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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 11643/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22887-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPE Oggetto R.G.N.22887/2019 Cron.

Rep.

Ud.29/11/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 720/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/01/2019 R.G.N. 196/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. l a Corte d'appello di Salerno ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato la decisione di primo grado, di rigetto della domanda di accertamento della sussistenza di rapporti di piccola colonia, disconosciuti dall’INPS;

2. la Corte di appello, dopo aver premesso che non si trattava di un giudizio di tipo impugnatorio di atti amministrativi, escludeva, sulla base delle risultanze di causa, la sussistenza di contrattidi piccola colonia;

3. avverso tale sentenza, la parte privata ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L'Inpsha resistito con controricorso;

4. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]:

5. c on il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge nr. 203 del 1982, dell’art. 31 della legge nr. 590 del 1965, dell’art. 5 della legge nr. 2248 del 1865 all E.;

6. parte ricorrente , pur dando atto della corrett a premessa teorica della sentenza impugnata, assume che il giudice di appello avrebbe dovuto valutare, da un punto di vista sostanziale, l'illegittimità della determinazione amministrativa e pronunciarsi sulla sussistenza di tutti i requisiti offerti per «l'approvazione del contratto di piccola colonia del terreno»e quindi sulla legittimità del conferimento del terreno di cui il concedente era affittuario e su lla legittimità della «conduzione in associazione con la concessionaria [OSCURATO:PERSONA] dell’allevamento di 12 bovini»;

7. con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 461, comma 3, cod.proc.civ., dell’art. 2697 cod.civ. e dell’ art . 8 della legge nr. 334 nel 1968.

Il ricorrente deduce che aveva documentalmente provato di essere la parte concedente e l’INPS nessuna eccezione aveva formulato in ordine alla effettiva sussistenza degli elementi caratterizzanti la piccola colonia;

8. i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, presentano analoghi profili di inammissibilità;

9. le censure, infatti, benché allegate in termini di violazioni di norme di diritto, non individuano alcuna statuizione della sentenza impugnata in contrasto con le norme richiamate nei motivi e, piuttosto, contestano l'accertamento di fatto, operato dalla Corte di meritoalla stregua delle risultanze istruttorie, della assenza dei requisiti necessari per la sussistenza di contratt i di piccola colonia;10.trattasi di un accertamento censurabile, astrattamente, in questa sede di legittimità esclusivamente con la deduzione specifica di un fatto, oggetto di discussione e potenzialmente decisivo, non esaminato nella sentenza impugnata, secondo il paradigma normativo dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.; 11.tuttavia, non solo parte ricorrente non illustra alcun fatto nei termini indicati da questa Corte ( per tutte, Cass., sez.un., nn. 8053 e 8054 del 2014)ma la deduzione stessa di un vizio di motivazione è impedita trattandosi di pronuncia cd. doppia conforme (in argomento, tra le più recenti, Cass. nn.5947 e 26934 del 2023); 12.con il terzo motivo- ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ.e dell’art. 2697 cod.civ.; 13.è denunciata l’omessa pronuncia sulla richiesta di mezzi istruttori e sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori in primo grado, denunciata in appello; 14.anche il terzo motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità per difetto di specificità; 15.si tratta di censure del tutto generiche, prospettate senza il puntuale richiamo degli atti processuali necessari a valutarne la fondatezza; 16.costituisce principio della Corte quello per cui il requisito imposto dall’art. 366, comma 1, nr. 6 cod.proc.civ., deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass., sez.un. nr. 8077 del 2012); 17.la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass., sez.un., nr. 20181 del 2019; Cass. nr. 20924 del 2019); 18.il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile con le spese che si liquidano come da dispositivo.

Segue, altresì, ilversamento del doppio contributo, se dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22887-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPE Oggetto R.G.N.22887/2019 Cron. Rep. Ud.29/11/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 720/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/01/2019 R.G.N. 196/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l a Corte d'appello di Salerno ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato la decisione di primo grado, di rigetto della domanda di accertamento della sussistenza di rapporti di piccola colonia, disconosciuti dall’INPS; 2. la Corte di appello, dopo aver premesso che non si trattava di un giudizio di tipo impugnatorio di atti amministrativi, escludeva, sulla base delle risultanze di causa, la sussistenza di contrattidi piccola colonia; 3. avverso tale sentenza, la parte privata ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L'Inpsha resistito con controricorso; 4. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 5. c on il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge nr. 203 del 1982, dell’art. 31 della legge nr. 590 del 1965, dell’art. 5 della legge nr. 2248 del 1865 all E.; 6. parte ricorrente , pur dando atto della corrett a premessa teorica della sentenza impugnata, assume che il giudice di appello avrebbe dovuto valutare, da un punto di vista sostanziale, l'illegittimità della determinazione amministrativa e pronunciarsi sulla sussistenza di tutti i requisiti offerti per «l'approvazione del contratto di piccola colonia del terreno»e quindi sulla legittimità del conferimento del terreno di cui il concedente era affittuario e su lla legittimità della «conduzione in associazione con la concessionaria [OSCURATO:PERSONA] dell’allevamento di 12 bovini»; 7. con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 461, comma 3, cod.proc.civ., dell’art. 2697 cod.civ. e dell’ art . 8 della legge nr. 334 nel 1968. Il ricorrente deduce che aveva documentalmente provato di essere la parte concedente e l’INPS nessuna eccezione aveva formulato in ordine alla effettiva sussistenza degli elementi caratterizzanti la piccola colonia; 8. i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, presentano analoghi profili di inammissibilità; 9. le censure, infatti, benché allegate in termini di violazioni di norme di diritto, non individuano alcuna statuizione della sentenza impugnata in contrasto con le norme richiamate nei motivi e, piuttosto, contestano l'accertamento di fatto, operato dalla Corte di meritoalla stregua delle risultanze istruttorie, della assenza dei requisiti necessari per la sussistenza di contratt i di piccola colonia;10.trattasi di un accertamento censurabile, astrattamente, in questa sede di legittimità esclusivamente con la deduzione specifica di un fatto, oggetto di discussione e potenzialmente decisivo, non esaminato nella sentenza impugnata, secondo il paradigma normativo dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.; 11.tuttavia, non solo parte ricorrente non illustra alcun fatto nei termini indicati da questa Corte ( per tutte, Cass., sez.un., nn. 8053 e 8054 del 2014)ma la deduzione stessa di un vizio di motivazione è impedita trattandosi di pronuncia cd. doppia conforme (in argomento, tra le più recenti, Cass. nn.5947 e 26934 del 2023); 12.con il terzo motivo- ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ.e dell’art. 2697 cod.civ.; 13.è denunciata l’omessa pronuncia sulla richiesta di mezzi istruttori e sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori in primo grado, denunciata in appello; 14.anche il terzo motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità per difetto di specificità; 15.si tratta di censure del tutto generiche, prospettate senza il puntuale richiamo degli atti processuali necessari a valutarne la fondatezza; 16.costituisce principio della Corte quello per cui il requisito imposto dall’art. 366, comma 1, nr. 6 cod.proc.civ., deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass., sez.un. nr. 8077 del 2012); 17.la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass., sez.un., nr. 20181 del 2019; Cass. nr. 20924 del 2019); 18.il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile con le spese che si liquidano come da dispositivo. Segue, altresì, ilversamento del doppio contributo, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov
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