CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06909/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di tre mesi di arresto e 500 euro di ammenda [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110, perché, senza giustificato motivo, aveva portato fuori della propria abitazione un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 18 cm di cui 8 di lama. 2. L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta mancanza di un giustificato motivo, assumendo che il coltello era stato regalato all'imputato che lo aveva dimenticato nella tasca del giubbotto dove era stato rinvenuto dalla polizia giudiziaria. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in relazione all'art. 4 I. n. 110 del 1975 non essendo stata riconosciuta, per le caratteristiche del coltello e la non occasionalità del fatto, l'ipotesi di lieve entità di cui al terzo comma. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con il contenimento della pena nei minimi edittali. [OSCURATO:PERSONA] 3. I motivi proposti sono infondati. 4. Il ricorrente rivendica la legittimità del porto del coltello a serramanico, ribadendo che si era trattato di un regalo ricevuto e di essersi dimenticato di averlo riposto all'interno della tasca del giubbotto ove era stato trovato e sequestrato. Detta circostanza, generica ed assertiva, non è sufficiente ad integrare la condizione di "giustificato motivo" prevista dalla norma, anche alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il motivo può essere considerato giustificato solo nel caso in cui le particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite in relazione alla natura dell'oggetto e alla sua normale funzione, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, nonché ai luoghi di accadimento (Sez. 4, n. 11356 del 06/10/2005). 4.2. Le doglianze in tema di riconoscimento dell'ipotesi attenuata e di mancata concessione delle attenuanti generiche, di cui al secondo ed al terzo motivo, si esauriscono in mere asserzioni che non si confrontano con le valutazioni espresse nella sentenza impugnata, infatti, la Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha valutato le considerazioni offerte sulle modalità del rinvenimento ritenendole non probanti e, infine, ha ritenuto la pena congrua rispetto alle caratteristiche del coltello ed alla non occasionalità della condotta, dimostrata da un'ulteriore condanna riportata per un fatto analogo successivamente accertato. 7. Dalle considerazioni esposte deriva l'inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25ne re 2021 Il Consigliere- ensore Il Presidente all4K-ocamo Ren