CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35323/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16192/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co.5 D.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi dì ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato non è consentito in sede di legittimità, perché si risolve in doglianze in punto di fatto nonché dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova, oggetto di esame sviluppato con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo da parte dei giudici di merito. che hanno ritenuto attendibile la versione dei fatti resa da Malavolti, persona a cui è stata ceduta la sostanza stupefacente, (v. pp. 3 - 4 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta privo di specificità/ in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni dei giudici di merito, che hanno escluso l'applicabilità dell'istituto alla luce dei molteplici precedenti penali del ricorrente e della protratta durata della condotta delittuosa (v. p. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec