CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08727/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e Hagilovic MiclitZI ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, dichiarando non doversi procedere in relazione a taluni dei reati ascritti per mancanza della condizione di procedibilità e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, confermando la condanna dei ricorrenti per gli ulteriori reatii di furto pluriaggravato; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso presentato da entrambi gli imputati, con cui si censura la violazione della legge e la mancanza di motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità degli imputati, è estremamente generico perché fondato su argomenti del tutto astratti; da tale non specificicità deriva l'inammissibilità della ragione difensiva; 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2