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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03875/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22922/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Salvatori, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] n. 88; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 111/12/2013 della CTR della Campania, sezione distaccata di Salerno, depositata in data 20/3/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021 dal dott. [OSCURATO:PERSONA], svoltasi mediante collegamento da remoto; [OSCURATO:PERSONA]: il contribuente ricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del d.l. n. 148/2017, i cui termini per il versamento dell'importo dovuto, con scadenza il 31 ottobre 2018, sono stati prorogati al 7 dicembre 2018; il contribuente, avendo versato quanto dovuto, ha rinunciato al giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; il giudizio deve essere dichiarato estinto; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione dell'intero giudizio.

Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.

Roma, 16/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22922/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Salvatori, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] n. 88; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 111/12/2013 della CTR della Campania, sezione distaccata di Salerno, depositata in data 20/3/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021 dal dott. [OSCURATO:PERSONA], svoltasi mediante collegamento da remoto; [OSCURATO:PERSONA]: il contribuente ricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del d.l. n. 148/2017, i cui termini per il versamento dell'importo dovuto, con scadenza il 31 ottobre 2018, sono stati prorogati al 7 dicembre 2018; il contribuente, avendo versato quanto dovuto, ha rinunciato al giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; il giudizio deve essere dichiarato estinto; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione dell'intero giudizio. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Roma, 16/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] -
Sentenza Cassazione n. 03875/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris