CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 ottobre 2022
Cassazione n. 31836/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25659-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 25659 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -2- CHIOLA, e rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 475/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 28/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie dei controricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari – sezione distaccata di Carbonia, gli altri eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], chiedendo procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria, con il rilascio del bene caduto in successione e la condanna di [OSCURATO:PERSONA], occupante esclusiva del bene, alla resa dei conti dei frutti percetti. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] che sosteneva di occupare il bene in forza di un accordo con i condividenti, che si erano impegnati a trasferirle le loro quote. Ric. 2019 n. 25659 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -3- Il Tribunale adito, con la sentenza n. 2820 del 1 ottobre 2015, dichiarata aperta la successione della Floris, ha attribuito il bene non comodamente divisibile a [OSCURATO:PERSONA], con la condanna al pagamento del conguaglio a favore degli altri condividenti nonché della quota parte dei frutti prodotti dal bene. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Marroccu, assumendo di avere rinvenuto, nelle more della redazione della sentenza di primo grado, un testamento olografo della de cuius con il quale era stata istituita unica erede universale. Chiedeva quindi di accertare tale sua qualità, con il rigetto delle domande accolte nei suoi confronti. Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contestavano l’ammissibilità della produzione del testamento, disconoscendone in ogni caso l’autenticità, la Corte d’Appello di Cagliari con la sentenza n. 475 del 28/5/2019 ha rigettato il gravame, rilevando che non era possibile la produzione del testamento alla luce del novellato disposto di cui all’art. 345 c.p.c., atteso che la ragione addotta dall’appellante per la tardiva produzione (rinvenimento nelle more della pubblicazione della sentenza di primo grado), in assenza di qualsivoglia allegazione e prova circa i tempi e le modalità del rinvenimento, non costituiva un impedimento non imputabile alla parte, tale da legittimare l’eccezionale deroga alla previsione in tema di produzione di prove. Ric. 2019 n. 25659 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -4- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di due motivi, cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi due anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. I controricorrenti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 co. 3 c.p.c. atteso che la sentenza gravata ha dichiarato inammissibile la produzione del testamento olografo della de cuius, pur trattandosi di un documento munito del requisito dell’indispensabilità ai fini della decisione della causa. Si deduce altresì come secondo motivo di ricorso, ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione. La Corte territoriale ha ritenuto che fosse suo compito verificare se sussistesse o meno una causa di forza maggiore che avesse impedito in precedenza la produzione del documento de quo, omettendo però di fornire alcuna motivazione in merito alla ricorrenza del requisito della indispensabilità della prova stessa, tenuto conto dei criteri di valutazione offerti dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 10790/2017. Ric. 2019 n. 25659 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -5- I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili in quanto non risultano avere colto l’effettiva ratio della decisione impugnata. Atteso che la sentenza del tribunale è stata pubblicata il 1 ottobre 2015, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto applicabile alla fattispecie il testo dell’art. 345 ultimo comma c.p.c., quale scaturente dalla novella di cui alla legge n. 134/2012, che dispone appunto che possano essere prodotti nuovi documenti solo ove la parte dimostri di non averli potuto produrre in primo grado per causa ed essa non imputabile, con la conseguente eliminazione del riferimento all’altra ipotesi derogativa al divieto di nuove produzioni in appello, costituita dalla indispensabilità della prova (che invece sopravvive per l’appello in materia di processo sommario di cognizione e nelle controversie assoggettate al cd. rito lavoro). La decisione ha, quindi, fatto puntuale applicazione dei principi affermati da Cass. n. 26522/2017, a mente della quale nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del2012 (appl icabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l’"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli Ric. 2019 n. 25659 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -6- nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (conf. Cass. n. 6590/2017, quanto all’individuazione dei presupposti temporali per l’applicazione della novella). E’ stato poi precisato (Cass. n. 15762/2018) che, a seguito della nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui ald.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nellal. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), che pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, è specifico onere della parte interessata dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Tale valutazione della giustificazione addotta rientra nei compiti del giudice di merito che deve darne logica e coerente motivazione, in mancanza della quale può ricorrere il vizio di nullità della sentenzaex art. 360 n 4 cpc. Il concetto di "causa a sé non imputabile" deve essere ricondotto a ragioni ascrivibili a circostanze estranee alla sfera di controllo dell'interessato e non può essere dilatato sino a ricomprendere fatti dipendenti dalla negligenza organizzativa della parte. Tornando alla vicenda in esame, la critica della ricorrente non si avvede della corretta individuazione della norma applicabile da parte del giudice di appello, ma insiste sulla pretesa di applicare invece la diversa nozione di indispensabilità al fine di Ric. 2019 n. 25659 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -7- legittimare l’introduzione del nuovo documento in appello, dolendosi che non vi sarebbe stata motivazione sulle ragioni per negare il carattere della indispensabilità. Trattasi di una critica che però è posta su di un piano diverso da quello sul quale si è correttamente posizionata la Corte d’Appello che, una volta individuata la necessità di addurre una causa non imputabile per legittimare l’ingresso del testamento olografo in appello, ha escluso che della stessa ne fosse stata dimostrata la ricorrenza, affermazione questa che non risulta adeguatamente contrastata dalla difesa dell’appellante. 3. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata ha rilevato l’inammissibilità della produzione documentale senza che la stessa fosse stata eccepita dagli appellati. Anche tale motivo deve essere disatteso. A tal fine occorre ricordare che (Cass. n. 13769/2017), a seguito all’entrata in vigore della l. n. 353 del 1990 (e successive modifiche), il giudice puòrilevare d’ufficio la tardiva proposizione di una domanda nuova, dovendosi escludere, alla luce delregime delle preclusioni introdotto dalla citata legge, che alla mancata opposizione della controparte consegua la tacita accettazione del contraddittorio in ordine a tale domanda (conf. Cass. S.U. n. 157/2020; Cass.n. 24040/2019; Cass. n. 947/2012). Il regime delle preclusioni, anche istruttorie, scaturente dalla novella del 1990, rispondendo ad esigenze evidentemente Ric. 2019 n. 25659 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -8- anche di carattere pubblicistico, rende il rilievo della sua violazione sottratta alla disponibilità delle parti e ricondotta esclusivamente al rilievo d'ufficio da parte del giudice, che oltre a rilevare, come evidenziato nei precedenti citati le modifiche tardive del thema decidendum, può altresì riscontrare la tardiva e come tale inammissibile deroga al regime della formazione della prova e della produzione documentale. Ne deriva che il rilievo della tardività della produzione del testamento, e della sua conseguente inutilizzabilità era doveroso da parte del giudice di appello, prescindendo in tal senso da qualsivoglia eccezione delle controparti. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. 4. Le spese se guono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, quanto ai controricorrenti. Nulla deve invece disporsi quanto alle parti intimate che non hanno svolto difese in questa fase. 5. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Ric. 2019 n. 25659 sez. 2 -ud. 18-10-2022 -9- PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1