CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14853/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato e difeso dall'avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n.-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.1312/2016 depositata il 12/07/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5032/2017Numero sezionale 2557/2026Numero di raccolta generale 14853/2026Data pubblicazione 18/05/2026La soc. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.p.a. in liquidazione coattaamministrativa era attinta da ispezioni in sede e verifiche fiscali neldicembre 2013 per il periodo di imposta 2004, sul presupposto delraddoppio dei termini per fatti astrattamente costituenti reato, contestandoindebita deduzione di costi relativi a fatture per operazioni inesistenti,nonché conseguente detrazione Iva su detti costi. Il 10 dicembre 2013 eranotificato il PVC, cui seguiva l’atto impositivo in data 18 dicembre 2013.La società contribuente adiva il giudice di prossimità, lamentando lacarenza dei presupposti per il raddoppiamento dei termini ai finidell’emanazione dell’atto impositivo, nonché la violazione del termine difesafra consegna del PVC e notifica dell’avvio di accertamento, oltre a spiegaredifese nel merito delle riprese a tassazione per disconoscimento di costi adeduzione e operazioni inesistenti.L’appello della parte privata confermava la sentenza di primo grado,donde la società cooperativa contribuente propone ricorso per cassazione,avanzando cinque motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con tempestivocontroricorso.Il Pubblico Ministero, nella persona del sost. Procuratore generale dott.Michele di Mauro, ha depositato requisitoria scritta in forma di memoria,chiedendo l’accoglimento del secondo motivo, rigettati gli altri.In prossimità dell’adunanza, il patrono di parte contribuente hadepositato memoria ad ulteriore illustrazione delle proprie ragioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Vengono proposti cinque motivi di ricorso.1.1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] s.c.a. in l.c.a. deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., che laCommissione Tributaria Regionale è incorsa nella violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 43, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.57, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, anche alla luce dell’art. 1,Numero registro generale 5032/2017Numero sezionale 2557/2026Numero di raccolta generale 14853/2026Data pubblicazione 18/05/2026comma 132, della legge n. 208 del 2015, per avere affermato che ladisciplina del raddoppio dei termini è applicabile in virtù del procedimentopenale avviato dalla Procura della Repubblica di Firenze per truffa ai dannidello Stato, senza considerare che: - il raddoppio dei termini sarebbe statoapplicabile solo per gli illeciti tributari di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del2000; - in base allo ius superveniens di cui alla legge di stabilità del 2016 ilraddoppio dei termini è applicabile solo se la denuncia è inoltrata entro itermini ordinari di decadenza; - il raddoppio dei termini non è applicabileall’IRAP.1.2 Con il secondo motivo di ricorso la cooperativa contribuente deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., che laCommissione Tributaria Regionale è incorsa nella violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 e degli artt. 3 e97 Cost. per avere ritenuto che l’imminente scadenza dei termini didecadenza dell’esercizio del potere di accertamento possa giustificarel’emissione di atti impositivi e sanzionatori prima del termine di 60 giornidalla notifica del PVC.1.3. Con il terzo motivo di ricorso la contribuente prospetta, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., che la CommissioneTributaria Regionale è incorsa nella violazione e/o falsa applicazione degliartt. 32, 33 e 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere ritenuto inammissibilel’eccezione dell’illegittimità del potere di firma degli accertatori in quantonon rilevata in primo grado e, in ogni modo, non documentata con atti dellaPA depositati, rilevando che tale eccezione è stata formulata in primo gradoe che l’onere della prova del suddetto potere grava sull’Amministrazione1.4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3) cod. proc. civ., che la [OSCURATO:PERSONA] incorsa nella violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del1990, degli artt. 6 e 7 della l. n. 212 del 2000, dell’art. 42 del d.P.R. n. 600Numero registro generale 5032/2017Numero sezionale 2557/2026Numero di raccolta generale 14853/2026Data pubblicazione 18/05/2026del 1973, dell’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 2697 cod. civ. edell’art. 115 cod. proc. civ., nella parte in cui ha affermato che l’Ufficio hacorrettamente consegnato il PVC «di ben 180 pagine indicandodettagliatamente i passaggi logici e i riscontri fattuali», in quanto ilriferimento costante per relationem¸ nel PVC richiamato nell’avviso diaccertamento, al contenuto del fascicolo penale e alle risultanze di PVCredatti nei confronti di altre società costituisce un vizio di motivazione degli1.5. Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso parte ricorrente deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., che laCommissione Tributaria Regionale è incorsa nella violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993, comesostituito dall’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, convertito con l. n. 44 del 2012,nella parte in cui ha ritenuto indeducibili i costi sostenuti dalla contribuentenel 2004, senza considerare che il periodo di imposta oggetto dicontestazione non era compreso in quello preso in considerazione dalpubblico ministero in sede di esercizio dell’azione penale per il reato di truffaaggravata ai danni dello Stato.2. Fondato ed assorbente è il secondo motivo, ove si lamenta laviolazione del termine di sessanta giorni che deve intercorrere fra notificadel PCV e notifica dell’avviso di accertamento. Nel caso concreto, fra le duenotifiche sono intercorsi solo otto giorni.2.1. Anche di recente è stato ribadito che in tema di diritti e garanziedel contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della l. n.212 del 2000, nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinatiall'esercizio dell'attività, opera una valutazione ex ante in merito allanecessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionandocon la nullità l'atto impositivo emesso ante tempus, anche nell'ipotesi ditributi armonizzati, senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoriadebba essere effettuata la prova di resistenza, invece necessaria, per i soliNumero registro generale 5032/2017Numero sezionale 2557/2026Numero di raccolta generale 14853/2026Data pubblicazione 18/05/2026tributi armonizzati, ove la normativa interna non preveda l'obbligo delcontraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nelcaso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributarioè tenuto a effettuare una concreta valutazione ex post sul rispetto delcontraddittorio (cfr. Cass. T., n. 13851/2025, ma già Cass. V, n. 701/2019).Ed infatti, è ormai consolidato l’orientamento fissato dalle Sezioni Unitedi questa Corte, affermando che in tema di diritti e garanzie del contribuentesottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000,n. 212 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del terminedilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento -termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia statoeffettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinatiall'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delleoperazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni diurgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", poichédetto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorioprocedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, diderivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede traamministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficaceesercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nellamera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hannodeterminato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di dettorequisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nellaconcreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provatadall'ufficio (cfr. Cass. S.U. n. 18184/2013)Nel caso in esame non è stata indicata alcuna ragione specifica diversadall’urgenza, né può intendersi che la scadenza del termine a provvedere,ovvero la decadenza dal potere impositivo, possa valere come ragioned’urgenza. Ed infatti, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provatedall'Amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termineNumero registro generale 5032/2017Numero sezionale 2557/2026Numero di raccolta generale 14853/2026Data pubblicazione 18/05/2026dilatorio di cui alla legge n. 212 del 2000, devono consistere in elementi difatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla suadiretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuatenell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa(cfr. Cass. VI-5, n. 22786/2015, V, n. 5149/2016).2.2. Va precisato che nel caso in oggetto non ha pregio affermare lanecessità -invocata dall’Agenzia- della prova di resistenza per contestare ilvizio di mancanza del contraddittorio preventivo o endoprocedimentale.In altri termini, la cesura di violazione del termine a difesa, in questocaso, non richiede il superamento della prova di resistenza; dettodiversamente, non è necessario che il contribuente rappresenti in sedegiurisdizionale quali apporti probatori o collaborativi avrebbe potuto farvalere se il termine fosse stato rispettato, sottoponendoli quindi alloscrutinio di fondatezza o, comunque, di non pretestuosità, tale da dequotareil motivo a mero vizio di regolarità formale.Al contrario, come ribadito anche di recente da questa suprema Corte(cfr. Cass. T, n. 257/2026), quando vi sono ispezioni o accessi presso lasede aziendale del contribuente, il contraddittorio preventivo è semprenecessario e, quindi, il termine a difesa dev’essere sempre rispettato, indisparte la prova di resistenza, poiché il legislatore ha già, per così dire, invia preventiva, generale ed astratta svolto una valutazione di necessità arilevanza del rispetto del termine a difesa, quale estrinsecarsi dellesituazioni giuridiche soggettive del contribuente.All’opposto, va sottolineato come l’illegittima compressione dei terminia difesa sia da individuarsi dell’azione dell’Amministrazione finanziaria cheha avviato le proprie indagini nel 2011, ma ha atteso fino all’ottobre 2013per chiedere alla competente Autorità giudiziaria penale e, poi, ha attesoulteriori due mesi prima di eseguire l’accesso. Ricorre così l’ipotesi più volteesaminata da questa Suprema Corte di legittimità, ovvero che le ragionid’urgenza di cui fa menzione il citato art. 12, comma settiamo, l. n.Numero registro generale 5032/2017Numero sezionale 2557/2026Numero di raccolta generale 14853/2026Data pubblicazione 18/05/2026212/2000 non possono ancorarsi a fatti prevedibili dall’Ufficio, ovverocollegati alla propria potestà organizzativa. Detto diversamente, una cattivaprogrammazione ovvero organizzazione endoprocedimentale non puòtrovare soluzione invocando ragioni d’urgenza ed imminenza di scadenzadel termine del potere impositivo, riducendosi ad una condizionemeramente potestativa (cfr. Cass. VI-5 8749/2018).Donde il secondo motivo è fondato ed assorbente.3. La fondatezza del secondo motivo assorbe gli altri. Il ricorso è quindifondato, la sentenza dev’essere cassata e, non sussistendo ulterioriaccertamenti in fatto, il giudizio può essere definito con l’accoglimento delricorso originario della parte contribuente.Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come indispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa lasentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originariodella parte contribuente, annullando l’atto impositivo impugnato.Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€.dodicimila/00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in €.duecento/00, Iva e cpa come perlegge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.Il PresidenteRoberta CRUCITTI