CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 32088/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
er le indagini preliminari del Tribunale diReggio Emiliail decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] indata 17 aprile 2026udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Paolo A.M. Fiore, che hachiesto l'annullamento con rinvio del decreto emesso dal Tribunale di ReggioEmilia in data 17 aprile 2026 e la qualificazione del ricorso per cassazioneproposto avverso l‘ordinanza pronunciata dallo stesso Tribunale 16 marzo 2026quale opposizione con trasmissione al giudice dell'esecuzione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento in data 16 marzo 2026 il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto l’istanza formulata daRachele [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza diapplicazione della pena su accordo delle parti in data 8 maggio 2025, di revocadel provvedimento di confisca e restituzione delle somme giacenti sul contocorrente, alla stessa intestato e sul quale [OSCURATO:PERSONA] aveva delega a operare,presso l’Istituto di credito [OSCURATO:PERSONA] cooperativo società cooperativa.A ragione della decisione il Giudice per le indagini preliminari aveva postola circostanza del rapporto di coniugio, unitamente alla delega rilasciatadall’intestataria del conto in favore del coniuge condannato e richiamato lagiurisprudenza di legittimità secondo cui la delega a operare rilasciata daltitolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni,è sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle sommedepositate.2. Opposto tale provvedimento da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], insede di opposizione, l’ha dichiarata inammissibile, ai sensi dell’art. 666, comma2, cod. proc. pen., sul presupposto che essa costituisse «mera riproposizionedella precedente richiesta di revoca della confisca già rigettata».3. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, sia avverso l’ordinanza del 16 marzo2026, sia avverso il decreto del 17 aprile 2026.Quanto a tale secondo ricorso, denuncia sulla base di unico, articolatomotivo, a violazione di legge e il vizio di motivazione.Deduce, in particolare, l’apparenza della motivazione con la quale ilGiudice dell’esecuzione ha ritenuto trattarsi di istanza identica ad altra giàdelibata, tale non potendo considerarsi il rigetto in data 16 marzo, che èproprio il provvedimento oggetto di opposizione.4. [OSCURATO:PERSONA] generale, intervenuto con requisitoria scritta,ha prospettato l'annullamento con rinvio del decreto emesso dal Tribuna le diReggio [OSCURATO:PERSONA] in data 17 aprile 2026 e la qualificazione del ricorso percassazione proposto avverso l‘ordinanza pronunciata dallo stesso Tribunale 16marzo 2026 quale opposizione con trasmissione al giudice dell'esecuzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] in data 17 aprile 2026 è fondato per le ragioni che si espongonodi seguito.Deve, invece, dichiararsi inammissibile il ricorso per cassazione avversol’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] data 16 marzo 2026.2. Quanto al provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 17aprile 2026 lo stesso è stato emesso de plano fuori dei casi previsti dall'art.666, comma 2, cod. proc. pen. e senza l'osservanza delle forme prescrittedall'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.Questa Corte ha condivisibilmente chiarito che, nel giudizio di opposizioneavverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, emesso senzaformalità a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., è necessario dareavviso della fissazione dell'udienza ad ogni soggetto interessato – per taledovendosi intendere chi ha presentato l'istanza e chi, sulla base degli atti delprocedimento e al momento della decisione, risulta essere formalmente iltitolare del bene – a pena di nullità di ordine generale e di carattere assoluto,rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Sez. 1, n. 38802 del16/10/2025, Gallo, Rv. 288992 – 01). L'art. 666, comma 4, cod. proc. pen.prevede che l'udienza in camera di consiglio – fissata ex art. 666, comma 3,cod. proc. pen. per la trattazione dell'incidente di esecuzione con avviso alleparti e ai difensori – si svolga con la partecipazione necessaria del difensore edel pubblico ministero.Ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è, tuttavia, possibile ladecisione d'inammissibilità dell'istanza, adottata de plano con decreto motivato,sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza dellarichiesta per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di unarichiesta già rigettata.2.1. Al di fuori delle indicate ipotesi specifiche, che legittimano l'emissionedel decreto e la deroga alla regola del contraddittorio, assicurato dalprocedimento camerale, in quanto non implicano alcun giudizio di merito ealcuna valutazione discrezionale (tra le altre, Sez. 1, n. 42900 del 27/09/2013,dep. 18/10/2013, Pretto, Rv. 257159), il procedimento esecutivo deve,pertanto, sempre svolgersi, previo avviso alle parti e ai difensori, con lapartecipazione del Pubblico Ministero e con l'obbligatoria assistenza epartecipazione del difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio, ai fini della regolareinstaurazione di un contraddittorio effettivo.2.2. Consegue a tali rilievi che, qualora il giudice dell'esecuzione abbia,invece, omesso di fissare l'udienza in camera di consiglio e abbia adottato unprovvedimento de plano fuori dei casi espressamente stabiliti, si determina unanullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ognistato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, Vitiello, Rv.259475).Tanto è stato specificamente ribadito proprio in materia di istanza direstituzione di un bene confiscato con sentenza irrevocabile. Si è, infatti,chiarito che – poiché dalla decisione sull’istanza proposta dal terzo direstituzione del bene confiscato potrebbe derivare un pregiudizio al titolare delbene – si verifica, a seguito di una decisione assoggettata a opposizione, unasituazione analoga a quella disciplinata dall'art. 102 cod. proc. civ. in tema dilitisconsorzio necessario (Sez. 1, n. 37050 del 23/3/2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv.273667 – 01, in motivazione). Di conseguenza, in caso di opposizione avversola decisione emessa senza formalità a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc.pen., l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza ècausa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio inogni stato e grado del processo (così le già citate Sez. 3, n. 17543 del22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 275446 – 01; Sez. 1, n. 37050 del23/3/2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 273667 – 01), e ciò per effetto dellaapplicazione estensiva al procedimento di esecuzione delle regole dettate perl'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne siaobbligatoria la presenza (Sez. 1, n. 45575 del 29/9/2015, Hoxha, Rv. 265235-01).3. Il provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 17 aprile 2026è altresì viziato da motivazione apparente perché il Giudice dell’esecuzione haomesso di indicare quale fosse l’istanza già presentata e delibata, tale nonpotendosi certamente considerare il rigetto in data 16 marzo 2026 checostituisce l’oggetto dell’opposizione e, al contempo, ha del tutto negletto lequestioni, poste in modo analitico, dal terzo intestatario del conto corrente.Il provvedimento impugnato, affetto, per le ragioni dette, da nullitàassoluta, va dunque annullato con rinvio con trasmissione degli atti al Giudicedell'esecuzione per un nuovo giudizio.4. Come anticipato, dev’essere dichiarato inammissibile il ricorsopresentato avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione in data 16marzo 2026.A stretto rigore, su tale ricorso dovrebbe essere ripristinata la strutturaprocedimentale indicata dal combinato disposto di cui agli artt. 676, comma 1,e 667, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui il giudice dell'esecuzioneprovvede senza formalità con ordinanza comunicata al Pubblico Ministero enotificata all'interessato, avverso la quale il rimedio esperibile è l'opposizionedinanzi al Giudice dell'esecuzione che procede ai sensi dell'art. 666 cod. proc.pen.E, tuttavia, risulta per tabulas che l’interessato avverso il provvedimentodel 16 marzo, ha presentato sia, irritualmente, il ricorso per cassazione, sial’opposizione che si è già celebrata e il cui provvedimento è oggettodell’ulteriore ricorso per cassazione qui in scrutinio; ciò che rende del tuttoultronea la qualificazione del ricorso in parola come opposizione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 16 marzo 2026. Annulla il decretodel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 17 aprile2026 con rinvio per nuovo giudizio allo stesso giudice.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]