CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27166/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Piacenza del 29 marzo 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro cinquecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 5 e 7, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo l'insus- sistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. In relazione all'unico motivo di ricorso, va premessa la descrizione degli elementi costitutivi dell'aggravante. Per pubblica fede deve intendersi il senso di affidamento verso la proprietà altrui in cui confida chi deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente, incustodita (Sez. 4, n. 5113 del 07/11/2007, Demma, Rv. 238742); tale nozione si desume dalla ratio dell'aggravamento previsto dall'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., e cioè la volontà del legislatore di apprestare una più energica tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per "necessità" o per "consuetudine" e che, perciò, pos- sono essere più facilmente sottratte (Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119). Peraltro, la nozione di "necessità" dell'esposizione alla pubblica fede non ricom- prende soltanto i beni esposti per destinazione o consuetudine, ma anche quei beni che in tale condizione si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l'offeso è chiamato a far fronte (Sez. 2, n. 33557 del 22/06/2016, Felleti, Rv. 267504, in fattispecie peculiare riguardante il furto di un portafogli lasciato in un furgone con la portiera aperta, parcheggiato al fianco di una barca nella quale la persona offesa effettuava le pulizie, al fine di permettere il diretto collegamento delle apparecchiature necessarie, all'imbarcazione medesima). La nozione di necessità non è un concetto assoluto, ma da valutare volta per volta in relazione al caso concreto. La destinazione è quella che si evince o dalla destinazione naturale della res o, al limite, dall'utilizzo cui la medesima viene destinata al fine di fornire all'uomo l'au- tentica utilità della quale è capace. La consuetudine indica le abitudini sociali generali o locali, comuni oppure relative a determinati contesti industriali, commerciali o lavorativi che, proprio in quanto con- sistono in comportamenti statisticamente «standardizzati», e, pertanto, prevedibili secondo un criterio di ordinarietà (specie da parte del cosiddetto «delinquente pro- fessionale») rendono in qualche modo minorata la difesa del possesso. L'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. ricorre non solo in relazione all'a- zione furtiva avente per oggetto l'auto ma anche a quella riguardante gli oggetti in essa custoditi che costituiscono un suo accessorio e che, comunque, non sono facil- mente trasportabili ovvero a quegli oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, ne formano, secondo l'uso corrente, la normale dotazione e non possono agevolmente essere portati con sé dal detentore nel momento in cui si al- lontana dall'autovettura (Sez. 4, n. 21262 del 26/03/2015, Maccio, Rv. 263891, re- lativo ad un caso di asporto "cd" contenuti nel lettore in dotazione dell'auto e borse della spesa; Sez. 5, n. 44580 del 30/06/2015, Usai, Rv. 264744; Sez. 5, n. 34409 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galifi, Rv. 264360 e Sez. 5, n. 44171 del 14/09/2015, Kalis, Rv. 264926, in fattispecie di furto di un navigatore satellitare; Sez. 5, n. 12373 del 03/02/2003, Celletti, Rv. 224066, in relazione ad un casco da moto lasciato sul vei- colo in sosta in area di parcheggio). In ordine agli accessori o pertinenze dei veicoli, quindi, il furto degli oggetti la- sciati all'interno di una vettura dà vita all'integrazione dell'aggravante de qua allor- quando gli oggetti medesimi possano ritenersi quali accessori o parti essenziali o pertinenze del veicolo. Ciò posto sui principi operanti in materia, va evidenziato che, trattandosi di furto di un autocarro, contenente quindici cesti di biancheria da albergo parcheggiato sulla pubblica via, la Corte territoriale ha correttamente richiamato il principio giurispru- denziale secondo cui sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pub- blica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un'autovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene (Sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014, Catarinozzi, Rv. 260204). Peraltro, costitui- sce principio consolidato che sussiste l'aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede nel caso di furto di veicolo parcheggiato sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, anche nell'ipotesi in cui lo stesso non ha le portiere chiuse con le chiavi e quest'ultime sono inserite nel cruscotto (Sez. 5, n. 22194 del 06/12/2016, dep. 2017, B., Rv. 270122). Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il dato dell'omessa custodia del furgone, lasciato aperto con la chiave inserita, è del tutto irrilevante.4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle am