CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 luglio 1988
Cassazione n. 11285/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., non è ammissibile per genericità e manifesta infondatezza; rilevato, inoltre, che il motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici nonché con ampia e diffusa motivazione, che con argomentazioni logiche dà conto della inverosimiglianza della versione resa sia sul piano oggettivo che soggettivo, oltre ad essere smentita dalle inequivoche risultanze del processo a carico del cognato (dalle quali risultava che questi, controllato all'uscita dall'abitazione condivisa con la ricorrente, aveva la somma di 1.390 euro, suddivisa in monete e banconote di vario taglio, e nel corso della perquisizione domiciliare era stato trovato un elenco di nomi e cifre e l'annotazione della cifra di 1.300 euro in corrispondenza della data del fatto), coerentemente ritenute dimostrative della volontà della ricorrente di dichiarare il falso per favorire il cognato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore Il Presidente