Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29494/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03SKYQA),[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso, con relativi allegati, depositata dai difensori muniti di procura speciale; sentite le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1Il Tribunale del Riesame di Torino, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha accolto l'appello del Pubblico Ministero, ripristinando la custodia cautelare in carcere per [OSCURATO:PERSONA], precedentemente attenuata agli arresti domiciliari dal GIP di Asti.

2. L’odierno ricorrenteè accusato di aver diretto un'organizzazione di traffico di stupefacenti che ha gestito la cessione di oltre 800 grammi di cocaina tra dicembre 2023 e luglio 2024, con profitti stimati superiori agli 80.000 euro.

L'organizzazione si avvaleva di collaboratori albanesi in rotazione per eludere i controlli, fornendo loro alloggio, autovetture e retribuzioni mensili di 3.000 euro.

Il Tribunale ha riconosciuto la persistenza di gravi esigenze cautelari, evidenziando la particolare pericolosità dell'indagato, già sottoposto in precedenza a misure cautelari per analoghi reati.

Ha inoltre sottolineato la sofisticatezza dell'organizzazione e gli accorgimenti adottati per eludere le investigazioni (telefoni criptati, bonifica dell'auto, nascondigli nel controsoffitto della concessionaria).

3. Nel ricorso per cassazione, la difesa ha articolatotre motivi di censura.

In primo luogo, ha contesta to l'inesistenza di concreto pericolo di inquinamento probatorio, considerata la conclusione delle indagini preliminari.

In secondo luogo, ha denunciato l'illogicità della motivazione sul pericolo di reiterazione, basata esclusivamente su precedenti procedimenti senza condanne definitive.

Infine, ha criticatol'inadeguatezza della motivazione sull'inidoneità degli arresti domiciliari, nonostante l'indagato avesse in passato rispettato le prescrizioni imposte per quasi un anno. 4.Con istanza ritualmente depositata, i difensor i di [OSCURATO:PERSONA] , munit i di procura speciale, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto,il procedimento di merito in relazione al quale era stata emessa l’ordinanza de libertateimpugnata davanti al questa Corte, è stato definito in data 12.3 2025 mediante sentenza di applicazione della pena di anni tre di reclusione ed€ 14.000,00 di multa, con sostituzione della pena detentiva in detenzione domiciliare.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia ritualmente formalizzata.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia alla impugnazione non consegue una pronuncia sulle spese.

Invero, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile- come è avvenuto nel caso di specie - , la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell’interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (sez.1, n.15908 del 22/02/2024, Storti, Rv.286624;n.13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv.249916).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Così decisoil 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03SKYQA),[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso, con relativi allegati, depositata dai difensori muniti di procura speciale; sentite le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1Il Tribunale del Riesame di Torino, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha accolto l'appello del Pubblico Ministero, ripristinando la custodia cautelare in carcere per [OSCURATO:PERSONA], precedentemente attenuata agli arresti domiciliari dal GIP di Asti. 2. L’odierno ricorrenteè accusato di aver diretto un'organizzazione di traffico di stupefacenti che ha gestito la cessione di oltre 800 grammi di cocaina tra dicembre 2023 e luglio 2024, con profitti stimati superiori agli 80.000 euro. L'organizzazione si avvaleva di collaboratori albanesi in rotazione per eludere i controlli, fornendo loro alloggio, autovetture e retribuzioni mensili di 3.000 euro. Il Tribunale ha riconosciuto la persistenza di gravi esigenze cautelari, evidenziando la particolare pericolosità dell'indagato, già sottoposto in precedenza a misure cautelari per analoghi reati. Ha inoltre sottolineato la sofisticatezza dell'organizzazione e gli accorgimenti adottati per eludere le investigazioni (telefoni criptati, bonifica dell'auto, nascondigli nel controsoffitto della concessionaria). 3. Nel ricorso per cassazione, la difesa ha articolatotre motivi di censura. In primo luogo, ha contesta to l'inesistenza di concreto pericolo di inquinamento probatorio, considerata la conclusione delle indagini preliminari. In secondo luogo, ha denunciato l'illogicità della motivazione sul pericolo di reiterazione, basata esclusivamente su precedenti procedimenti senza condanne definitive. Infine, ha criticatol'inadeguatezza della motivazione sull'inidoneità degli arresti domiciliari, nonostante l'indagato avesse in passato rispettato le prescrizioni imposte per quasi un anno. 4.Con istanza ritualmente depositata, i difensor i di [OSCURATO:PERSONA] , munit i di procura speciale, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto,il procedimento di merito in relazione al quale era stata emessa l’ordinanza de libertateimpugnata davanti al questa Corte, è stato definito in data 12.3 2025 mediante sentenza di applicazione della pena di anni tre di reclusione ed€ 14.000,00 di multa, con sostituzione della pena detentiva in detenzione domiciliare. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia ritualmente formalizzata. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia alla impugnazione non consegue una pronuncia sulle spese. Invero, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile- come è avvenuto nel caso di specie - , la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell’interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (sez.1, n.15908 del 22/02/2024, Storti, Rv.286624;n.13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv.249916). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così decisoil 1
Sentenza Cassazione n. 29494/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris