CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07961/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto volte a contrastare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente, malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui sono state disattese le deduzioni difensive e si è evidenziato che la pena irrogata è proporzionata alla gravità della condotta e non necessita di ulteriori riduzioni); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/02/2