CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 1982
Cassazione n. 20998/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 385 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato accertato, e, con il secondo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 54 cod. pen., a causa della mancata applicazione dello stato di necessità; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto meramente reiterativi delle censure proposte nel giudizio di appello, esaminate e disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua; Ritenuto, inoltre, che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M P.Q.Mwit)fcii\w_SrrAT:1\9 p„ tr86U 6Pure'