CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2023
Cassazione n. 39314/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 13 settembre 2022, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di tentato omicidio e detenzione di arma clandestina, commessi il 21 novembre 2021, condannandolo alla pena di anni sette, mesi cinque e giorni dieci di reclusione; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione - che in termini non censurabili ha dato conto delle ragioni che escludono possa essere riconosciuto l'invocato beneficio -, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2023