CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 agosto 1976
Cassazione n. 15670/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30.8.1976 I 2 re..Qt, (A-LO C avverso la ordinanza in data 14.10.2021 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 14.10.2021 il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello cautelare del Pubblico Ministero avverso il provvedimento del GIP che aveva disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato del reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990 con l'aggravante dell'ingente quantitativo per aver trasportato circa tre chili di cocaina, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere in ragione della particolare intensità del pericolo di recidiva. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta la carenza e la manifesta illogicità della decisione del Tribunale del riesame per aver fondato le ragioni legittimanti la misura su dati del tutto congetturali, ovverosia privi di qualsiasi evidenza, avendo ritenuto che la condotta tenuta e la natura come il quantitativo della droga trasportata ne dimostrassero la abitualità a tal genere di delitti e che il luogo del commesso delitto, ovverosia il territorio del foggiano popolato da numerose cosche mafiose, ne attestassero il suo radicamento in tali ambienti. Nel contestare l'apoditticità di tali affermazioni la difesa evidenzia la condizione di assoluta incensuratezza del prevenuto e l'insussitenza di elementi concreti che consentissero di pervenire a tali conclusioni, profilo questo riverberantesi sulla mancanza di concretezza del periculum libertatis, tanto più che nel frattempo era intervenuta la sentenza di primo grado del giudizio di merito, svoltosi con rito abbreviato, in cui nulla veniva detto sull'inserimento dell'imputato in contesti di mafia o comunque in organizzazioni criminali di alto livello. Censura altresì la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari rilevando come la ritenuta inaffidabilità comportamentale dell'imputato tale da lasciar prevedere la trasgressione del divieto di allontanamento dal domicilio fosse palesemente smentita dal fatto che questi si si trova da ben undici mesi ristretto presso la sua abitazione senza che si fosse mai registrata alcuna violazione delle prescrizioni impostegli e che al contempo l'idoneità della misura in corso non potesse essere valutata sulla base della saltuarietà dei controlli da parte delle Forze dell'Ordine, canne se fosse certa la commissione di nuovi reati a causa di tale episodicità. Deduce, infine, che nessuna motivazione fosse stata resa sul pericolo di inquinamento delle prove, posto anch'esso a fondamento delle richieste del Pubblico Ministero, evidenziando in ogni caso che il procedimento era stato appena definito in grado di appello con una pronuncia ex art. 599 bis cod. proc. pen. con rinuncia ai motivi concernenti l'affermazione di responsabilità e con conseguente cristallizzazione del quadro probatorio [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può ritenersi ammissibile. Le doglianze difensive si appuntano sulla valutazione effettuata dal Tribunale del riesame, in parziale riforma del provvedimento del GIP, delle esigenze cautelari legittimanti l'adozione della misura custodiale maggiormente afflittiva, sollecitando questa Corte ad un sindacato debordante dal perimetro che segna in giudizio di legittimità: la valutazione cui è circoscritta la presente fase del giudizio in tema di misure cautelari personali non comprende il potere di revisione degli elementi materiali delle vicende indagate, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni discrezionali dei giudici di merito, essendo, invece, limitato all'esame dell'atto impugnato al fine di . verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 2/2/2017, Sansone, Rv. 269438; cfr. anche Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Al netto delle improprie espressioni lessicali, l'apprezzamento del Tribunale barese si fonda sugli elementi tratti dalla fattispecie concreta sottoposta al suo esame, quali il quantitativo particolarmente ingente della cocaina trasportata (circa tre chili), tale da aver determinato la contestazione dell'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/1990, la predisposizione all'interno dell'auto utilizzata per il trasporto del carico in contestazione di un apposito vano occulto destinato all'occultamento della droga, nonché il contesto ambientale alla luce dell'intensità del traffico di sostanze stupefacenti da parte di associazioni criminose di elevata caratura che presidiano l'area del foggiano. Nella coerente declinazione del principio univocamente affermato da questa Corte, secondo il quale il pericolo di reiterazione del reato deve essere desunto da parte del giudice della cautela da un'analisi accurata, condotta in termini di valutazione prognostica, della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 - dep. 13/03/2019, Avolio, Rv. 277242), da nessuna illogicità può ritenersi affetta la considerazione che una così cospicua capacità di approvvigionamento implicasse saldi legami dell'indagato con trafficanti di alto calibro operanti sul mercato, nonché l'affidabilità dal medesimo goduta in tale ambiente per essere incaricato di un trasporto così delicato, e che al contempo la apposita predisposizione dell'auto per il trasporto di merci illecite fosse indice di una spiccata professionalità: rilievi questi che, valutati unitamente alla mancanza di attività lavorativa del prevenuto e al rinvenimento presso la sua abitazione di una somma di oltre 4.000 euro, di certo cospicua se rapportata all'insussistenza di fonti di reddito, hanno condotto a ritenere l'adeguatezza della sola misura carceraria in quanto in grado di recidere i rapporti con i trafficanti del settore in cui lo stesso doveva ritenersi inserito e la conseguente possibilità di organizzazione di nuovi delitti della stessa specie. Né alcuna rilevanza può rivestire, rispetto ad una valutazione che, seppure successiva, si fonda sugli stessi elementi sussistenti al momento dell'adozione della misura, la corretta condotta tenuta dall'indagato in costanza del regime degli arresti domiciliari che i giudici del riesame hanno ritenuto, a differenza del Gip, inadeguato alle esigenze cautelari, sostituendosi il provvedimento in esame all'ordinanza emessa da quest'ultimo. All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esecuz. od. proc.