in una autonoma sotto-sezione di un altro maggiore sodalizio di cui al capo 1) della rubrica.

Orbene, di questa sottosezione facevano parte solo nove persone e, peraltro, la Corte territoriale ha omesso di motivare in merito sia ad una eventuale considerazione unitaria dell'organizzazione quale unico organigramma operativo, sia con riferimento alla consapevole adesione da parte del singolo compartecipe alla più vasta organizzazione e non solo ad una sua ramificazione.

Invero, sul punto la difesa rileva come lo Xhelili fosse un mero esecutore materiale degli ordini dei superiori ed ignorasse i rapporti tra le varie articolazioni criminali del sodalizio; 7) Con il settimo motivo si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'ad 30 della

I. 11 marzo 1953 n. 87 ed al trattamento sanzionatorio complessivamente ascritto all"imputato.

In particolare, la Corte territoriale ha stabilito in via complessiva e generica la pena da infliggere a tutti i coimputati, senza esperire quella necessaria operazione di individualizzazione della posizione dell'imputato il quale, a differenza di molti altri, era incensurato.

In aggiunta, si lamenta il vizio motivazionale in relazione agli aumenti di pena per la continuazione rispetto ai reati fine contestati, per i quali non si teneva conto del rilevante lasso di tempo (venti anni) trascorso dalla loro commissione, nonché la mancanza di prova in relazione alla quantità e qualità dello stupefacente.

Del resto, la dosimetria della pena così disposta dal giudice di seconde cure non tiene conto neppure delle modifiche normative e della sentenza della Corte costituzionale (n. 40 del 2019) che ristabiliva il minimo edittale della pena detentiva per la fattispecie in esame in anni sei di reclusione e, pertanto, lo ius superveniens favorevole avrebbe dovuto far propendere per un adeguamento in melius del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di prime cure.

2.11. Con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è affidato a quattro motivi di doglianza: 1) Con il primo motivo si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al calcolo della pena, per effetto di un contrasto tra il dispositivo e la parte motiva della sentenza impugnata.

Nello specifico, la Corte territoriale avrebbe omesso di rispondere alla censura difensiva evidenziata con l'atto di gravame con cui si eccepiva l'esistenza di un errore materiale nella indicazione della pena per il reato base di cui al capo lb), riprodotta nel dispositivo in anni 11 e mesi 6 di reclusione, laddove invece nella parte motiva si individuava in anni sei di reclusione ed euro 18.000 di multa, aumentata di sei mesi di reclusione ed euro 3000 di multa per ciascuno dei reati satellite.

Tanto premesso, il giudice di seconde cure avrebbe dovuto pronunciarsi sul contrasto, accordando prevalenza alla parte motiva per effetto del consolidato orientamento della Suprema Corte in tal senso; 2) Con il secondo motivo è dedotto il vizio della violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche come unica fonte di prova della sussistenza dei reati satellite di cui ai capi 23-24 e 25 di imputazione.

Nello specifico, la penale responsabilità dell'imputata sarebbe stata fondata, da entrambi i giudici di merito, su indizi privi della sufficiente gravità, precisione e concordanza, ricavati dalle conversazioni telefoniche captate sull'utenza in uso al coimputato [OSCURATO:PERSONA] e dalla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, senza alcun sequestro di sostanza stupefacente e senza intervento della autorità di p.g. in occasione delle condotte di cessione addebitate; 3) Con il terzo ed il quarto motivo si eccepisce vizio di violazione di legge e connesso vizio motivazionale in relazione alla contestata sussistenza di una organizzazione criminale ai sensi dell'alt 74 del DPR 309/90 ed alla qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art 73, comma 5 del medesimo decreto.

Invero, la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con il motivo di appello che rilevava come, non essendoci riscontro in merito al quantitativo di droga indicato in imputazione, il fatto di cessione contestato doveva essere ritenuto di lieve entità come anche la presunta esistenza del sodalizio criminale, qualora riconosciuta, doveva essere qualificata ai sensi dell'art 74 comma 6 del DPR 309/90.

Dalla diversa qualificazione discenderebbe l'intervenuta prescrizione di entrambi i reati contestati.

2.12. Con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è articolato in quattro motivi di ricorso. 1) Con il primo motivo viene dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'ad 546 lett e) e 125 comma 3 cod. proc. pen.

Nello specifico, si lamenta l'omissione di uno scrutinio autonomo degli specifici rilievi difensivi avanzati nell'atto di gravame, essendo il corpo motivazionale della sentenza di appello pedissequamente riproduttivo di quello della sentenza di primo grado;2) Con il secondo motivo viene dedotto vizio di violazione di legge penale e processuale nonché connesso vizio motivazionale in relazione alla nullità del decreto di latitanza emesso dal GIP presso il Tribunale di Bari in data 12/07/2005 e della successiva ordinanza del GUP con cui veniva dichiarata la contumacia.

Nello specifico, il decreto di latitanza sarebbe stato disposto in difetto di prova circa il presupposto soggettivo della volontaria e consapevole condotta di sottrazione alla misura cautelare disposta dal GIP in data 16/06/2005 nei confronti dell'imputato e sulla base di ricerche incomplete da parte della polizia giudiziaria in quanto limitate al territorio italiano pur essendo note le generalità albanesi del pervenuto; 3) Con il terzo motivo si eccepisce vizio motivazionale ai sensi dell'ad 606 lett. e) cod. proc. pen., nella specie del travisamento della prova, in relazione alla identificazione dell'imputato sulla base delle intercettazioni telefoniche.

Nello specifico, si contesta la riferibilità delle utenze telefoniche al ricorrente in assenza di una esplicita documentazione dimostrativa e si lamenta l'omesso espletamento della perizia fonica, sebbene oggetto di richiesta di rinnovazione istruttoria.

Invero, dal contenuto delle captazioni e dai tempi di spostamento tra le città in cui venivano localizzate le telefonate attribuite all'imputato emergono ragionevoli dubbi circa la riferibilità delle stesse allo Shuaipi.

In aggiunta, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata anche nella parte in cui non specifica il ruolo concretamente svolto dall'imputato all'interno del sodalizio, il quale sarebbe stato condannato esclusivamente per aver mostrato la propria disponibilità al recupero delle somme derivanti dalle forniture di stupefacenti nei confronti di alcuni sodali; 4) Con il quarto motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato dai giudici di merito, che riconoscevano la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art 74 del DPR 309/90, senza giustificare il ruolo di partecipe assolto dall'imputato e senza specificare la ritenuta partecipazione dei dieci o più associati.

In aggiunta, si contesta l'esito negativo del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuati generiche sulle aggravanti contestate, in quanto espletato in assenza di una valutazione individualizzata sulla personalità dell'imputato, sull'entità complessiva dei fatti consumatisi in un intervallo temporale di pochi mesi, sul tempo trascorso dalla loro verificazione e sull'assenza di un'attuale pericolosità sociale in capo all'imputato.2.13.

Con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], esso si sviluppa in cinque motivi di impugnazione: 1) Con il primo motivo viene dedotto il vizio di violazione di legge processuale in ordine alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte mediante decreti autorizzativi privi di adeguata motivazione, espletate con impianti installati in luoghi diversi dalla Procura della Repubblica ed in assenza di apposita sottoscrizione del verbale da parte del pubblico ufficiale che aveva provveduto all'ascolto delle stesse.

Atteso che tali intercettazioni fondavano in via esclusiva la prova della colpevolezza dell'imputata in ordine ai fatti contestati, ne discenderebbe in via automatica l'infondatezza dell'ipotesi accusatoria; 2) Con il secondo motivo viene dedotto il vizio di violazione di legge ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., con riferimento al principio del "ne bis in idem".

Invero, l'imputata era stata già sottoposta a processo per gli stessi fatti e la sua posizione si consolidava con la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara divenuta irrevocabile in data 23.07.11, con conseguente preclusione di condanna in ordine alle medesime condotte; 3) Con il terzo motivo si censura il vizio di motivazione ai sensi dell'ad 606 lett. e) cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza del sodalizio criminale, esclusa anche dalla sentenza del Tribunale di Pescara n. 380/10 del 9.03.2010, divenuta irrevocabile, ed alla condotta partecipativa della imputata, collegata al rapporto sentimentale che la legava al coimputato [OSCURATO:PERSONA] Dorian ed in difetto di prova in merito allo stabile e consapevole coinvolgimento nelle dinamiche associative.

Si lamenta sul punto l'impiego di una motivazione solo apparente e quindi risultano violati i principi del giusto processo riconosciuti a livello nazionale e sovranazionale; 4) Con il quarto motivo la ricorrente censura la violazione di legge e il connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'ad 73 e 80 del DPR 309/90.

Nello specifico, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art 80 del DPR 309/90 in assenza di apposita perizia sui quantitativi di stupefacente; 5) Con il quinto motivo si deduce vizio motivazionale ex art 606 lett. e) cod. proc. pen., in ordine alla censura sollevata in appello volta a contestare la mancata applicazione della continuazione con la condanna inflitta dal Tribunale di Pescara n. 380/10 ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, considerata l'assenza di una specifica attitudine criminale ed il complessivo comportamento processuale tenuto dall'imputata.2.14.

Con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], originariamente imputato con il nome di [OSCURATO:PERSONA], lo stesso risulta articolato su tre motivi di impugnazione. 1) Con il primo motivo viene dedotto il vizio di violazione di legge penale processuale ed il connesso vizio motivazionale in relazione agli artt. 546 lett. e) e 123, comma 3, cod. proc. pen., per difetto assoluto di motivazione in odine alle censure sollevate con atto di gravame.

In particolare, l'imputato ha formulato in data 9.12.2006 istanza di remissione in termini per l'ammissione al rito alternativo ex art 444 cod. proc. pen., che veniva accolta e confluiva in una istanza di applicazione della pena con concorde richiesta del PM.

Ciononostante il Tribunale di Bari ometteva di pronunciarsi su detta istanza, né nel senso di un suo accoglimento, né di un suo rigetto, coà violando le norme processuali di cui all'ad 178 comma 1 lett. b cod. proc. pen. ed il diritto di difesa ex 178 comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Dal canto suo il giudice di seconde cure ha omesso di rispondere al motivo relativo all'istanza di patteggiamento, malgrado ciò fosse stato espressamente oggetto di impugnazione da parte della difesa. 2) Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al confermato giudizio di colpevolezza per il reato di cui al capo 12) di imputazione sulla base di conversazioni telefoniche dal contenuto del tutto generiche che non potevano confermare, oltre ogni ragionevole dubbio, il coinvolgimento del Berisha nella cessione dello stupefacente contestata; 3) Con il terzo motivo viene dedotto vizio di violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Entrambi i giudici di merito hanno errato nel negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il vincolo della continuazione ai sensi dell'ad 81 cod. pen. con la condotta delittuosa, della stessa specie, realizzata dall'imputato in esecuzione del medesimo criminoso nei cinque giorni successivi dal fatto in contestazione in questo processo, condotta oggetto di condanna con sentenza n.2927/2002 emessa dal Tribunale di Rieti e divenuta irrevocabile dal 24.04.2003.

2.15. Con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è affidato a sei motivi di impugnazione. 1) Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'illegittimità del decreto di latitanza emesso dal Gip nei confronti dell'imputato in violazione dei presupposti necessari.

Nello specifico, difetta la prova della volontaria sottrazione dell'imputato alla misura cautelare, ritenuto solo sulla base del mancato rintraccio dello Skender.

Infatti l'imputato non aveva conoscenza del provvedimento cautelare, né del procedimento intentato nei suoi confronti ed era stabilmente dimorante nel suo Paese d'origine (Albania) dove non venivano effettuate ricerche esaustive.

Dalla nullità del decreto in questione, aderendo alla tesi giurisprudenziale che appare più rispettosa del diritto di difesa dell'imputato, discenderebbe la nullità di ordine generale a regime assoluto di tutti gli atti compiuti successivamente; 2) Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di violazione di legge penale nonché il vizio motivazionale in ordine alla mancata identificazione e riconoscimento ufficiale dell'imputato nelle conversazioni telefoniche a lui attribuite come "Goni" o "il Cieco".

In particolare, il giudice di seconde cure non si sarebbe confrontato con gli specifici motivi di appello volti a sollecitare un vaglio critico sulle modalità di assunzione della identificazione dell'imputato tramite l'espletamento di apposita perizia fonica; 3) Con il terzo motivo si censura il vizio motivazionale ai sensi dell'ad 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione al ritenuto concorso dell'imputato nella attività di detenzione ed importazione della sostanza stupefacente indicata al capo 42), in quanto manca un sequestro della sostanza in questione e si tiene conto di conversazioni telefoniche del tutto generiche e comunque non idonee ad individuare il ruolo concretamente espletato dall'imputato nella organizzazione del trasporto; 4) Con il quarto motivo viene dedotto il vizio di violazione di legge penale sostanziale e vizio motivazionale in ordine alla sussistenza del sodalizio criminale di cui all'ad 74 del DPR 309/90 ed alla concreta condotta partecipativa posta in essere dall'imputato.

In particolare, si contesta la insussistenza di entrambi i requisiti, oggettivo e soggettivo, individuati da codesta Corte Suprema di legittimità ai fini della sussistenza di una associazione criminale dedita alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti.

Nello specifico, mancherebbe la prova, anche dedotta per facta concludentia, del vincolo associativo tra i soggetti agenti unito alla creazione di una struttura organizzativa stabile e capace di permanere indipendéntemente dalla commissione dei singoli reati-fine.

Parimenti, difetterebbe la dimostrazione della consapevolezza e volontà del ricorrente di essere vincolato all'obbligo solidale di fornire un apporto materiale alla realizzazione del programma criminoso nella veste di promotore.

Invero, l'unica fonte probatoria sul punto sarebbe costituita da intercettazioni telefoniche dal contenuto generico e comunque scevre della gravità indiziaria necessaria ai fini del riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato; 5) Con il quinto motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza della aggravante dell'ingente quantitativo di cui all'ad 80 comma 2 DPR 309/90.

Sul punto difetterebbe un oggettivo accertamento in merito alla natura ed al presunto maggior quantitativo della sostanza, atteso che il carico non veniva sottoposto a sequestro e, pertanto, l'aggravante in questione non poteva essere desunta tramite un ragionamento meramente probabilistico di tipo inferenziale; 6) Con il sesto motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla scelta dosimetrica della pena inflitta all'imputato, che risulterebbe sproporzionata ed irragionevole.

In particolare, entrambi i giudici di merito avrebbero finito per equiparare la condotta del corriere a quella del narcotrafficante che mira alla realizzazione di massimi profitti, con conseguente violazione dei criteri dosimetrici indicati dall'art 133 cod. pen.

In aggiunta, si lamenta l'esito del giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti e la aggravante contestata ai sensi dell'art 80 comma 2 del DPR 309/90 per effetto della mancata individuazione del concreto quantitativo della sostanza trasportata e mai sequestrata, del ruolo marginale subalterno espletato dall'imputato all'interno del sodalizio, dell'incensuratezza dello stesso e la minima presenza all'interno delle condotte contestate,

2.16. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è articolato su un unico motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente censura la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'ad 179 cod. pen. e 420 quater cod. proc. pen.

Nello specifico si lamenta che il Tribunale di Bari avrebbe revocato l'ordinanza di stralcio pronunciata nei confronti degli imputati assenti in osservanza della

I. 67/2014 con conseguente prosecuzione del giudizio per gli imputati presenti ed avrebbe poi riunito i procedimenti agendo in assenza degli imputati stralciati, nonchè dei rispettivi difensori.

In aggiunta, si eccepisce la nullità del decreto di latitanza pronunciato nei confronti del ricorrente sebbene in mancanza di una effettiva conoscenza da parte dello stesso del processo in corso e sulla base di ricerche del tutto irrisorie in quanto circoscritte ai confini del territorio nazionale.3.

In data 5 novembre 2021, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Xhemal, depositava una memoria difensiva e motivi nuovi (ex art. 585, comma 4 cod. proc. pen.).

Con il primo si deduce la notifica omessa o nulla del decreto di citazione a giudizio in appello, con conseguente nullità del giudizio di appello e della sentenza di appello, per violazione degli artt. 157, 159, 160, 601, in relazione all'art. artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto poiché per il giudizio di appello l'imputato non era più latitante, la Corte di Appello avrebbe dovuto assicurarsi la regolare notifica del decreto di citazione a giudizio, non potendo applicarsi le disposizioni sulle "notificazioni all'imputato latitante", mentre nessuna notifica è stata fatta all'imputato, né è stata fatta ricerca per accertare se l'imputato fosse o no reperibile.

Con il secondo motivo nuovo n. 2, si deduce la nullità anche del decreto di citazione per il giudizio di appello per non essere stato quest'ultimo tradotto in lingua albanese, con violazione dell'art.143 c.p.p. integrato e interpretato ai sensi della Direttiva CEE 2010/64/Unione Europea del 20.10.2010, nonché in relazione al D. Lgs. 32 del 4.3.2014, all'art.111 Cost. e art. 6 CEDU, e violazione del diritto di difesa.

Non avendo rilievo la circostanza che la notifica venga fatta presso il difensore sull'obbligo che l'atto debba essere tradotto nella lingua nota all'imputato.

4. In data di novembre, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato articolata memoria difensiva con la quale ribadisce la fondatezza dei motivi proposti ed insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Iniziando l'esame dai motivi di ricorso avente carattere processuale, va evidenziata innanzitutto l'inammissibilità del motivo di ricorso — peraltro comune a tredici ricorrenti - relativo alla inutilizzabilità delle intercettazioni per nullità dei decreti autorizzativi delle stesse, quanto alla mancata motivazione sui presupposti dell'indisponibilità degli impianti esistenti presso gli Uffici della Procura della Repubblica.

Si tratta di doglianza alla quale la sentenza impugnata ha fornito risposta, mediante puntuale richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, doglianza che peraltro risultava meramente reiterativa di eccezioni formulate nel giudizio di primo grado, e respinte dal Tribunale di Bari (pagg. 3 e 4 della sentenza).

Va infatti ribadito il principio che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Così, tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303; Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa e altro, Rv. 236181).

In particolare per quanto attiene alla questione processuale proposta la stessa era stata esaminata e chiarita nella decisione di primo grado, per cui in risposta è di certo consentita anche la motivazione per relationem, sempre che con la stessa possa dirsi fornita risposta alle doglianze proposte ed evidenzi il convincimento dei giudici di secondo grado, all'esito di una rivalutazione del materiale probatorio

2. Va esaminato, poi, il motivo attinente all'eccepita nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa traduzione nella lingua albanese, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], motivo ripreso tra le nuove censure dal [OSCURATO:PERSONA] anche in riferimento al decreto di citazione in appello.

Si tratta di motivo di ricorso che risulta, dalla lettura della pag. 4 della sentenza impugnata, proposto anche in sede di appello.

2.1. Sul tema di diritto alla traduzione degli atti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto, che qui si intende confermare, che l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi (cfr. Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, Reznikov, Rv. 265213 - 01; Sez.

F, n. 44016 del 04/09/2014, Vjerdha, Rv. 260997 - 01; già S.U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693 - 01).

Peraltro, l'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana, anche a seguito della riformulazione dell'art. 143 cod. proc. pen., è escluso ove lo stesso si sia reso, per causa a lui imputabile, irreperibile o latitante, con conseguente notificazione degli atti che lo riguardano al difensore (in tal senso, Sez. 2, n. 12101 del 17/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262773 - 01 ed anche, in correlazione alla irreperibilità, Sez. 1, n. 8591 del 28/01/2020, Zdrazilova, Rv. 278364 - 01).

2.2. Deve peraltro essere ricordato che l'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana, è configurabile - in relazione agli atti processuali anteriori alla novella, e quindi nel caso di cui trattasi per tutti gli atti di citazione in primo grado, considerato che il decreto di citazione a giudizio reca la data del 17 luglio 2006 - solo se detto obbligo risulti funzionale ad un diritto ancora esercitabile; ne deriva che il diritto alla traduzione non è configurabile con riferimento ad una sentenza già impugnata, né in relazione ad un provvedimento per il quale siano già decorsi i termini di impugnazione (cfr. Sez.3, n. 41834 del 18/09/2015, Egbobawaye, Rv. 265100 - 01).

D'altra parte l'accertamento di cui all'art. 143 cod. proc. pen., come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2014, circa la conoscenza, da parte dell'imputato, della lingua italiana, non esige che ad effettuarlo sia direttamente l'autorità giudiziaria, né che vi partecipi il difensore, in quanto trattasi di una semplice verifica di qualità e circostanze e non di un atto a valenza difensiva. (così Sez. 2, n. 7913 del 31/01/2017, Mejiri, Rv. 269505 - 01, in una fattispecie in cui l'imputato, nella fase delle indagini, aveva sottoscritto i verbali di arresto e di sequestro e, in dibattimento, dinanzi al giudice di primo grado, aveva dichiarato di comprendere la lingua italiana).

Orbene, va rilevato che la sentenza impugnata ha fornito risposta al motivo di appello, in riferimento a tutti gli imputati di nazionalità albanese in via generale (pagg. 33-35 della sentenza impugnata) facendo riferimento anche alla circostanza dell'elezione di domicilio presso i difensori di fiducia, elemento da considerare in forza di un indirizzo giurisprudenziale (cfr. Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Ramadan, Rv. 271860 - 01).

Pertanto il motivo deve essere rigettato.

3. Passando all'esame del motivo afferente alla violazione di legge processuale in ordine alla lamentata illegittimità del decreto di latitanza, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Bari in data 12 luglio 2005 e l'eccezione di nullità derivata degli atti successivamente assunti, questo Collegio osserva che si tratta di motivo comune ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che non si rinviene alcuna menzione della proposizione del motivo innanzi alla Corte di appello di Bari.

Peraltro, la difesa di [OSCURATO:PERSONA], in data 5 novembre 2021, unitamente ai motivi nuovi di cui si è detto, depositava copia dell'atto di appello depositato il 7 dicembre 2016, nel quale veniva sollevata l'eccezione di nullità del decreto di latitanza del 12 luglio 2005 e degli atti successivi.

3.1. Nessuna motivazione risulta espressa nella parte motiva della sentenza qui impugnata in risposta alle questioni proposte e pertanto la decisione emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], X.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, che dovrà esaminare la questione proposta secondo i principi di diritto in tema di latitanza stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, valutando gli elementi in atti, come apprezzati dal giudice che emise i decreti di latitanza.

3.2. In particolare si richiama il principio (così S.U., n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv.258792 - 01), che ha affermato che "ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, dello stesso codice" (nel medesimo senso cfr. Sez. 6, n. 31285 del 23/03/2017, Lleshaj.

Rv. 270569 - 01, in fattispecie nella quale, al momento dell'esecuzione della misura, non sussistevano elementi certi dai quali desumere che l'imputato fosse stabilmente dimorante nel paese estero di origine).

3.3. Del resto è anche pacifico che l'accertamento della volontarietà della sottrazione al provvedimento restrittivo può fondarsi anche su presunzioni, sempre che siano fondate su una base fattuale idonea a dimostrare tale volontarietà (cfr. Sez.5, n. 54189 del 20/10/2016, Buzi, Rv.268827 - 01) e non occorre neppure dimostrare che l'interessato fosse a conoscenza dell'avvenuta emissione a suo carico di tale provvedimento essendo sufficiente che si sia posto in condizione di irreperibilità sapendo che un ordine o un mandato avrebbe potuto essere emesso nei suoi confronti, evenienza che, una volta che sia stata apprezzata con provvedimento del giudice, legittima l'esecuzione delle notificazioni mediante consegna al difensore (cfr. Sez. 2, n. 47852 del 23/09/2016, Kennedy, Rv. 268174 - 01).

3.4. L'accoglimento del motivo in tema di latitanza, fa ritenere assorbita le censura avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] con i motivi aggiunti, in ordine alla nullità del decreto di citazione a giudizio in grado di appello, per effetto della revoca dello stato di latitanza e della nullità per omesso avviso di deposito della sentenza.

Va comunque considerato che le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (dedotte in relazione alla omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata ed alla violazione dell'art. 161 cod. proc. pen. nella notifica del decreto di citazione in appello), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., avrebbero dovuto essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (cfr. Sez.2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano, Rv. 278002 - 01).

4. Per quanto attiene al secondo motivo, avente natura processuale, sollevato da [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria procedente, lo stesso è inammissibile.

Deve essere ricordato che la questione di incompetenza territoriale deve essere tempestivamente sollevata in udienza preliminare e riproposta nei termini di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (da ultimo, Sez.3, n. 5697/20 del 19/11/2019, Licaj, Rv. 278410 - 01), mentre la difesa del ricorrente non ha evidenziato elementi di supporto a tale contestazione.

Infatti, va ribadito che il fatto che la Corte di Cassazione possa esaminare gli atti del fascicolo nel caso in cui venga dedotto un motivo di natura processuale, presuppone comunque che nel ricorso venga, quanto meno, specificamente indicato l'atto dal quale si ritiene derivino conseguenze giuridiche ovvero quello affetto dal vizio denunziato (così di recente, Sez.6, n. 36612 del 18/11/2020, Gresta, Rv. 280121 - 01), mentre nel motivo qui all'esame, si lamenta l'omessa risposta sul punto da parte della Corte di appello senza evidenziare gli atti dai quali deriverebbe la tempestiva proposizione dell'eccezione, di talchè tale motivo poteva dirsi inammissibile anche in grado di appello, in quanto nella sostanza mancante di una specifica portata censoria.

5. Per quanto concerne il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo alla violazione del diritto ad una difesa effettiva, stabile e continuativa, in ordine alla nomina di un difensore di ufficio, poi rinunciante all'incarico ed al susseguirsi di altre nomine di difensori di ufficio tra avvocati iscritti in tale Albo occasionalmente reperiti, risulta manifestamente infondato e generico.

Infatti va ricordato che la nomina del difensore d'ufficio è disciplinata dall'art. 97 cod. proc. pen. e la giurisprudenza di legittimità ha precisato che anche in caso di irrituale sostituzione del difensore d'ufficio originariamente nominato, in assenza delle condizioni previste dall'art. 97, commi 4 e 5, cod. proc. pen., la nullità degli atti successivi si determina solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa (cfr. Sez. 4, n. 1245 del 23/11/2017, dep. 12/01/2018, Chitu, Rv. 271937 - 01).

Orbene non risultano dedotte significative evidenze di vulnus difensivi ascrivibili all'operato di qualcuno dei difensori di ufficio che ebbero ad assistere il ricorrente, deduzioni che peraltro avrebbero dovuto essere proposte innanzitutto con i motivi di appello.

6. In virtù dell'annullamento con rinvio per nuovo giudizio della sentenza impugnata disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono da considerarsi assorbiti tutti i motivi residui dagli stessi proposti, sia in relazione alla sussistenza dell'associazione criminale, sia in riferimento al ruolo svolto da ciascuno ed alla commissione dei reati-fine, sia in ordine al trattamento sanzionatorio ed al giudizio di bilanciamento delle circostanze.

7. Vanno, poi, rigettate le censure di tipo processuale, tutte di analogo contenuto, proposte da alcuni ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), quanto all'omessa sospensione del processo di primo grado con violazione del diritto di difesa e nullità della sentenza di primo grado, in ordine alla revoca dell'ordinanza di stralcio, già pronunciata nei confronti degli imputati assenti, in osservanza della

I. 67/2014, con conseguente prosecuzione del giudizio per tutti gli imputati, senza che i difensori fossero presenti in tali successive udienze.

7.1. A tale proposito va rilevato che dagli atti del giudizio di primo grado, che questa Corte è legittimata a consultare, essendo stato dedotto un vizio processuale, emerge che il Tribunale in data 4 luglio 2014, aveva disposto un rinvio al 28 novembre 2014, mandando alla polizia giudiziaria per accertamenti in ordine agli imputati assistiti da difensori di ufficio che risultassero contumaci, riservandosi eventuali provvedimenti di stralcio.

In data 28 novembre 2014, dopo avere dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili le prove acquisite, si disponeva un ulteriore rinvio all'udienza del 29 maggio 2015 e, con separata ordinanza del 27 gennaio 2015, si disponeva la sospensione del processo, per la durata di un anno, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti assistiti da difensore di ufficio, con stralcio delle posizioni.

In tale ordinanza si stabiliva però, "per eventuale prosieguo", l'udienza del 29 maggio 2015, rinvio del quale, quindi furono resi edotti i difensori che ebbero a ricevere comunicazione dell'ordinanza.

Pertanto nella successiva udienza del 29 maggio 2015 aveva luogo parte della discussione, con successivo rinvio della stessa all'udienza del 29 gennaio 2016, quindi esattamente dopo un anno dalla disposta sospensione.

In tale udienza del gennaio 2016, a seguito del mutamento del Collegio giudicante, il PM avanzava richiesta di considerare rinnovati gli atti già assunti, richiesta alla quale i difensori non si opponevano, ivi incluso il difensore nominato d'ufficio per gli imputati destinatari dell'ordinanza di sospensione, Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Il PM, sempre in tale sede, chiedeva la riunione delle posizioni stralciate ed il Tribunale rilevava che lo stralcio non era stato in concreto mai effettuato "per motivi tecnici sorti sul SICP", per cui non era necessario disporre riunione, e la fase della discussione proseguiva, con successivo rinvio al 29 aprile 2016, data nella quale il processo andava in decisione.

Risulta evidente che non sussiste alcun vulnus nei diritti delle difese, che hanno anche acconsentito alla utilizzazione degli atti assunti in istruttoria e di quelli contenuti nel fascicolo del dibattimento.

D'altra parte non risulta, dalla sintesi dei motivi proposti contenuti nella sentenza impugnata, che i ricorrenti abbiano formulato la doglianza come sopra formulata con l'atto d'appello, sicché non può essere ritenuto sussistente neppure alcun vizio di omessa motivazione sul punto da parte dei giudici di secondo grado.

8. Passando ora all'esame dei ricorsi proposti dagli imputati che, in quanto processati a piede libero, e comunque mai dichiarati latitanti, ma semmai assenti, in quanto comparsi in precedenti udienze, non possono perciò avere benefici estensivi dell'accoglimento del motivo processuale sopramenzionato in tema di latitanza, va esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], alias AFRIM, dichiarato colpevole del reato di cui al capo 12 e condannato alla pena di 8 anni di reclusione ed euro 27 mila di multa (assente nel processo, in quanto già presente all'udienza del 19 gennaio 2007). [OSCURATO:PERSONA] rileva che il primo motivo di impugnazione è fondato, per cui devono ritenersi assorbiti gli altri, con necessità di annullare la sentenza con rinvio per nuovo giudizio: infatti i giudici di secondo grado non hanno risposto alla censura proposta, con la quale il ricorrente evidenziava il fatto che, pur avendo il Tribunale di Bari accolto la sua istanza di rimessione in termini, in data 9 dicembre 2006, per l'ammissione al rito del patteggiamento, aveva poi "dimenticato" di pronunciarsi sulla richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. che era stata presentata, con il parere favorevole del c .£)12 l { -( P.M.

L'accoglimento del motivo giustifica l'assorbimento degli altre due proposti, relativi alla responsabilità per la cessione e la dosimetria sanzionatoria, dovendo il giudice del rinvio provvedere ad esaminare il merito della responsabilità solo dopo avere valutato la richiesta di patteggiamento.

9. In relazione ai motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], che è stata condannata alla pena di undici anni di reclusione in relazione ai capi 1, 34 e 36, sono rimasti da esaminare quattro motivi, in considerazione del rigetto del primo motivo riguardante l'asserita nullità dei decreti di intercettazione.

Deve innanzitutto essere accolta la seconda censura, con cui si lamenta l'omessa motivazione quanto all'eccepito "ne bis in idem" con la sentenza del Tribunale di Pescara; tale censura non risulta esaminata nonostante risulti sintetizzata quale motivo di appello nel brevissimo ritenuto in fatto della sentenza impugnata.

Si tratta di un esame che, attenendo al merito (cfr. Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Pane, Rv. 280648 - 01), esula dall'ambito del giudizio di legittimità rimesso a questa Corte e che travolge, allo stato, anche il capo della sentenza che riconosce la responsabilità della donna per la fattispecie associativa, non essendo verificabile se gli episodi per i quali la stessa è stata condannata in via definitiva siano i medesimi del presente giudizio e vi sia piena sovrapponibilità delle strutture associative, o comunque dei co- imputati coinvolti.

In verità, la sentenza impugnata deduce il contributo partecipativo della donna proprio dal coinvolgimento nei reati-fine, di talché è necessario che in sede di rinvio i giudici analizzino i profili del contributo materiale come contestato alla stessa nei reati-fine e della consapevolezza soggettiva del coinvolgimento nel consottium sceleris.

Restano assorbiti gli altri motivi, incluso quello relativo al trattamento sanzionatorio, ma si deve osservare che non risultano ascritti alla Viscogliosi delitti per i quali sussiste affermazione di sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, oggetto di uno specifico motivo: tale aggravante è stata esclusa dal Tribunale di Bari per tutti i capi del presente processo, ad eccezione di due non contestati alla ricorrente, per cui il quarto motivo proposto non risulta pertinente ai capi di condanna della Viscog I iosi

10. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], al quale sono ascritti i capi lb), 23, 24 e 25, deve essere accolto in relazione al primo e quarto motivo.

L'impostazione della sentenza impugnata, che ha affermato l'esistenza del sodalizio criminale partendo dall'esame dei reati satellite (in questo riproduttiva dell'itinerario seguito dal giudice di prime cure) ha omesso di fornire risposta ai puntuali motivi di appello che erano stati proposti, e che, considerato proprio il ridimensionamento dei reati satelliti, per ciascuno dei quali il giudice di primo grado aveva stabilito, nella parte motiva, la pena di sei mesi di reclusione di aumento, oltre alla multa, avrebbe imposto una motivazione accurata di risposta.

Di contro la sentenza impugnata ha replicato la ricostruzione in fatto degli episodi contestati senza focalizzarsi sulle censure proposte, incorrendo in tal modo nel vizio di omessa motivazione.

Le ragioni della fondatezza del motivo rendono assorbite le restanti doglianze proposte dal Cela, dovendo i giudici del rinvio procedere a riesaminare gli elementi di prova raccolti a suo carico sia per la partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, sia per la realizzazione dei reati-fine, anche in considerazione dell'assoluzione in primo grado dal reato ascrittogli al capo

22. Lo stesso deve dirsi in relazione all'evidente discrasia tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado oggetto del primo motivo di ricorso.

11. Esaminando, infine, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione ed euro 30 mila di multa per i reati di cui ai capi 12 e 35,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità per ricorsi degli altri ricorrenti; uditi i difensori presenti: avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste nell'accoglimento del ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza impugnata riportandosi ai motivi avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento dei motivi chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari con la sentenza in data 12/11/2019, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bari del 29/4/2016, solo per effetto della declaratoria di prescrizione del capo 27) ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] e conseguente rideterminazione della pena agli stessi inflitta, in rispettivi anni dodici di reclusione ed anni 11 e mesi sei di reclusione, confermava le pene relative all'affermazione di responsabilità nei confronti anche di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] alias AFRIM, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per i delitti rispettivamente ascritti in rubrica. A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stata riconosciuta la recidiva infraquinquennale; a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la recidiva reiterata infraquinquennale dopo l'esecuzione della pena e a [OSCURATO:PERSONA], la recidiva reiterata specifica infraquinquennale dopo l'esecuzione della pena. Tali aggravanti erano state considerate dal giudice di primo grado equivalenti rispetto alle circostanze attenuanti generiche, riconosciute a tutti gli imputati. 1.1. Le decisioni di merito ricostruivano, all'esito di complesse indagini protrattesi per lungo tempo, le vicende criminali di plurimi episodi importazione di sostanze stupefacenti tramite motonavi provenienti dall'Albania e dirette in Italia tra gli anni 2001 e 2002, riscontrati da due sequestri di ingenti quantitativi operati all'approdo delle motonavi o comunque connesse all'arrivo in porti italiani del [OSCURATO:PERSONA], individuando in [OSCURATO:PERSONA] (rimasto latitante) il principale promotore di tali traffici criminali, all'esito di attività di intercettazione, che acclarava l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti in ingenti quantitativi (capo 1) promossa dallo stesso e composta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], oltre altri imputati rimasti estranei al presente giudizio, alla quale facevano riferimento due ulteriori articolazioni stanziate sul territorio italiano, riconducibili l'una (capo la) ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri, e l'altra (capo lb) a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e altri, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], rimasto estraneo al presente giudizio). Venivano inoltre accertati numerosi delitti-fine, così come descritti nei capi di imputazione rispettivamente attribuiti a ciascuno degli imputati del presente procedimento, anche riscontrati dal sequestro di sostanze stupefacenti e dall'arresto dei corrieri (in particolare, ai capi 2, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 30-bis, 32,33, 34, 35, 36, 39).1.1. Tra tutti i reati fine contestati, già il Tribunale di Bari aveva riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 comma 2, D.P.R. n. 309 /90, esclusa invece per tutti gli altri capi ove era stata contestata, solo in riferimento al capo 49), ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (relativo al trasporto di 16 Kg di eroina e 2 Kg di cocaina, sottoposta a sequestro a seguito dell'arresto del corriere, in Ancona 1'8 ottobre 2001 e al capo 55), ascritto ai predetti relativo a 5 Kg di eroina, in Brindisi, Bari e altrove dal 31 ottobre, fino al 5 novembre 2001. [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA] era inoltre attribuita la penale responsabilità in ordine alla fattispecie di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/90 (capo 41), quali promotori di un'associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, operativa in Bari e sul territorio nazionale dal giugno 2001 al marzo 2002; in riferimento all'operatività ti tale gruppo criminale, oltre i due menzionati capi 49 e 55, erano ascrivibili ai predetti imputati i reati contestati ai capi 42, 47, 53, 56, 57, 58 e 59, 62 e 63, aventi tutti ad oggetto quantitativi consistenti di eroina. 2. Avverso la sentenza, i difensori degli imputati hanno chiesto l'annullamento della decisione presentando distinti ricorsi, sintetizzati ai fini della presente decisione. 2.1. Con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è articolato in cinque motivi di impugnazione. 1) Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. In particolare, critica la sentenza di secondo grado perché si sostanzierebbe in una pedissequa riproduzione tipografica della sentenza di primo grado, non avendo fornito alcuna risposta autonoma alle molteplici censure sollevate dalla difesa con l'atto di gravame, poi articolate nuovamente nei successivi motivi di ricorso; 2) Con il secondo motivo viene dedotta la violazione di legge penale sostanziale, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen. ed il connesso vizio motivazionale con riferimento alla illegittimità del decreto dichiarativo di latitanza emesso dal GIP presso il Tribunale di Bari in data 12/07/2005, della successiva ordinanza dichiarativa della contumacia e delle conseguenti notificazioni, nonché degli atti processuali successivamente compiuti. In particolare, il decreto di latitanza sarebbe stato emesso in difetto di prova circa la sussistenza dell'elemento soggettivo della volontaria e consapevole condotta di sottrazione dell'imputato all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP in data 16/06/2005. Invero, la D.I.A, pur conoscendo l'indirizzo di nascita e di residenza dell'imputato, sito in Durazzo (Albania), avrebbe redatto il verbale di vane ricerche circoscrivendo l'indagine al territorio nazionale senza attivare gli strumenti di cooperazione internazionale finalizzati a consentire il rintraccio dello Shabani in territorio albanese. Del resto l'imputato risultava essere stato espulso in data 24 dicembre 1993 dal territorio nazionale, come si evincerebbe dal verbale di vane ricerche redatto dalla stessa DIA di Bari nell'ambito di due diversi procedimenti, n. 257/03 N.R. e n. 5680/10 R.G. N.R. pendenti nei confronti del ricorrente. Tanto premesso, la Corte territoriale non si confronta con la censura difensiva che ha prospettato la stabile presenza dell'imputato sul territorio albanese per comprovati motivi familiari e professionali dalla data di emissione della misura cautelare fino alla declaratoria di latitanza; 3) Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione di legge penale sostanziale, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen. ed il connesso vizio motivazionale, in relazione agli artt. 420-bis, 420-quater e 604, comma 5-bis cod. proc. pen., non essendo stata disposta la sospensione del processo per assenza incolpevole dell'imputato. Invero, il Tribunale di Bari, acclarata la irreperibilità dell'imputato, disponeva con ordinanza la sospensione del processo in data 29.05.2015, con il relativo stralcio della posizione contumaciale del ricorrente, che veniva poi revocata da diverso Collegio giudicante dello stesso Tribunale all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ove quindi si procedeva in assenza dell'imputato, dovuta alla mancata conoscenza del procedimento in corso, con indebito detrimento al diritto di difesa; 4) Con il quarto motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione dei gravi indizi del reato contestato ed il travisamento delle prove poste a fondamento della incolpazione. Nello specifico, la Corte territoriale ha finito per confermare la responsabilità dell'imputato in maniera del tutto aprioristica, sulla base del solo tenore generico delle intercettazioni telefoniche, a fronti di una palesata incertezza sulla esatta identificazione del ricorrente, incertezza manifestata anche dallo stesso PM, ed in difetto di elementi concreti circa la partecipazione dello stesso al preteso sodalizio criminoso. Sul punto la Corte territoriale non avrebbe ottemperato all'obbligo di motivazione rafforzata sancito dalla giurisprudenza di Codesta Suprema Corte di legittimità in ordine alla qualifica di "fornitore" del sodalizio ex ad 74 dpr 309/90, omettendo di specificare la rilevanza obiettivamente rivestita dall'imputato per l'utilità della associazione;5) Con il quinto motivo viene dedotto il vizio di violazione di legge e il connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen in ordine al trattamento sanzionatorio per effetto della contestazione, solo apparente, dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art 74 DPR 309/90, in difetto di elementi idonei a desumere la partecipazione al sodalizio di un numero pari o superiore a dieci persone, nonché per la mancata concessione dell'attenuante di cui al comma 6 del medesimo decreto e delle attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate. In particolare, la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare la personalità e l'assenza di una attuale pericolosità sociale dell'imputato, nonché l'ingente intervallo temporale trascorso dal compimento dei fatti contestati. 2.2. Con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], esso è articolato su tre motivi di impugnazione. 1) Con il primo motivo si deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, lett. c) cod. proc. pen., da cui conseguirebbe un vulnus al diritto di difesa costituzionalmente e convenzionalmente garantito ai sensi dell'art. 6 CEDU. In particolare, il ricorrente lamenta di essere stato privato di una difesa effettiva, stabile e continuativa, atteso che in primo grado era stato difeso d'ufficio dalli Avv. [OSCURATO:PERSONA], malgrado quest'ultimo avesse rinunciato all'incarico nell'Aprile del 2010 per essersi trasferito in altra sede e, pertanto, veniva sostituito da molteplici avvocati, occasionalmente reperiti, nominati ai sensi dell'art. 97 comma 4, cod. proc. pen., nessuno dei quali aveva conoscenza del processo e non poteva perciò assicurare una efficace linea difensiva. Inoltre, malgrado all'udienza del 15 marzo 2013 fossero stati difensori di fiducia due avvocati, la notifica della sentenza di primo grado veniva disposta presso il difensore d'ufficio rinunciatario [OSCURATO:PERSONA] ed il di lui sostituito Avv. [OSCURATO:PERSONA]. I medesimi errori procedurali sarebbero stati reiterati in secondo grado, laddove nell'epigrafe della sentenza della Corte d'appello di Bari l'imputato risultava assistito ancora dal difensore d'ufficio Avv. [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che dal difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ja proposto questo ricorso per cassazione; 2) Con il secondo motivo, il ricorrente censura la violazione di legge e il connesso vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per motivazione apparente da parte del giudice di seconde cure, il quale si sarebbe appiattito sulla ricostruzione prospettata in primo grado, aggiungendo dei riferimenti meramente generici e comunque non puntualmente rispondenti al caso concretamente prospettato, come si evincerebbe dalla comparazione del corpo motivazionale della sentenza impugnata con il contenuto di un articolo di [OSCURATO:PERSONA] pubblicato nel 2015, disponibile online. Pertanto la sentenza non fornisce risposta alla specifica censura sollevata dalla difesa con atto di gravame, attinente alla inutilizzabilità delle intercettazioni, assunte come prova cardine per confermare la penale responsabilità dell'imputato; 3) Con il terzo motivo, si denuncia, quale vizio di violazione di legge e connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., il difetto di autonomia motivazionale della sentenza impugnata che, in presenza di una doppia conforme statuizione di responsabilità, si è limitata ad un copia-incolla della sentenza di primo grado, senza rispondere in maniera sostanziale ed indipendente alle censure difensive sollevate con atto di gravame, privando di fatto l'imputato di un secondo giudizio nel merito. Tra queste, la difesa richiama la censura concernente l'attribuzione della penale responsabilità dell'imputato sulla base di alcune intercettazioni effettuate su tre numeri di cellulare intestati a soggetti diversi dal ricorrente, sebbene a lui arbitrariamente attribuiti in utilizzo, nonché su tre telefonate effettuate da interlocutori terzi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) nelle quali si faceva menzione di un tale "Toni", che era stato identificato dal Tribunale in [OSCURATO:PERSONA] solo in base ad una mera deduzione, fondata sull'usanza diffusa in Albania di utilizzare il diminutivo del nome di battesimo ottenuto eliminando la radice dello stesso ed aggiungendo una vocale alla fine. Invero, a detta del ricorrente, il Toni di cui parlavano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al quale quest'ultimo doveva rivolgersi per cedergli delle somme in Italia, non potrebbe identificarsi con lui, in quanto egli era partito il 23 giugno per l'Albania proprio in compagnia di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, si censura il difetto di motivazione della sentenza impugnata con riferimento ai capi 5) e 9) di imputazione. Invero, l'imputato nel dispositivo della sentenza di primo grado veniva condannato per errore per il capo 5), laddove invece doveva essere assolto, come si evince in maniera evidente dal corpo motivazionale della relativa sentenza a pag. 91. Tanto considerato, la Corte di Appello di Bari avrebbe reiterato l'errore, limitandosi a copiare la sentenza di primo grado ed in più omettendo materialmente di esplicitare in motivazione in riferimento al capo 5) ed al capo 9). Infine il ricorrente lamenta l'assenza di prova in merito alla sussistenza dell'associazione criminale ai sensi dell'ad 74 D.P.R. 309/90, laddove per costante insegnamento di codesta Corte di legittimità la commissione di taluni singoli reati- fine di cui all'ad 73 del medesimo DPR non potrebbe essere ritenuta ex se sintomatica di un inserimento consapevole e permanente del soggetto in un contesto associativo. Orbene, con riferimento alle condotte contestate al ricorrente, mancherebbe la prova del dolo specifico di partecipazione e contribuzione attiva alla vita del sodalizio criminoso. 2.3. Con riferimento al ricorso presentato da Isteri SOKOL e Isteri BUJAR, articolato in un unico motivo di impugnazione. 1) Con il primo ed unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e) cod.. proc. pen. per carenza assoluta di risposta alle censure devolute in appello. In particolare, la Corte territoriale si è limitata ad accorpare le doglianze complessivamente proposte da tutti gli imputati nel procedimento, per un verso addebitando ai ricorrenti ulteriori censure mai sollevate e, per altro verso, omettendo di rispondere alle specifiche questioni concretamente devolute. Tra queste ha rilevanza l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa ex art 177 cod. proc. pen., atteso che sarebbe stata disposta la rinnovazione del dibattimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in assenza degli imputati e dei rispettivi difensori d'ufficio, poiché nei loro confronti il procedimento era stato sospeso per irreperibilità ed impossibilità di notificazione del decreto di citazione, previo stralcio delle rispettive posizioni, con rinvio alla successiva udienza del 29.4.2016. In aggiunta, si censura la violazione dell'ad 420-quater cod. proc. pen. per omessa sospensione del procedimento nei confronti degli imputati irreperibili e, pertanto, ignari della pendenza del giudizio, dichiarati latitanti per effetto di un decreto emesso in difetto della prova della volontaria sottrazione alla giustizia e per ciò solo illegittimo, essendo anche sprovvisti di una difesa tecnica effettiva in virtù delle plurime sostituzioni dei difensori nominati loro d'ufficio. 2.4. Con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è articolato con diciotto motivi di impugnazione. 1) Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla nullità del decreto di citazione a giudizio in appello per omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito dell'estratto della sentenza contumaciale e dell'avviso di deposito fuori termine della sentenza di primo grado tradotta in lingua albanese. Invero, l'imputato veniva dichiarato contumace all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bari e, in virtù della normativa transitoria disposta all'art 15-bis della L. 28 aprile 2014 n. 67 ed in assenza dell'emissione di un decreto di irreperibilità, le disposizioni introdotte dalla nuova norma sul processo contumaciale non potevano trovare applicazione.Tanto premesso, l'estratto contumaciale non poteva essere notificato mediante consegna al difensore ex art 165 cod. proc. pen., atteso che il Tribunale di Bari aveva revocato con ordinanza del 20.06.2015 il provvedimento cautelare nei confronti dell'imputato, facendone così cessare lo stato di latitanza. Dalla nullità di tale notificazione consegue la nullità di tutte le notifiche successive, ivi compresa quella del decreto di citazione a giudizio di appello e pertanto il termine per la proposizione del gravame non poteva dirsi mai iniziato a decorrere; 2) Con il terzo ed il quarto motivo viene dedotto il vizio di violazione di legge penale processuale e il vizio motivazionale in ordine alla nullità del decreto di citazione a giudizio in appello per omessa notifica "a mani proprie" o, comunque, ai sensi del 161 cod. proc. pen. da notificarsi ad imputato contumace e non più latitante; 3) Con il quinto e sesto motivo di ricorso il ricorrente censura la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt.169, 159 cod. proc. pen. Nello specifico, l'imputato sarebbe stato individuato, ai fini dell'applicazione del 169 cod. proc. pen., attraverso una utenza telefonica fissa albanese risultante dal foglio di un elenco telefonico contenente altresì un indirizzo. Orbene, a detta della difesa, entrambi i giudici di merito hanno errato nel considerare valida tale notizia circa il luogo di residenza o dimora all'estero dell'imputato, in quanto risultante da un elenco telefonico e dunque riconducibile meramente al gestore telefonico e non per forza anche all'intestatario della fornitura; 4) Con il settimo e ottavo motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla nullità del decreto di latitanza emesso dal GIP presso il Tribunale di Bari in data 12.7.2005, in assenza di un verbale di vane ricerche completo; 5) Con il nono e decimo motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alli art 143 cod. proc. pen.,per come interpretato e integrato ai sensi della direttiva CEE 2010/64/UE del 20.10.2010 e del d.lgs. n. 32 del 4.3.2014, da cui conseguirebbe la nullità dell'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bari. Invero, l'imputato non conosceva la lingua italiana e, ciononostante, il decreto che disponeva il giudizio di appello non veniva tradotto e così notificato in lingua albanese. L'incompetenza linguistica dell'imputato veniva provata dal fatto che quest'ultimo non era mai transitato in Italia neppure per un breve periodo, non era stato mai identificato, fermato o arrestato sul territorio nazionale, non aveva costanti contatti con soggetti italiani in lingua italiana, la sua voce e le sue sembianze erano ignote anche ai verbalizzanti Panebianco e Dicolangelo e mancava, inoltre, una prova certa della sua identificazione, quanto alla riferibilità della voce nelle captazioni telefoniche attribuita ad un tale "Mali". Del resto, la avvenuta traduzione della sentenza di primo grado nella lingua madre dell'imputato sarebbe stata comunque inidonea a sanare il vizio inficiante l'atto introduttivo del giudizio di merito; 6) Con il decimo e l'undicesimo motivo viene eccepito il vizio di violazione di legge e il connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed alla nullità della ordinanza decisa contestualmente con la sentenza di primo grado per violazione degli artt. 268 comma 3, 271 commi 1 e 3 e art. 125 comma 3 cod. proc. pen. In particolare, con riferimento ai R.I.T attribuiti al [OSCURATO:PERSONA], sarebbe mancata la motivazione specifica in ordine all'uso di impianti diversi da quelli istallati nella Procura della Repubblica e, con riferimento al R.I.T 814/2001, il Pm, malgrado fosse attestata documentalmente la disponibilità degli impianti di Procura, provvedeva comunque alle operazioni di ascolto e registrazione presso il [OSCURATO:PERSONA] della DIA di Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 7) Con il dodicesimo motivo di appello si deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla identificazione dell'imputato. Sul punto la difesa lamenta l'impiego da parte del giudice di seconde cure di una motivazione apparente e tipograficamente riproduttiva del corpo motivazionale della sentenza di primo grado, che appariva illogica se raffrontata al metro di giudizio impiegato nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale veniva invece assolto. Orbene, l'esito assolutorio doveva estendersi anche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], atteso che anche nei suoi confronti il teste [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito elementi fattuali o riscontri documentali, come rogatorie internazionali, per una identificazione certa e peraltro anche l'imputato non risultava mai essere stato arrestato in flagranza di reato, né si era mai spostato dall'Albania; 8) Con il tredicesimo motivo viene dedotto il vizio di assoluta mancanza di motivazione ed il cattivo impiego dei criteri ermeneutici dettati per l'operatività della "doppia conforme". Invero, il giudice di seconde cure avrebbe reiterato pedissequamente il corpo motivazionale della sentenza di primo grado malgrado l'intervenuta proposizione di nuove e diverse censure nell'atto di appello, che imponevano uno scrutinio accurato. In aggiunta, si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla censura relativa al difetto di prova circa la riconducibilità della voce registrata nelle captazioni telefoniche all'imputato, atteso che quest'ultimo non era mai stato sottoposto a controlli, né tantomeno la sua voce era nota agli inquirenti. Si lamenta inoltre l'assenza di riscontri probatori oggettivi e soggettivi nei contenuti delle tre conversazioni intercettate che interessavano il [OSCURATO:PERSONA], nonché l'inesistenza di elementi di carico che consentissero di individuare il tipo e il quantitativo di stupefacente di cui al capo di imputazione n. 50 e l'identificazione dell'imputato quale interlocutore; 9) Con il quattordicesimo motivo viene dedotto il vizio di mancanza assoluta di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla condotta di partecipazione dell'imputato nel reato associativo di cui all'ad 74 del DPR 309/90 contestato dal giugno 2001 al marzo 2002, in difetto di intercettazioni telefoniche attribuite al medesimo in quei primi tre mesi del 2001 e negli ultimi due mesi del 2002; 10) Con il quindicesimo motivo si eccepisce il vizio di omessa motivazione in merito alle censure sollevate con l'atto di gravame, volte a dimostrare l'insussistenza di elementi oggettivi idonei ad dimostrare l'esistenza di un sodalizio criminale fondato su un concreto accordo tra gli associati, nonché il ruolo di promotore ed organizzatore concretamente svolto dall'imputato al suo interno. Invero, il [OSCURATO:PERSONA] non figurava nei capi di imputazione dal 42) al 46), non aveva rapporti con altri imputati e le intercettazioni attribuitegli lo collocano in un periodo molto più ristretto rispetto al tempus commissi delicti, riferito alla fattispecie associativa; 11) Con il sedicesimo motivo il ricorrente censura il vizio di motivazione ex art. 606, lett e), cod. proc. pen. in ordine alla contestazione della aggravante di cui all'ad 74 comma 1 del DPR 309/90. Invero, nessuna delle sentenze di merito specificava le condotte concrete contestabili al [OSCURATO:PERSONA] al fine di ascrivere allo stesso il ruolo di promotore dell'associazione, né tantomeno di direttore o organizzatore della stessa; 12) Con il diciassettesimo motivo viene dedotto vizio di omessa motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui al comma 3 dell'ad 74 del DPR 309/90, che inerisce al numero dei partecipanti al sodalizio uguale o superiore a dieci. Invero, la Corte territoriale non ha considerato che taluni coimputati del reato di cui al capo 41) di imputazione avevano fatto ricorso a riti alternativi e, pertanto, i responsabili erano in numero inferiore a 10 già nella sentenza di primo grado; 13) Con il diciottesimo motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio disposto nei confronti dell'imputato, con motivazione generica e all'esito di un giudizio complessivo tra i vari coimputati nel medesimo processo. Nello specifico si lamenta l'esito del giudizio di bilanciamento tra le circostanze contestate per omessa declaratoria della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] era incensurato e non gli era stata contestata alcuna recidiva rispetto agli altri coimputati. 2.5. Con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è affidato a tre motivi di doglianza. 1) Con il primo motivo si eccepisce vizio di violazione di legge e connesso vizio motivazionale, in ordine alla inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di intercettazione svolte presso i locali della polizia giudiziaria del centro operativo DIA di Bari per inosservanza dell'onere di adeguata motivazione previsto ai sensi dell'art. 268 comma 3 cod. proc. pen., che impone al PM di dare conto da un lato della situazione di urgenza eccezionale e, dall'altro, della inidoneità o insufficienza degli impianti in dotazione presso la Procura della Repubblica tali da giustificare l'utilizzo di altre attrezzature. Sul punto la Corte di appello ha omesso di confrontarsi con le specifiche censure sollevate in sede di gravame, validando le operazioni di acquisizione degli esiti delle captazioni, sul presupposto che queste fossero state precedute da una formale attestazione proveniente dalla segreteria del PM operante, con valore di atto pubblico certificante la indisponibilità degli impianti in uso alla Procura della Repubblica. Tale assunto sarebbe del tutto erroneo, atteso che né il PM personalmente, né la sua Segreteria avevano certificato la indisponibilità degli impianti presso la Procura della Repubblica, laddove il PM aveva depositato un primo decreto contenente una mera clausola di stile e poi aveva sollecitato i cancellieri Maralfa e Barbera ad esprimersi sulla pretesa indisponibilità di postazioni per l'intercettazione di utenze cellulari, provvedendo a depositare un secondo decreto contenente un rinvio ricettizio a tali dichiarazioni. Orbene, erroneamente la Corte territoriale attribuisce alle attestazioni dei cancellieri efficacia di certificazione quanto all'esistenza del fatto, per cui risultano non motivati i decreti del PM che vi hanno fatto rinvio. Per quanto attiene nello specifico al RIT 794/01 poi, il PM aveva comunicato la disponibilità di apparecchiature TR600 presso la Procura, segnalando però la necessità di ricorrere all'ausilio tecnico della TELECOM per poterle utilizzare, omettendo di esporre le ragioni di urgenza richieste ai sensi del comma 3 dell'ad 268 cod. proc. pen., ai fini della dislocazione del luogo di esecuzione delle operazioni all'esterno degli uffici della Procura della Repubblica; 2) Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato associativo di cui all'ad 74 del DPR 309/90 ed i reati fine di cui ai capi di imputazione 2, 15, 16, 17. In primo luogo, il capo 2) non sarebbe mai stato contestato all'imputato e, ciononostante, gli era stato addebitato sia in primo, che in secondo grado, malgrado la difesa ne avesse denunciato l'irregolarità nell'atto di gravame. In particolare, si contesta l'operazione di identificazione condotta dagli operatori di p.g. e dagli ausiliari interpreti che individuavano l'imputato in "TANI" basandosi su otto conversazioni captate su utenze non riferibili allo stesso. In particolare, l'identificazione dell'imputato era fatta discendere dalla testimonianza dell'ufficiale di PG [OSCURATO:PERSONA], in assenza di riscontri oggettivi e soggettivi sul punto, ma in forza del richiamo ad una usanza dei cittadini albanesi di utilizzare diminutivi recanti la radice del loro prenome ed al rapporto di parentela del ricorrente con lo [OSCURATO:PERSONA], rapporto indebitamente riscontrato da una nota del Commissario di [OSCURATO:PERSONA], la quale però non avrebbe potuto essere utilizzata dal Tribunale in quanto non acquisita agli atti del dibattimento. Quanto ai capi 14, 16 e 17 si denuncia un cattivo impiego dell'istituto della motivazione per relationem da parte del giudice di seconde cure, che si sarebbe limitato ad una valutazione acritica, senza rispondere alle censure proposte, omettendo di esplicitare le ragioni della condanna dell'imputato con riferimento all'episodio in contestazione. Parimenti, per il capo 1B, in relazione alla condotta partecipativa nel sodalizio criminale, la Corte di merito considerava anche un episodio, quello di cui al capo 2), rispetto al quale l'imputato era completamente estraneo; 3) Con il terzo motivo, il ricorrente censura la violazione di legge e il connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento alla richiesta della declaratoria di prescrizione dei reati contestati, previa derubricazione dei fatti. 2.6. Con riferimento all'imputato [OSCURATO:PERSONA], lo stesso risulta aver presentato due ricorsi; il primo ricorso, presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia, è articolato in sei motivi di doglianza. 1) Con il primo motivo viene dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla nullità del decreto di latitanza disposto a favore dell'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la conseguente invalidità derivata di tutte le notifiche successivamente eseguite attraverso le modalità semplificate di cui all'alt 165 cod. proc. pen. In particolare, il decreto di latitanza veniva disposto dal GIP in base all'unico presupposto della mancata esecuzione della Ordinanza custodiale disposta a carico del Shuaipi, omettendo di verificare la sussistenza del requisito soggettivo della volontaria sottrazione alla misura cautelare. Invero, da un lato l'imputato non era a conoscenza dell'emissione del provvedimento cautelare e dello specifico procedimento intentato nei suoi confronti, dall'altro si vedeva indebitamente addebitato lo status di latitante in virtù del suo mancato rintraccio sul territorio nazionale. Sul punto la Corte territoriale ha omesso di rispondere alla specifica censura difensiva circa la mancanza di qualsivoglia volontà di fuggire in capo al ricorrente, che era stabilmente dimorante in Albania e pertanto del tutto ignaro del provvedimento cautelare. Dalla nullità del decreto di latitanza discenderebbe, accogliendo la tesi preferibile della giurisprudenza, la nullità assoluta delle notificazioni degli atti successivamente compiuti nel procedimento, con conseguente invalidità del decreto di rinvio a giudizio e della sentenza di primo grado; 2) Con il secondo motivo viene dedotto il vizio di violazione di legge sostanziale e processuale con connesso vizio motivazionale in relazione alla identificazione ed al riconoscimento dell'imputato come utilizzatore delle utenze a lui attribuite. Nello specifico, sul punto mancherebbe un riscontro oggettivo, quale una perizia fonica, volta a verificare la correttezza delle modalità adoperate ai fini della individuazione dell'imputato; 3) Con il terzo motivo si eccepisce vizio della motivazione ex art 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione al ritenuto concorso dell'imputato nelle condotte di detenzione e di importazione di 4 kg di eroina ex art 73 del DPR 309/90, contestate al capo 36) di imputazione e collocate tra il mese di ottobre e 1'11 novembre 2001. Orbene la difesa rilevava, con l'atto di appello, che la condotta in contestazione non poteva essere addebitata all'imputato, atteso che, come confermato dal teste [OSCURATO:PERSONA], da un lato la sostanza stupefacente in questione non era stata mai sequestrata e dall'altro risulta invece provato, dalla lista dei passeggeri della motonave "Sansovino", che l'imputato aveva lasciato l'Italia il 17 luglio 2001 per farvi rientro solo il 13 dicembre 2001 e dunque si trovava in Albania all'epoca dei fatti contestati; 4) Con il quarto motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza del sodalizio criminale finalizzato alla commissione di una serie di delitti in materia di stupefacenti ed al presunto contributo offerto dallo stesso all'attività associativa. Sul punto mancano riscontri volti ad asseverare da un lato la sussistenza del requisito oggettivo, consistente nella esistenza di un pactum sceleris, ovvero una organizzazione stabile e permanente adeguatamente attrezzata per lo scopo illecito perseguito, dall'altro l'esistenza del requisito soggettivo, consistente nel dolo specifico dei sodali di agire con la coscienza e volontà di partecipare e contribuire attivamente alla vita dell'associazione criminale. Nel caso in esame il requisito oggettivo non sarebbe stato provato né in astratto con l'esistenza di un accordo, né in concreto, mediante facta concludentia, in assenza di un apporto organizzativo stabile, provvisto di strumenti necessari per le operazioni delittuose, di un sistema di pagamento collaudato per il loro finanziamento e dell'uso comune di locali adibiti al deposito dello stupefacente. Per quanto attiene al ruolo funzionale specificamente svolto dal ricorrente all'interno del sodalizio, questo non sarebbe stato specificato nelle sentenze di merito, che avevano fondato il loro giudizio esclusivamente sulla partecipazione dell'imputato alla commissione di taluni reati fine; 5) Con il quinto motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla contestazione dell'aggravante di cui all'art 80 comma 2 del DPR 309/90. Invero, manca un oggettivo accertamento in merito all'esistenza di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, atteso che il carico non era stato sequestrato e dunque risultava impossibile accertarne la natura, la provenienza e la qualità e quantità; 6) Con il sesto motivo viene dedotto il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in ordine al trattamento sanzionatorio disposto nei confronti dell'imputato. In primis si censura la violazione del principio di personalità della responsabilità penale in virtù del ruolo del tutto marginale, e meramente esecutivo, svolto dall'imputato all'interno del sodalizio che, ciononostante, veniva equiparato a quello dei narcotrafficanti, con conseguente applicazione di una pena sproporzionata discostatasi largamente dai minimi edittali. Si censura inoltre l'esito del giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti riconosciute solo equivalenti rispetto all'aggravante contestata, malgrado la assoluta incensurabilità dell'imputato e la marginale presenza nelle dinamiche associative criminali. 2.7. Con in secondo ricorso, proposto dal difensore fiduciario, avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], articola tre motivi di ricorso. 1) Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. In particolare, critica la sentenza di secondo grado perché si sostanzierebbe in una pedissequa riproduzione tipografica della sentenza di primo grado, non avendo fornito alcuna risposta autonoma alle molteplici censure sollevate dalla difesa con l'atto di gravame, poi articolate nuovamente nei successivi motivi di ricorso; 2) Con il secondo motivo viene dedotta la violazione di legge penale sostanziale, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen. ed il connesso vizio motivazionale con riferimento alla illegittimità del decreto dichiarativo di latitanza emesso dal GIP presso il Tribunale di Bari in data 12/07/2005, della successiva ordinanza dichiarativa della contumacia e delle conseguenti notificazioni, nonché degli atti processuali successivamente compiuti. In particolare, il decreto di latitanza sarebbe stato emesso in difetto di prova circa la sussistenza dell'elemento soggettivo della volontaria e consapevole condotta di sottrazione dell'imputato all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP in data 16/06/2005 e le indagini di polizia giudiziaria non erano state adeguate; 3) Con il terzo motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferiment6 alla valutazione dei gravi indizi del reato contestato ed il travisamento delle prove poste a fondamento della incolpazione. Nello specifico, la Corte territoriale ha finito per confermare la responsabilità dell'imputato in maniera del tutto aprioristica, sulla base del solo tenore generico delle intercettazioni telefoniche, a fronti di una palesata incertezza sulla esatta identificazione del ricorrente, incertezza manifestata anche dallo stesso PM, ed in difetto di elementi concreti circa la partecipazione dello stesso al traffico di stupefacenti ed alla partecipazione al sodalizio. La sentenza impugnata si è astenuta da una reale valutazione sui punti sollevati con l'atto di appello, motivando con un mero copia-incolla; 4) Con il quarto motivo viene dedotto il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in ordine al trattamento sanzionatorio disposto nei confronti dell'imputato. In primis si censura la violazione del principio di personalità della responsabilità penale, in considerazione del ruolo svolto dallo stesso nell'arco di soli sei mesi, inoltre si censura la mancanza di prova della riconosciuta aggravante dell'art. 74, comma 3 D.P.R. n. 309 del 1990 ed il difetto di motivazione sul punto della sentenza impugnata. 2.8. Con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è sviluppato in tre motivi di impugnazione. 1) Con il primo motivo viene dedotta la inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'ad 263 comma 3, cod. proc. pen. In particolare, si censura il vizio motivazionale che inficerebbe i decreti del PM di autorizzazione alla dislocazione delle operazioni di intercettazione, per omessa esplicitazione dei due requisiti prescritti dall'art 263 comma 3 cod. proc. pen., ossia delle eccezionali ragioni di urgenza e della insufficienza e inidoneità degli impianti in dotazione della Procura; 2) Con il secondo motivo viene dedotto il vizio di violazione di legge processuale ai sensi dell'ari 606 lett. c) cod. proc. pen., per omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio per il giudizio di appello in lingua albanese, attesa la mancata conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana, con conseguente vulnus al diritto di difesa costituzionalmente garantito; 3) Con il terzo motivo viene dedotto il vizio motivazionale ex art 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi 12 e 35 di imputazione. Invero, il nome dell'imputato figura esclusivamente nei suddetti capi di imputazione e non sarebbe stato menzionato nel corpo motivazionale della sentenza di secondo grado. Di conseguenza non sarebbe stato specificato il ruolo ricoperto dal ricorrente all'interno del sodalizio, né tantomeno la condotta concretamente svolta negli episodi allo stesso addebitati. 2.9. Con riferimento al ricorso proposto congiuntamente dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] Hamdi, SEJDIN Ervin, FICI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Dorian, lo stesso risulta articolato in tre motivi di impugnazione: 1) Con il primo motivo si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cOd. proc. pen., in relazione all'ad 420 quater cod. proc. pen. Nello specifico i ricorrenti asseriscono la applicabilità delle disposizioni sulla sospensione del processo penale introdotte con la legge 67/2014 nei procedimenti allora in corso alla data di entrata in vigore della norma, in base a quanto previsto nel regime transitorio, atteso che non si era ancora pervenuti alla pronuncia del dispositivo della sentenza di primo grado. Tanto considerato, conseguirebbe la nullità dei decreti di latitanza disposti nei confronti dei ricorrenti anche per il fatto che questi venivano emessi sulla base dei verbali di vane ricerche redatti dalla D.I.A di Bari attestanti l'irreperibilità dei soggetti interessati nell'ambito del solo territorio italiano, senza che fossero state estese le ricerche anche nel Paese di residenza degli stessi; 2) Con il secondo motivo, si eccepisce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 268 cod. proc. pen. e 89 disp. att. cod. proc. pen., per difetto di firma del PM sul verbale delle intercettazioni, firma prevista come requisito di legittimità dello stesso; 3) Con il terzo motivo viene dedotto vizio di violazione di legge penale processuale in ordine agli artt. 192 e 361 cod. proc. pen., per quanto concerne la modalità di identificazione dei ricorrenti effettuata sulla base di criteri inefficaci, quali la mera percezione uditiva e l'impiego di diminutivi dei nomi di battesimo, pertanto scevri di riscontri oggettivamente verificabili e di sufficiente consistenza indiziaria. 2.10. Con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è articolato su sette motivi di impugnazione. 1) Con il primo motivo viene dedotto vizio di violazione di legge processuale in relazione alla illegittimità del decreto di latitanza emesso dal GIP di Bari in data 12.7.2005 e la conseguente nullità derivata di tutte le notificazioni eseguite ai sensi dell'ad 165 cod. proc. pen., ossia dell'atto di citazione per l'udienza preliminare, per il giudizio di primo grado e per il giudizio di appello. Invero, il decreto di latitanza veniva giustificato sulla base del verbale di vane ricerche che aveva dato atto di ricerche approssimative, peraltro limitate al territorio italiano, senza che fossero state estese al territorio albanese nel quale l'imputato aveva dimora stabile, come del resto noto agli organi inquirenti. Invero non era possibile affermare la volontaria sottrazione del ricorrente all'esecuzione della misura cautelare disposta nei suoi confronti, attesa l'ignoranza dello stesso in merito alla esistenza di un procedimento in corso, non superabile per effetto della avvenuta nomina di un difensore di fiducia a seguito di generiche ed informali notizie ricevute dagli altri familiari coinvolti nello stesso procedimento; 2) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia il vizio di cui all'ad 606, lett. c) cod. proc. pen. e il vizio motivazionale ai sensi della lett. e) con riferimento agli artt. 8, 9, 12, 16, 21 e 24 cod. proc. pen. per l'erronea attribuzione della competenza territoriale al Tribunale di Bari, laddove invece le cessioni di stupefacente ascritte all'imputato risultavano consumate all'interno del territorio toscano e nel circondario di Firenze. Nello specifico, l'ordinanza del 19 gennaio 2007 radicava la competenza dell'autorità barese sulla scorta dell'art.9, comma 3 cod. proc. pen., con riferimento alla priorità nell'iscrizione della notizia di reato, laddove invece avrebbero dovuto trovare applicazione i criteri di cui agli artt. 8 e 9, commi 2 e 3 cod. proc. pen. avendo riguardo al luogo di commissione del reato connesso più grave e, in via gradata, al reato successivamente più grave fra gli altri contestati. Sul punto la sentenza di secondo grado ha omesso di fornire risposta; 3) Con il terzo motivo si eccepisce vizio di violazione di legge processuale in relazione agli artt. 143 cod. proc. pen. e 5, par. 2 e 6, par. 3, lett. a) della CEDU, per violazione del diritto dell'imputato ad essere informato in una lingua che comprende, circa i motivi di accusa formulati a suo carico. In particolare, il decreto dispositivo del giudizio di primo grado non veniva tradotto in lingua albanese e pertanto l'imputato, che non conosceva la lingua italiana, non poteva avere contezza in merito all'addebito penale. Sul punto si lamenta l'arresto della giurisprudenza di legittimità, che sostiene che all'imputato alloglotta non sarebbe dovuta la traduzione degli atti se rimasto latitante, in quanto questo si ancorerebbe al presupposto di una volontaria sottrazione all'esecuzione di una misura coercitiva non evincibile nel caso di specie, fatto che renderebbe il principio non applicabile. Del resto, la latitanza non potrebbe essere intesa come rinuncia alle garanzie dell'equo processo e pertanto gli atti processuali oggetto di traduzione devono comunque giungere nella sfera di conoscenza o conoscibilità dell'imputato; 4) Con il quarto motivo viene dedotta la violazione di legge processuale in relazione all'alt 268 cod. proc. pen. e 89 disp. att. cod. proc. pen. con riferimento alla nullità dei verbali di intercettazione redatti in assenza dei requisiti minimi di legge e la conseguente inutilizzabilità delle operazioni di captazione. Nello specifico, i verbali difettano del riferimento al decreto originario autorizzatorio delle operazioni di intercettazione nonché della indicazione delle modalità di registrazione, della tipologia di impianto utilizzato, dell'annotazione relativa al giorno di inizio e di cessazione delle relative operazioni, nonché della sottoscrizione degli ufficiali di PG delegati dal PM alle operazioni. Dalla nullità di tali verbali discenderebbe la inutilizzabilità delle intercettazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 268 comma 1 e 271 cod. proc. pen.; 5) Con il quinto motivo si censura vizio di motivazione ai sensi dell'ad 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla omessa risposta alle censure difensive volte a confutare la penale responsabilità dell'imputato per i fatti addebitati. Nello specifico, la sentenza impugnata non si confronta con i molteplici e puntuali rilievi difensivi che contestano l'esistenza del sodalizio criminale ai sensi dell'art 74 del DPR 309/90 ed i singoli reati-fine addebitati ed anche la ritenuta identificazione dell'imputato come l'interlocutore delle conversazioni telefoniche intercettate durante le indagini preliminari, limitandosi a riprodurre il corpo motivazionale della sentenza di primo grado con asserzioni perfettamente sovrapponibili. Sul punto si lamenta l'uso della tecnica della copiatura meccanica da parte del giudice di seconde cure, in difetto di un autonomo vaglio critico delle emergenze processuali; 6) Con il sesto motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento alla contestazione della aggravante di cui al comma 3 dell'art 74 DPR 309/90. Nello specifico, la effettiva partecipazione di almeno dieci persone al sodalizio criminoso non sarebbe contestabile nel caso di specie, attesa la particolare configurazione dell'associazione di cui di cui al capo lb) della quale faceva parte lo Xhelili, che si identificava in una autonoma sotto-sezione di un altro maggiore sodalizio di cui al capo 1) della rubrica. Orbene, di questa sottosezione facevano parte solo nove persone e, peraltro, la Corte territoriale ha omesso di motivare in merito sia ad una eventuale considerazione unitaria dell'organizzazione quale unico organigramma operativo, sia con riferimento alla consapevole adesione da parte del singolo compartecipe alla più vasta organizzazione e non solo ad una sua ramificazione. Invero, sul punto la difesa rileva come lo Xhelili fosse un mero esecutore materiale degli ordini dei superiori ed ignorasse i rapporti tra le varie articolazioni criminali del sodalizio; 7) Con il settimo motivo si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'ad 30 della I. 11 marzo 1953 n. 87 ed al trattamento sanzionatorio complessivamente ascritto all"imputato. In particolare, la Corte territoriale ha stabilito in via complessiva e generica la pena da infliggere a tutti i coimputati, senza esperire quella necessaria operazione di individualizzazione della posizione dell'imputato il quale, a differenza di molti altri, era incensurato. In aggiunta, si lamenta il vizio motivazionale in relazione agli aumenti di pena per la continuazione rispetto ai reati fine contestati, per i quali non si teneva conto del rilevante lasso di tempo (venti anni) trascorso dalla loro commissione, nonché la mancanza di prova in relazione alla quantità e qualità dello stupefacente. Del resto, la dosimetria della pena così disposta dal giudice di seconde cure non tiene conto neppure delle modifiche normative e della sentenza della Corte costituzionale (n. 40 del 2019) che ristabiliva il minimo edittale della pena detentiva per la fattispecie in esame in anni sei di reclusione e, pertanto, lo ius superveniens favorevole avrebbe dovuto far propendere per un adeguamento in melius del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di prime cure. 2.11. Con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è affidato a quattro motivi di doglianza: 1) Con il primo motivo si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al calcolo della pena, per effetto di un contrasto tra il dispositivo e la parte motiva della sentenza impugnata. Nello specifico, la Corte territoriale avrebbe omesso di rispondere alla censura difensiva evidenziata con l'atto di gravame con cui si eccepiva l'esistenza di un errore materiale nella indicazione della pena per il reato base di cui al capo lb), riprodotta nel dispositivo in anni 11 e mesi 6 di reclusione, laddove invece nella parte motiva si individuava in anni sei di reclusione ed euro 18.000 di multa, aumentata di sei mesi di reclusione ed euro 3000 di multa per ciascuno dei reati satellite. Tanto premesso, il giudice di seconde cure avrebbe dovuto pronunciarsi sul contrasto, accordando prevalenza alla parte motiva per effetto del consolidato orientamento della Suprema Corte in tal senso; 2) Con il secondo motivo è dedotto il vizio della violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche come unica fonte di prova della sussistenza dei reati satellite di cui ai capi 23-24 e 25 di imputazione. Nello specifico, la penale responsabilità dell'imputata sarebbe stata fondata, da entrambi i giudici di merito, su indizi privi della sufficiente gravità, precisione e concordanza, ricavati dalle conversazioni telefoniche captate sull'utenza in uso al coimputato [OSCURATO:PERSONA] e dalla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, senza alcun sequestro di sostanza stupefacente e senza intervento della autorità di p.g. in occasione delle condotte di cessione addebitate; 3) Con il terzo ed il quarto motivo si eccepisce vizio di violazione di legge e connesso vizio motivazionale in relazione alla contestata sussistenza di una organizzazione criminale ai sensi dell'alt 74 del DPR 309/90 ed alla qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art 73, comma 5 del medesimo decreto. Invero, la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con il motivo di appello che rilevava come, non essendoci riscontro in merito al quantitativo di droga indicato in imputazione, il fatto di cessione contestato doveva essere ritenuto di lieve entità come anche la presunta esistenza del sodalizio criminale, qualora riconosciuta, doveva essere qualificata ai sensi dell'art 74 comma 6 del DPR 309/90. Dalla diversa qualificazione discenderebbe l'intervenuta prescrizione di entrambi i reati contestati. 2.12. Con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è articolato in quattro motivi di ricorso. 1) Con il primo motivo viene dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'ad 546 lett e) e 125 comma 3 cod. proc. pen. Nello specifico, si lamenta l'omissione di uno scrutinio autonomo degli specifici rilievi difensivi avanzati nell'atto di gravame, essendo il corpo motivazionale della sentenza di appello pedissequamente riproduttivo di quello della sentenza di primo grado;2) Con il secondo motivo viene dedotto vizio di violazione di legge penale e processuale nonché connesso vizio motivazionale in relazione alla nullità del decreto di latitanza emesso dal GIP presso il Tribunale di Bari in data 12/07/2005 e della successiva ordinanza del GUP con cui veniva dichiarata la contumacia. Nello specifico, il decreto di latitanza sarebbe stato disposto in difetto di prova circa il presupposto soggettivo della volontaria e consapevole condotta di sottrazione alla misura cautelare disposta dal GIP in data 16/06/2005 nei confronti dell'imputato e sulla base di ricerche incomplete da parte della polizia giudiziaria in quanto limitate al territorio italiano pur essendo note le generalità albanesi del pervenuto; 3) Con il terzo motivo si eccepisce vizio motivazionale ai sensi dell'ad 606 lett. e) cod. proc. pen., nella specie del travisamento della prova, in relazione alla identificazione dell'imputato sulla base delle intercettazioni telefoniche. Nello specifico, si contesta la riferibilità delle utenze telefoniche al ricorrente in assenza di una esplicita documentazione dimostrativa e si lamenta l'omesso espletamento della perizia fonica, sebbene oggetto di richiesta di rinnovazione istruttoria. Invero, dal contenuto delle captazioni e dai tempi di spostamento tra le città in cui venivano localizzate le telefonate attribuite all'imputato emergono ragionevoli dubbi circa la riferibilità delle stesse allo Shuaipi. In aggiunta, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata anche nella parte in cui non specifica il ruolo concretamente svolto dall'imputato all'interno del sodalizio, il quale sarebbe stato condannato esclusivamente per aver mostrato la propria disponibilità al recupero delle somme derivanti dalle forniture di stupefacenti nei confronti di alcuni sodali; 4) Con il quarto motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato dai giudici di merito, che riconoscevano la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art 74 del DPR 309/90, senza giustificare il ruolo di partecipe assolto dall'imputato e senza specificare la ritenuta partecipazione dei dieci o più associati. In aggiunta, si contesta l'esito negativo del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuati generiche sulle aggravanti contestate, in quanto espletato in assenza di una valutazione individualizzata sulla personalità dell'imputato, sull'entità complessiva dei fatti consumatisi in un intervallo temporale di pochi mesi, sul tempo trascorso dalla loro verificazione e sull'assenza di un'attuale pericolosità sociale in capo all'imputato.2.13. Con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], esso si sviluppa in cinque motivi di impugnazione: 1) Con il primo motivo viene dedotto il vizio di violazione di legge processuale in ordine alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte mediante decreti autorizzativi privi di adeguata motivazione, espletate con impianti installati in luoghi diversi dalla Procura della Repubblica ed in assenza di apposita sottoscrizione del verbale da parte del pubblico ufficiale che aveva provveduto all'ascolto delle stesse. Atteso che tali intercettazioni fondavano in via esclusiva la prova della colpevolezza dell'imputata in ordine ai fatti contestati, ne discenderebbe in via automatica l'infondatezza dell'ipotesi accusatoria; 2) Con il secondo motivo viene dedotto il vizio di violazione di legge ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., con riferimento al principio del "ne bis in idem". Invero, l'imputata era stata già sottoposta a processo per gli stessi fatti e la sua posizione si consolidava con la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara divenuta irrevocabile in data 23.07.11, con conseguente preclusione di condanna in ordine alle medesime condotte; 3) Con il terzo motivo si censura il vizio di motivazione ai sensi dell'ad 606 lett. e) cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza del sodalizio criminale, esclusa anche dalla sentenza del Tribunale di Pescara n. 380/10 del 9.03.2010, divenuta irrevocabile, ed alla condotta partecipativa della imputata, collegata al rapporto sentimentale che la legava al coimputato [OSCURATO:PERSONA] Dorian ed in difetto di prova in merito allo stabile e consapevole coinvolgimento nelle dinamiche associative. Si lamenta sul punto l'impiego di una motivazione solo apparente e quindi risultano violati i principi del giusto processo riconosciuti a livello nazionale e sovranazionale; 4) Con il quarto motivo la ricorrente censura la violazione di legge e il connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'ad 73 e 80 del DPR 309/90. Nello specifico, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art 80 del DPR 309/90 in assenza di apposita perizia sui quantitativi di stupefacente; 5) Con il quinto motivo si deduce vizio motivazionale ex art 606 lett. e) cod. proc. pen., in ordine alla censura sollevata in appello volta a contestare la mancata applicazione della continuazione con la condanna inflitta dal Tribunale di Pescara n. 380/10 ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, considerata l'assenza di una specifica attitudine criminale ed il complessivo comportamento processuale tenuto dall'imputata.2.14. Con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], originariamente imputato con il nome di [OSCURATO:PERSONA], lo stesso risulta articolato su tre motivi di impugnazione. 1) Con il primo motivo viene dedotto il vizio di violazione di legge penale processuale ed il connesso vizio motivazionale in relazione agli artt. 546 lett. e) e 123, comma 3, cod. proc. pen., per difetto assoluto di motivazione in odine alle censure sollevate con atto di gravame. In particolare, l'imputato ha formulato in data 9.12.2006 istanza di remissione in termini per l'ammissione al rito alternativo ex art 444 cod. proc. pen., che veniva accolta e confluiva in una istanza di applicazione della pena con concorde richiesta del PM. Ciononostante il Tribunale di Bari ometteva di pronunciarsi su detta istanza, né nel senso di un suo accoglimento, né di un suo rigetto, coà violando le norme processuali di cui all'ad 178 comma 1 lett. b cod. proc. pen. ed il diritto di difesa ex 178 comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Dal canto suo il giudice di seconde cure ha omesso di rispondere al motivo relativo all'istanza di patteggiamento, malgrado ciò fosse stato espressamente oggetto di impugnazione da parte della difesa. 2) Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al confermato giudizio di colpevolezza per il reato di cui al capo 12) di imputazione sulla base di conversazioni telefoniche dal contenuto del tutto generiche che non potevano confermare, oltre ogni ragionevole dubbio, il coinvolgimento del Berisha nella cessione dello stupefacente contestata; 3) Con il terzo motivo viene dedotto vizio di violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Entrambi i giudici di merito hanno errato nel negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il vincolo della continuazione ai sensi dell'ad 81 cod. pen. con la condotta delittuosa, della stessa specie, realizzata dall'imputato in esecuzione del medesimo criminoso nei cinque giorni successivi dal fatto in contestazione in questo processo, condotta oggetto di condanna con sentenza n.2927/2002 emessa dal Tribunale di Rieti e divenuta irrevocabile dal 24.04.2003. 2.15. Con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è affidato a sei motivi di impugnazione. 1) Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'illegittimità del decreto di latitanza emesso dal Gip nei confronti dell'imputato in violazione dei presupposti necessari. Nello specifico, difetta la prova della volontaria sottrazione dell'imputato alla misura cautelare, ritenuto solo sulla base del mancato rintraccio dello Skender. Infatti l'imputato non aveva conoscenza del provvedimento cautelare, né del procedimento intentato nei suoi confronti ed era stabilmente dimorante nel suo Paese d'origine (Albania) dove non venivano effettuate ricerche esaustive. Dalla nullità del decreto in questione, aderendo alla tesi giurisprudenziale che appare più rispettosa del diritto di difesa dell'imputato, discenderebbe la nullità di ordine generale a regime assoluto di tutti gli atti compiuti successivamente; 2) Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di violazione di legge penale nonché il vizio motivazionale in ordine alla mancata identificazione e riconoscimento ufficiale dell'imputato nelle conversazioni telefoniche a lui attribuite come "Goni" o "il Cieco". In particolare, il giudice di seconde cure non si sarebbe confrontato con gli specifici motivi di appello volti a sollecitare un vaglio critico sulle modalità di assunzione della identificazione dell'imputato tramite l'espletamento di apposita perizia fonica; 3) Con il terzo motivo si censura il vizio motivazionale ai sensi dell'ad 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione al ritenuto concorso dell'imputato nella attività di detenzione ed importazione della sostanza stupefacente indicata al capo 42), in quanto manca un sequestro della sostanza in questione e si tiene conto di conversazioni telefoniche del tutto generiche e comunque non idonee ad individuare il ruolo concretamente espletato dall'imputato nella organizzazione del trasporto; 4) Con il quarto motivo viene dedotto il vizio di violazione di legge penale sostanziale e vizio motivazionale in ordine alla sussistenza del sodalizio criminale di cui all'ad 74 del DPR 309/90 ed alla concreta condotta partecipativa posta in essere dall'imputato. In particolare, si contesta la insussistenza di entrambi i requisiti, oggettivo e soggettivo, individuati da codesta Corte Suprema di legittimità ai fini della sussistenza di una associazione criminale dedita alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti. Nello specifico, mancherebbe la prova, anche dedotta per facta concludentia, del vincolo associativo tra i soggetti agenti unito alla creazione di una struttura organizzativa stabile e capace di permanere indipendéntemente dalla commissione dei singoli reati-fine. Parimenti, difetterebbe la dimostrazione della consapevolezza e volontà del ricorrente di essere vincolato all'obbligo solidale di fornire un apporto materiale alla realizzazione del programma criminoso nella veste di promotore. Invero, l'unica fonte probatoria sul punto sarebbe costituita da intercettazioni telefoniche dal contenuto generico e comunque scevre della gravità indiziaria necessaria ai fini del riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato; 5) Con il quinto motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza della aggravante dell'ingente quantitativo di cui all'ad 80 comma 2 DPR 309/90. Sul punto difetterebbe un oggettivo accertamento in merito alla natura ed al presunto maggior quantitativo della sostanza, atteso che il carico non veniva sottoposto a sequestro e, pertanto, l'aggravante in questione non poteva essere desunta tramite un ragionamento meramente probabilistico di tipo inferenziale; 6) Con il sesto motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla scelta dosimetrica della pena inflitta all'imputato, che risulterebbe sproporzionata ed irragionevole. In particolare, entrambi i giudici di merito avrebbero finito per equiparare la condotta del corriere a quella del narcotrafficante che mira alla realizzazione di massimi profitti, con conseguente violazione dei criteri dosimetrici indicati dall'art 133 cod. pen. In aggiunta, si lamenta l'esito del giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti e la aggravante contestata ai sensi dell'art 80 comma 2 del DPR 309/90 per effetto della mancata individuazione del concreto quantitativo della sostanza trasportata e mai sequestrata, del ruolo marginale subalterno espletato dall'imputato all'interno del sodalizio, dell'incensuratezza dello stesso e la minima presenza all'interno delle condotte contestate, 2.16. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è articolato su un unico motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente censura la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'ad 179 cod. pen. e 420 quater cod. proc. pen. Nello specifico si lamenta che il Tribunale di Bari avrebbe revocato l'ordinanza di stralcio pronunciata nei confronti degli imputati assenti in osservanza della I. 67/2014 con conseguente prosecuzione del giudizio per gli imputati presenti ed avrebbe poi riunito i procedimenti agendo in assenza degli imputati stralciati, nonchè dei rispettivi difensori. In aggiunta, si eccepisce la nullità del decreto di latitanza pronunciato nei confronti del ricorrente sebbene in mancanza di una effettiva conoscenza da parte dello stesso del processo in corso e sulla base di ricerche del tutto irrisorie in quanto circoscritte ai confini del territorio nazionale.3. In data 5 novembre 2021, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Xhemal, depositava una memoria difensiva e motivi nuovi (ex art. 585, comma 4 cod. proc. pen.). Con il primo si deduce la notifica omessa o nulla del decreto di citazione a giudizio in appello, con conseguente nullità del giudizio di appello e della sentenza di appello, per violazione degli artt. 157, 159, 160, 601, in relazione all'art. artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto poiché per il giudizio di appello l'imputato non era più latitante, la Corte di Appello avrebbe dovuto assicurarsi la regolare notifica del decreto di citazione a giudizio, non potendo applicarsi le disposizioni sulle "notificazioni all'imputato latitante", mentre nessuna notifica è stata fatta all'imputato, né è stata fatta ricerca per accertare se l'imputato fosse o no reperibile. Con il secondo motivo nuovo n. 2, si deduce la nullità anche del decreto di citazione per il giudizio di appello per non essere stato quest'ultimo tradotto in lingua albanese, con violazione dell'art.143 c.p.p. integrato e interpretato ai sensi della Direttiva CEE 2010/64/Unione Europea del 20.10.2010, nonché in relazione al D. Lgs. 32 del 4.3.2014, all'art.111 Cost. e art. 6 CEDU, e violazione del diritto di difesa. Non avendo rilievo la circostanza che la notifica venga fatta presso il difensore sull'obbligo che l'atto debba essere tradotto nella lingua nota all'imputato. 4. In data di novembre, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato articolata memoria difensiva con la quale ribadisce la fondatezza dei motivi proposti ed insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Iniziando l'esame dai motivi di ricorso avente carattere processuale, va evidenziata innanzitutto l'inammissibilità del motivo di ricorso — peraltro comune a tredici ricorrenti - relativo alla inutilizzabilità delle intercettazioni per nullità dei decreti autorizzativi delle stesse, quanto alla mancata motivazione sui presupposti dell'indisponibilità degli impianti esistenti presso gli Uffici della Procura della Repubblica. Si tratta di doglianza alla quale la sentenza impugnata ha fornito risposta, mediante puntuale richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, doglianza che peraltro risultava meramente reiterativa di eccezioni formulate nel giudizio di primo grado, e respinte dal Tribunale di Bari (pagg. 3 e 4 della sentenza). Va infatti ribadito il principio che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Così, tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303; Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa e altro, Rv. 236181). In particolare per quanto attiene alla questione processuale proposta la stessa era stata esaminata e chiarita nella decisione di primo grado, per cui in risposta è di certo consentita anche la motivazione per relationem, sempre che con la stessa possa dirsi fornita risposta alle doglianze proposte ed evidenzi il convincimento dei giudici di secondo grado, all'esito di una rivalutazione del materiale probatorio 2. Va esaminato, poi, il motivo attinente all'eccepita nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa traduzione nella lingua albanese, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], motivo ripreso tra le nuove censure dal [OSCURATO:PERSONA] anche in riferimento al decreto di citazione in appello. Si tratta di motivo di ricorso che risulta, dalla lettura della pag. 4 della sentenza impugnata, proposto anche in sede di appello. 2.1. Sul tema di diritto alla traduzione degli atti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto, che qui si intende confermare, che l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi (cfr. Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, Reznikov, Rv. 265213 - 01; Sez. F, n. 44016 del 04/09/2014, Vjerdha, Rv. 260997 - 01; già S.U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693 - 01). Peraltro, l'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana, anche a seguito della riformulazione dell'art. 143 cod. proc. pen., è escluso ove lo stesso si sia reso, per causa a lui imputabile, irreperibile o latitante, con conseguente notificazione degli atti che lo riguardano al difensore (in tal senso, Sez. 2, n. 12101 del 17/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262773 - 01 ed anche, in correlazione alla irreperibilità, Sez. 1, n. 8591 del 28/01/2020, Zdrazilova, Rv. 278364 - 01). 2.2. Deve peraltro essere ricordato che l'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana, è configurabile - in relazione agli atti processuali anteriori alla novella, e quindi nel caso di cui trattasi per tutti gli atti di citazione in primo grado, considerato che il decreto di citazione a giudizio reca la data del 17 luglio 2006 - solo se detto obbligo risulti funzionale ad un diritto ancora esercitabile; ne deriva che il diritto alla traduzione non è configurabile con riferimento ad una sentenza già impugnata, né in relazione ad un provvedimento per il quale siano già decorsi i termini di impugnazione (cfr. Sez.3, n. 41834 del 18/09/2015, Egbobawaye, Rv. 265100 - 01). D'altra parte l'accertamento di cui all'art. 143 cod. proc. pen., come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2014, circa la conoscenza, da parte dell'imputato, della lingua italiana, non esige che ad effettuarlo sia direttamente l'autorità giudiziaria, né che vi partecipi il difensore, in quanto trattasi di una semplice verifica di qualità e circostanze e non di un atto a valenza difensiva. (così Sez. 2, n. 7913 del 31/01/2017, Mejiri, Rv. 269505 - 01, in una fattispecie in cui l'imputato, nella fase delle indagini, aveva sottoscritto i verbali di arresto e di sequestro e, in dibattimento, dinanzi al giudice di primo grado, aveva dichiarato di comprendere la lingua italiana). Orbene, va rilevato che la sentenza impugnata ha fornito risposta al motivo di appello, in riferimento a tutti gli imputati di nazionalità albanese in via generale (pagg. 33-35 della sentenza impugnata) facendo riferimento anche alla circostanza dell'elezione di domicilio presso i difensori di fiducia, elemento da considerare in forza di un indirizzo giurisprudenziale (cfr. Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Ramadan, Rv. 271860 - 01). Pertanto il motivo deve essere rigettato. 3. Passando all'esame del motivo afferente alla violazione di legge processuale in ordine alla lamentata illegittimità del decreto di latitanza, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Bari in data 12 luglio 2005 e l'eccezione di nullità derivata degli atti successivamente assunti, questo Collegio osserva che si tratta di motivo comune ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che non si rinviene alcuna menzione della proposizione del motivo innanzi alla Corte di appello di Bari. Peraltro, la difesa di [OSCURATO:PERSONA], in data 5 novembre 2021, unitamente ai motivi nuovi di cui si è detto, depositava copia dell'atto di appello depositato il 7 dicembre 2016, nel quale veniva sollevata l'eccezione di nullità del decreto di latitanza del 12 luglio 2005 e degli atti successivi. 3.1. Nessuna motivazione risulta espressa nella parte motiva della sentenza qui impugnata in risposta alle questioni proposte e pertanto la decisione emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], X.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, che dovrà esaminare la questione proposta secondo i principi di diritto in tema di latitanza stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, valutando gli elementi in atti, come apprezzati dal giudice che emise i decreti di latitanza. 3.2. In particolare si richiama il principio (così S.U., n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv.258792 - 01), che ha affermato che "ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, dello stesso codice" (nel medesimo senso cfr. Sez. 6, n. 31285 del 23/03/2017, Lleshaj. Rv. 270569 - 01, in fattispecie nella quale, al momento dell'esecuzione della misura, non sussistevano elementi certi dai quali desumere che l'imputato fosse stabilmente dimorante nel paese estero di origine). 3.3. Del resto è anche pacifico che l'accertamento della volontarietà della sottrazione al provvedimento restrittivo può fondarsi anche su presunzioni, sempre che siano fondate su una base fattuale idonea a dimostrare tale volontarietà (cfr. Sez.5, n. 54189 del 20/10/2016, Buzi, Rv.268827 - 01) e non occorre neppure dimostrare che l'interessato fosse a conoscenza dell'avvenuta emissione a suo carico di tale provvedimento essendo sufficiente che si sia posto in condizione di irreperibilità sapendo che un ordine o un mandato avrebbe potuto essere emesso nei suoi confronti, evenienza che, una volta che sia stata apprezzata con provvedimento del giudice, legittima l'esecuzione delle notificazioni mediante consegna al difensore (cfr. Sez. 2, n. 47852 del 23/09/2016, Kennedy, Rv. 268174 - 01). 3.4. L'accoglimento del motivo in tema di latitanza, fa ritenere assorbita le censura avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] con i motivi aggiunti, in ordine alla nullità del decreto di citazione a giudizio in grado di appello, per effetto della revoca dello stato di latitanza e della nullità per omesso avviso di deposito della sentenza. Va comunque considerato che le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (dedotte in relazione alla omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata ed alla violazione dell'art. 161 cod. proc. pen. nella notifica del decreto di citazione in appello), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., avrebbero dovuto essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (cfr. Sez.2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano, Rv. 278002 - 01). 4. Per quanto attiene al secondo motivo, avente natura processuale, sollevato da [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria procedente, lo stesso è inammissibile. Deve essere ricordato che la questione di incompetenza territoriale deve essere tempestivamente sollevata in udienza preliminare e riproposta nei termini di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (da ultimo, Sez.3, n. 5697/20 del 19/11/2019, Licaj, Rv. 278410 - 01), mentre la difesa del ricorrente non ha evidenziato elementi di supporto a tale contestazione. Infatti, va ribadito che il fatto che la Corte di Cassazione possa esaminare gli atti del fascicolo nel caso in cui venga dedotto un motivo di natura processuale, presuppone comunque che nel ricorso venga, quanto meno, specificamente indicato l'atto dal quale si ritiene derivino conseguenze giuridiche ovvero quello affetto dal vizio denunziato (così di recente, Sez.6, n. 36612 del 18/11/2020, Gresta, Rv. 280121 - 01), mentre nel motivo qui all'esame, si lamenta l'omessa risposta sul punto da parte della Corte di appello senza evidenziare gli atti dai quali deriverebbe la tempestiva proposizione dell'eccezione, di talchè tale motivo poteva dirsi inammissibile anche in grado di appello, in quanto nella sostanza mancante di una specifica portata censoria. 5. Per quanto concerne il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo alla violazione del diritto ad una difesa effettiva, stabile e continuativa, in ordine alla nomina di un difensore di ufficio, poi rinunciante all'incarico ed al susseguirsi di altre nomine di difensori di ufficio tra avvocati iscritti in tale Albo occasionalmente reperiti, risulta manifestamente infondato e generico. Infatti va ricordato che la nomina del difensore d'ufficio è disciplinata dall'art. 97 cod. proc. pen. e la giurisprudenza di legittimità ha precisato che anche in caso di irrituale sostituzione del difensore d'ufficio originariamente nominato, in assenza delle condizioni previste dall'art. 97, commi 4 e 5, cod. proc. pen., la nullità degli atti successivi si determina solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa (cfr. Sez. 4, n. 1245 del 23/11/2017, dep. 12/01/2018, Chitu, Rv. 271937 - 01). Orbene non risultano dedotte significative evidenze di vulnus difensivi ascrivibili all'operato di qualcuno dei difensori di ufficio che ebbero ad assistere il ricorrente, deduzioni che peraltro avrebbero dovuto essere proposte innanzitutto con i motivi di appello. 6. In virtù dell'annullamento con rinvio per nuovo giudizio della sentenza impugnata disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono da considerarsi assorbiti tutti i motivi residui dagli stessi proposti, sia in relazione alla sussistenza dell'associazione criminale, sia in riferimento al ruolo svolto da ciascuno ed alla commissione dei reati-fine, sia in ordine al trattamento sanzionatorio ed al giudizio di bilanciamento delle circostanze. 7. Vanno, poi, rigettate le censure di tipo processuale, tutte di analogo contenuto, proposte da alcuni ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), quanto all'omessa sospensione del processo di primo grado con violazione del diritto di difesa e nullità della sentenza di primo grado, in ordine alla revoca dell'ordinanza di stralcio, già pronunciata nei confronti degli imputati assenti, in osservanza della I. 67/2014, con conseguente prosecuzione del giudizio per tutti gli imputati, senza che i difensori fossero presenti in tali successive udienze. 7.1. A tale proposito va rilevato che dagli atti del giudizio di primo grado, che questa Corte è legittimata a consultare, essendo stato dedotto un vizio processuale, emerge che il Tribunale in data 4 luglio 2014, aveva disposto un rinvio al 28 novembre 2014, mandando alla polizia giudiziaria per accertamenti in ordine agli imputati assistiti da difensori di ufficio che risultassero contumaci, riservandosi eventuali provvedimenti di stralcio. In data 28 novembre 2014, dopo avere dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili le prove acquisite, si disponeva un ulteriore rinvio all'udienza del 29 maggio 2015 e, con separata ordinanza del 27 gennaio 2015, si disponeva la sospensione del processo, per la durata di un anno, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti assistiti da difensore di ufficio, con stralcio delle posizioni. In tale ordinanza si stabiliva però, "per eventuale prosieguo", l'udienza del 29 maggio 2015, rinvio del quale, quindi furono resi edotti i difensori che ebbero a ricevere comunicazione dell'ordinanza. Pertanto nella successiva udienza del 29 maggio 2015 aveva luogo parte della discussione, con successivo rinvio della stessa all'udienza del 29 gennaio 2016, quindi esattamente dopo un anno dalla disposta sospensione. In tale udienza del gennaio 2016, a seguito del mutamento del Collegio giudicante, il PM avanzava richiesta di considerare rinnovati gli atti già assunti, richiesta alla quale i difensori non si opponevano, ivi incluso il difensore nominato d'ufficio per gli imputati destinatari dell'ordinanza di sospensione, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il PM, sempre in tale sede, chiedeva la riunione delle posizioni stralciate ed il Tribunale rilevava che lo stralcio non era stato in concreto mai effettuato "per motivi tecnici sorti sul SICP", per cui non era necessario disporre riunione, e la fase della discussione proseguiva, con successivo rinvio al 29 aprile 2016, data nella quale il processo andava in decisione. Risulta evidente che non sussiste alcun vulnus nei diritti delle difese, che hanno anche acconsentito alla utilizzazione degli atti assunti in istruttoria e di quelli contenuti nel fascicolo del dibattimento. D'altra parte non risulta, dalla sintesi dei motivi proposti contenuti nella sentenza impugnata, che i ricorrenti abbiano formulato la doglianza come sopra formulata con l'atto d'appello, sicché non può essere ritenuto sussistente neppure alcun vizio di omessa motivazione sul punto da parte dei giudici di secondo grado. 8. Passando ora all'esame dei ricorsi proposti dagli imputati che, in quanto processati a piede libero, e comunque mai dichiarati latitanti, ma semmai assenti, in quanto comparsi in precedenti udienze, non possono perciò avere benefici estensivi dell'accoglimento del motivo processuale sopramenzionato in tema di latitanza, va esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], alias AFRIM, dichiarato colpevole del reato di cui al capo 12 e condannato alla pena di 8 anni di reclusione ed euro 27 mila di multa (assente nel processo, in quanto già presente all'udienza del 19 gennaio 2007). [OSCURATO:PERSONA] rileva che il primo motivo di impugnazione è fondato, per cui devono ritenersi assorbiti gli altri, con necessità di annullare la sentenza con rinvio per nuovo giudizio: infatti i giudici di secondo grado non hanno risposto alla censura proposta, con la quale il ricorrente evidenziava il fatto che, pur avendo il Tribunale di Bari accolto la sua istanza di rimessione in termini, in data 9 dicembre 2006, per l'ammissione al rito del patteggiamento, aveva poi "dimenticato" di pronunciarsi sulla richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. che era stata presentata, con il parere favorevole del c .£)12 l { -( P.M. L'accoglimento del motivo giustifica l'assorbimento degli altre due proposti, relativi alla responsabilità per la cessione e la dosimetria sanzionatoria, dovendo il giudice del rinvio provvedere ad esaminare il merito della responsabilità solo dopo avere valutato la richiesta di patteggiamento. 9. In relazione ai motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], che è stata condannata alla pena di undici anni di reclusione in relazione ai capi 1, 34 e 36, sono rimasti da esaminare quattro motivi, in considerazione del rigetto del primo motivo riguardante l'asserita nullità dei decreti di intercettazione. Deve innanzitutto essere accolta la seconda censura, con cui si lamenta l'omessa motivazione quanto all'eccepito "ne bis in idem" con la sentenza del Tribunale di Pescara; tale censura non risulta esaminata nonostante risulti sintetizzata quale motivo di appello nel brevissimo ritenuto in fatto della sentenza impugnata. Si tratta di un esame che, attenendo al merito (cfr. Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Pane, Rv. 280648 - 01), esula dall'ambito del giudizio di legittimità rimesso a questa Corte e che travolge, allo stato, anche il capo della sentenza che riconosce la responsabilità della donna per la fattispecie associativa, non essendo verificabile se gli episodi per i quali la stessa è stata condannata in via definitiva siano i medesimi del presente giudizio e vi sia piena sovrapponibilità delle strutture associative, o comunque dei co- imputati coinvolti. In verità, la sentenza impugnata deduce il contributo partecipativo della donna proprio dal coinvolgimento nei reati-fine, di talché è necessario che in sede di rinvio i giudici analizzino i profili del contributo materiale come contestato alla stessa nei reati-fine e della consapevolezza soggettiva del coinvolgimento nel consottium sceleris. Restano assorbiti gli altri motivi, incluso quello relativo al trattamento sanzionatorio, ma si deve osservare che non risultano ascritti alla Viscogliosi delitti per i quali sussiste affermazione di sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, oggetto di uno specifico motivo: tale aggravante è stata esclusa dal Tribunale di Bari per tutti i capi del presente processo, ad eccezione di due non contestati alla ricorrente, per cui il quarto motivo proposto non risulta pertinente ai capi di condanna della Viscog I iosi 10. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], al quale sono ascritti i capi lb), 23, 24 e 25, deve essere accolto in relazione al primo e quarto motivo. L'impostazione della sentenza impugnata, che ha affermato l'esistenza del sodalizio criminale partendo dall'esame dei reati satellite (in questo riproduttiva dell'itinerario seguito dal giudice di prime cure) ha omesso di fornire risposta ai puntuali motivi di appello che erano stati proposti, e che, considerato proprio il ridimensionamento dei reati satelliti, per ciascuno dei quali il giudice di primo grado aveva stabilito, nella parte motiva, la pena di sei mesi di reclusione di aumento, oltre alla multa, avrebbe imposto una motivazione accurata di risposta. Di contro la sentenza impugnata ha replicato la ricostruzione in fatto degli episodi contestati senza focalizzarsi sulle censure proposte, incorrendo in tal modo nel vizio di omessa motivazione. Le ragioni della fondatezza del motivo rendono assorbite le restanti doglianze proposte dal Cela, dovendo i giudici del rinvio procedere a riesaminare gli elementi di prova raccolti a suo carico sia per la partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, sia per la realizzazione dei reati-fine, anche in considerazione dell'assoluzione in primo grado dal reato ascrittogli al capo 22. Lo stesso deve dirsi in relazione all'evidente discrasia tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado oggetto del primo motivo di ricorso. 11. Esaminando, infine, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione ed euro 30 mila di multa per i reati di cui ai capi 12 e 35,
Sentenza Cassazione n. 09235/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris