CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 19915/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 19/10/2022; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, che aveva condannato il ricorrente a pena di giustizia per i delitti di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. (capo A); 110, 61 n. 2, 582, 585, 576, comma primo n. 1 cod. pen. (capo B), così qualificata l'originaria imputazione di rapina, rideterminava la pena nei confronti dell'imputato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. < 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso dell'imputato è manifestamente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano". Pacificamente, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, deo. 13/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276102). Nel caso in esame con il ricorso è stato dedotto unicamente il vizio di cui all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in riferimento alla mancata pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22/03/2023 Il Consigliere esten