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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 21390/2024

Testo disponibile della fonte

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o da: CURATORE del fallimento (ammesso al patrocinio a spese dello Stato) di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del precedente controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Mazzini, n. 11, presso lo studio dell’avvocatoElena [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE(in sede di correzione di errore materiale) contro [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - INTIMATO (in sede di correzione di errore materiale) e PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di CAGLIARI, PROCURA GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE d’APPELLO di CAGLIARI2 INTIMATI (in sede di correzione di errore materiale) per la correzione dell’errore materiale inficiante l’ordinanza n. 5480/2023 di questa Corte, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.4.2024dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza n. 5480/2023 questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti, tra gli altri, del curatore del proprio fallimento - ammesso, quest’ultimo, al patrocinio a spese dello Stato -avvers o la sentenza n. 28/2019, con cui la Corte d’Appello di Cagliari aveva respinto il reclamo ex art. 18 l.fall. d al medesimo [OSCURATO:PERSONA] spiegato avverso la sentenza n. 99/2019 del Tribunale di Cagliari.

Con la suddetta ordinanza n. 5480/2023 questa Corte ha altresì condannato [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare al curatore del proprio fallimento le spese del giudizio di legittimità. 2.All’esito del deposito da parte del difensore del curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] dell’istanza di liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 83 d.P.R. n. 115/2002 si è rilevato che l’ordinanza n. 5480/2023 di questa Corte non prevede espressamente la distrazione delle spese in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. cit. 3.Il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto formulato istanza datata 20.3.2023 di integrazione/correzione dell’errore materiale inficiante l’ordinanza n. 5480/2023 di questa Corte.

Ovvero ha chiesto aggiunge rsi nel dispositivo dell’ordinanza , ove è pronunciata la condanna di AntoninoCappai alla rifusione delle spese in favore del curatoredel proprio fallimento, la locuzione “con distrazione delle spese in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002”. 4.Con nota in data 27.3.2023 del presidente di questa sezione si è disposto farsi luogo exofficioalla correzione dell’ordinanza n. 5480/2023 di questa Corte. 5.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Del pari non hanno svolto difese il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari ed il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari. 6.Con nota in data 23.10.2023 il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non voler coltivare l’istanza di correzione e vi ha rinunciato. 7.Con ricorso in data 6.11.2023 il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] ha riproposto la pregressa istanza di correzione. 8.Il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. 9.Va disposta la correzione. 10.A fronte del descritto articolato iter sovviene l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte a tenor del quale, in tema di correzione degli errori materiali, l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso exart. 391 bis, comma 1, cod.proc. c iv ., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d ’ ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo, prevalendo l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 13.2.2023, n. 4353; nella specie, questa S.C. ha corretto l’omessa statuizione relativa alla distrazione delle spese anche se il difensore aveva rinunciato all'istanza di correzione).11.Si dà atto, dapprima e decisivamente , che il ricorso in data 6.11.2023 risulta correttamente notificato in data 8.11.2023 a mezzo p.e.c. ad [OSCURATO:PERSONA] presso il suo difensore.

Si dà atto, altresì, che i l dispositivo dell ’ordinanza n. 5480/2023 di questa Corte non reca la “ distrazione ” ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002 (“il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”). 12.Ebbene, nulla osta alla correzione dell’ordinanza anzidetta.

Del resto, seppur con riferimento alla distrazione exart. 93 cod. proc. civ., le sezioni unite di questa Corte hanno puntualizzato che, i n caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 27.11.2019, n. 31033). 13.Si dà atto che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis cod. proc. civ. , e per la presente fattispecie, non v’ è luogo a pronuncia sulle spese processuali (cfr. Cass. sez. un. 27.6.2002, n. 9438), principio qui ribadito in relazione alla tipologia di contraddittorio emersa. 14.Stante l’esito, nemmeno è soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di erroremateriale, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R.30.5.2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte dispone correggersi l ’ordinanza n. 5480/2023 della P rima sezione civile di questa Corte, nel senso cheladdove, nel dispositivo, è scritto “condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in €.6.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%”, debba leggersi in aggiunta la seguente locuzione “, con distrazione delle spese in favore dello Stato exart. 133 d.P.R. n. 115/2002”; dispone che la presente ordinanza sia attuata dal Cancelliere ai sensi dell’art.196quinquies ult.comma disp. att. c.p.c., avendo riguardo all’ordinanza n. 5480/2023 della prima sezione civile di questa Corte; Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o da: CURATORE del fallimento (ammesso al patrocinio a spese dello Stato) di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del precedente controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Mazzini, n. 11, presso lo studio dell’avvocatoElena [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE(in sede di correzione di errore materiale) contro [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - INTIMATO (in sede di correzione di errore materiale) e PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di CAGLIARI, PROCURA GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE d’APPELLO di CAGLIARI2 INTIMATI (in sede di correzione di errore materiale) per la correzione dell’errore materiale inficiante l’ordinanza n. 5480/2023 di questa Corte, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.4.2024dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza n. 5480/2023 questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti, tra gli altri, del curatore del proprio fallimento - ammesso, quest’ultimo, al patrocinio a spese dello Stato -avvers o la sentenza n. 28/2019, con cui la Corte d’Appello di Cagliari aveva respinto il reclamo ex art. 18 l.fall. d al medesimo [OSCURATO:PERSONA] spiegato avverso la sentenza n. 99/2019 del Tribunale di Cagliari. Con la suddetta ordinanza n. 5480/2023 questa Corte ha altresì condannato [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare al curatore del proprio fallimento le spese del giudizio di legittimità. 2.All’esito del deposito da parte del difensore del curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] dell’istanza di liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 83 d.P.R. n. 115/2002 si è rilevato che l’ordinanza n. 5480/2023 di questa Corte non prevede espressamente la distrazione delle spese in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. cit. 3.Il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto formulato istanza datata 20.3.2023 di integrazione/correzione dell’errore materiale inficiante l’ordinanza n. 5480/2023 di questa Corte. Ovvero ha chiesto aggiunge rsi nel dispositivo dell’ordinanza , ove è pronunciata la condanna di AntoninoCappai alla rifusione delle spese in favore del curatoredel proprio fallimento, la locuzione “con distrazione delle spese in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002”. 4.Con nota in data 27.3.2023 del presidente di questa sezione si è disposto farsi luogo exofficioalla correzione dell’ordinanza n. 5480/2023 di questa Corte. 5.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Del pari non hanno svolto difese il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari ed il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari. 6.Con nota in data 23.10.2023 il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non voler coltivare l’istanza di correzione e vi ha rinunciato. 7.Con ricorso in data 6.11.2023 il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] ha riproposto la pregressa istanza di correzione. 8.Il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. 9.Va disposta la correzione. 10.A fronte del descritto articolato iter sovviene l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte a tenor del quale, in tema di correzione degli errori materiali, l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso exart. 391 bis, comma 1, cod.proc. c iv ., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d ’ ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo, prevalendo l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 13.2.2023, n. 4353; nella specie, questa S.C. ha corretto l’omessa statuizione relativa alla distrazione delle spese anche se il difensore aveva rinunciato all'istanza di correzione).11.Si dà atto, dapprima e decisivamente , che il ricorso in data 6.11.2023 risulta correttamente notificato in data 8.11.2023 a mezzo p.e.c. ad [OSCURATO:PERSONA] presso il suo difensore. Si dà atto, altresì, che i l dispositivo dell ’ordinanza n. 5480/2023 di questa Corte non reca la “ distrazione ” ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002 (“il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”). 12.Ebbene, nulla osta alla correzione dell’ordinanza anzidetta. Del resto, seppur con riferimento alla distrazione exart. 93 cod. proc. civ., le sezioni unite di questa Corte hanno puntualizzato che, i n caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 27.11.2019, n. 31033). 13.Si dà atto che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis cod. proc. civ. , e per la presente fattispecie, non v’ è luogo a pronuncia sulle spese processuali (cfr. Cass. sez. un. 27.6.2002, n. 9438), principio qui ribadito in relazione alla tipologia di contraddittorio emersa. 14.Stante l’esito, nemmeno è soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di erroremateriale, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R.30.5.2002, n. 115. P.Q.M. La Corte dispone correggersi l ’ordinanza n. 5480/2023 della P rima sezione civile di questa Corte, nel senso cheladdove, nel dispositivo, è scritto “condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in €.6.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%”, debba leggersi in aggiunta la seguente locuzione “, con distrazione delle spese in favore dello Stato exart. 133 d.P.R. n. 115/2002”; dispone che la presente ordinanza sia attuata dal Cancelliere ai sensi dell’art.196quinquies ult.comma disp. att. c.p.c., avendo riguardo all’ordinanza n. 5480/2023 della prima sezione civile di questa Corte; Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte S
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