CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 09576/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 31636/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, Via G. Pisanelli n. 2 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma , [OSCURATO:PERSONA]. 40, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende, come da procura allegata al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza n. 1622/2020della Corte d’appello di Roma, depositata i n data 3.3.2020; N. 31636/20R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 13.1.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato in data 25.5.2012, [OSCURATO:PERSONA] impugnò, ex art. 2 r.d. n. 639/1910, l’ingiunzione di pagamento di € 40.220,65, emessa dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa (di seguito, Invitalia), con cui gli veniva richiesto il pagamento delle prime due rate annuali di rimborso del contratto di finanziamento stipulato con la predetta Agenzia, avente ad oggetto la concessione delle agevolazioni ex lege n. 608/1996. L’opponente affermò di averritardato il pagamento a causa di gravi difficoltà economiche, chiedendo l’annullamento dell’ingiunzione e/o, in subordine, l’accertamento dell’insussistenza totale e/o parziale del credito. Nel contraddittorio con l’Agenzia d’investimento, il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione con sentenza n. 8273/2015 e condannò l’opponente al pagamento delle spese di giudizio. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1622/2020, rigettò l’appello di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso Invitalia, che ha pure depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si denun c ia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Il ricorrente lamenta il fatto che la Corte di Appello non avrebbe affrontato le doglianze da lui stesso proposte nei N. 31636/20R.G. primi tre motivi di gravame, bensì avrebbe acriticamente aderito alla decisione del Tribunale. In particolare, la motivazione sarebbe viziata, in quanto apparente ed insufficiente. 1.2. -Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.342 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello avrebbe dichiarato inammissibili i primi tre motivi d’appello, concernenti la mancanza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l’emissione dell’ingiunzione in base al r.d. n. 639/1910, la superficiale valutazione dell’iterprocedimentale amministrativo per deliberare la revoca delle agevolazioni, da cui scaturiva la pretesa creditoria azionata, e l’analisi dello svolgimento del rapporto contrattuale, nonché la validità dell’atto di revoca delle agevolazioni e l’omessa notifica/comunicazione all’interessato. 1.3 -Con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame circ a un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello non avrebbe esaminato la questione dell’omessa comunicazione della revoca delle agevolazioni. 1.4 - Con il quarto motivo si denun c ia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 r.d. n. 639/1910 e dell’art. 13 disp. prel. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte di Appello avrebbe trascurato di effettuare un esame più approfondito circa i presupposti soggettivi (secondo il ricorrente l’Agenzia d’investimento sarebbe un soggetto privato, seppur a partecipazione pubblica) ed oggettivi (circa l’importo ingiunto che non rientrerebbe tra i tributi/ N. 31636/20R.G. entrate patrimoniali statali) occorrenti per l’emissione dell’ingiunzione di cui al r.d. n. 639/1910. 1.5 - Con il quinto motivo si denun c ia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1219, 1207 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte di Appello non avrebbe valutato ed analizzato la condotta di controparte (che il ricorrente assume essere in contrasto con il contenuto del contratto di finanziamento stipulato), bensì si è limitata ad affermare che le violazioni procedimentali potevano configurare un “vizio formale non invalidante”. Inoltre, i giudici del merito non avrebbero esaustivamente interpretato le clausole del contratto di finanziamento sottoscritto dalle parti. 2.1 –Il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Esso èinammissibile laddove si fa riferimento a documenti (provvedimento di revoca, offerta solenne di pagamento del 4.3.2004) senza indicare quando siano stati prodotti in giudizio e dove essi attualmente si trovano, in violazione del disposto dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. 2.2 - È invece infondato laddove ci si duole del la mancanza di motivazione, potendo al più discutersi di mera insufficienza, non più denunciabile per cassazione a seguito della modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., operata dall’art. 54 deld.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012. Ed infatti, quanto al primo motivo di gravame (concernente la contestata legittimazione soggettiva di Invitalia ad emettere l’ingiunzione fiscale),la Corte d’appello da un lato ne ha afferma to l’inammissibilità ex art. 342 c.p.c., ciò desumendo dal confronto tra la motivazione della sentenza di primo grado e l’appello, che si limita a riproporre gli originari assunti; dall’altro ha ritenuto la N. 31636/20R.G. doglianza infondata, richiamando integralmente la prima decisione ed evidenziando che Sviluppo Italia ( che aveva concesso il finanziamento ) e Invitalia sono lostesso soggetto (con ciò significando che, se Sviluppo Italia era da considerarsi legittimataall’ingiunzione, allora lo era anche Invitalia). Quanto poi al secondo e terzo motivo d’appello, oltre a ribadire l’inammissibilità per mancanza di una parte argomentativa che confutasse e contrastasse le ragioni addotte dal primo giudice, evidenziando anche il difetto di censura su una autonoma ratio decidendi(circa la necessità che il giudice verifichi l’effettiva ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della revoca e della irrilevanza di possibili vizi formali), la Corte territoriale ne ha comunque rilevato l’infondatezza: ha infatti ritenuto che i dedotti vizi formali non ostassero in alcun modo alla revoca delle agevolazioni, stante il patente inadempimento dell’Olibano e pure richiamando la regola di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, nonché il presupposto dell’effetto caducante (nella specie ritenuto insussistente), ed infine affermando che non era necessario attendere l’integrale inadempimento del beneficiato per procedere alla revoca. Non può dunque neppure discutersi di omessa pronuncia, perché la questione dei pretesi vizi del procedimento è stata affrontata, seppur in modo sintetico. Infine, quanto al quarto motivo d’appello, la Corte da un lato ha ritenuto non provata la mora credendidi Invitalia, e dall’altro ha ritenuto che il calcolo delle somme fosse stato compiutamente dettagliato (e fosse quindi corretta). In definitiva, la motivazione è stata resa e ben può ritenersi conforme al “minimo costituzionale” (Cass., sez. Un., n. 8053/2014). N. 31636/20R.G. 3.1 –Il secondo motivo, con cui si censura la decisione circa l’inammissibilità dei primi tre motivi d’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c., è inammissibile per plurime ragioni. Anzitutto, esso è stato proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ma quello che viene in rilievo non è un error in iudicando de iure procedendo, bensì un error in procedendo. Pertanto, per poterne recuperare l’ammissibilità, non è sufficiente discutere di mera violazione di legge, occorre ndo l’inequivoc a denuncia della nullità della sentenza ( Cass. Sez. Un. n. 17931/2013) , che nel motivo in esame difetta del tutto. In secondo luogo, è stato di recente affermato che “In tema diricorso per cassazione, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante "error in procedendo", che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza" (Cass. n. 3612/2022). N. 31636/20R.G. Nella giurisprudenza di questa Corte, peraltro, si è anche ritenuto che un tale onere sia assolvibile mediante un adeguato riassunto del motivo d’appello valutato inammissibile, purché specifico (Cass. n. 24048/2021 ritiene sufficiente che il ricorrente debba riportarne “il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto diappello”; nello stesso senso, ad es., Cass. n. 29495/2020). Ora, ritiene la Corte che il motivo in esame non riporti con la necessaria specificità il contenuto dei tre motivi d’appello ritenuti inammissibili, perché non viene indicata quale fosse stata la decisione del Tribunale sui singoli punti che detti motivi di gravame avrebbero investito, né le correlative censure mosse con l’appello stesso; dalla lettura del mezzo in esame, anzi, resta confermata la statuizione della Corte d’appello secondo cui l’Olibano si sia limitato a riproporre gli originari assunti, disattesi dal primo giudice. Né risulta in alcun modo confutata l’ulteriore affermazione della Corte territoriale circa la mancata impugnazione di quella autonoma ratio decidendi circa la irrilevanza dei vizi formali del provvedimento di revoca: dal che discende una ulteriore causa di inammissibilità, atteso che - trattandosi di una ragione della decisione autonoma ed in grado di sorreggere da sé la sentenza - dalla sua mancata impugnazione discende l’inammissibilità di ogni altra censura proposta riguardo al medesimo capo della sentenza impugnata (v. ex multis, Cass. n. 17182/2020). 4.1 –Il terzo motivo è infondato. A parte quanto già da ultimo osservato sulla mancata impugnazione della sentenza di primo grado, lo stesso ricorrente deduce che la Corte d’appello si è N. 31636/20R.G. limitata a ritenere che le violazioni formali fossero irrilevanti. Ne discende che, contrariamente alla tipologia di vizio pure denunciato , il fatto il cui esame si pretenderebbe omesso è stato invece considerato dal giudice del merito (seppure non nel senso anelato dall’odierno ricorrente), sicché non può sussistere, per definizione,il vizio stesso. 5.1 - Il quarto e il quinto motivo sono inammissibil i per sopravvenuto difetto d’interesse, ex art. 100 c.p.c. La questione della legittimazione soggettiva di Invitalia, circa l’emissione dell’ingiunzione opposta, è infatti coperta dal definitivo accertamento discendente dalla (altrettanto definitiva) declaratoria di inammissibilità del primo motivo d’appello.Analoghe considerazioni possono svolgersi (a parte quanto più volte detto sulla ritenuta irrilevanza dei pretesi vizi formali), sulle questioni qui agitate col quinto mezzo, che erano oggetto del secondo motivo d’appello, la cui declaratoria di inammissibil ità è da considerare oramai definitiva, sta nte l’inammissibilità del secondo motivo (v. par. 3.1). 6.1 – In def i nit i va, il ricorso è rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per N. 31636/20R.G. esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura pari al 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que