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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31874/2026

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orte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania, difensore delricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla penadi anni due di reclusione per il reato di cui all’art. 372 cod. pen.2.

Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazioneGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando quattromotivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in ordineall’invocata esimente di cui all'art. 384, comma secondo, cod. pen.La Corte d'appello ha frainteso il motivo di gravame, che non riguardaval'esimente in sé ma il fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stato escusso come testimone exart. 197-bis cod. proc. pen. anziché ai sensi dell'art. 210, comma 6, cod. proc.pen, trattandosi di soggetto imputato in procedimento connesso (art. 371, comma2, lett. b), cod. proc. pen.) pendente in grado di appello a Catania, conconseguente necessità degli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. (inparticolare, l’avviso della facoltà di non rispondere).La Corte di appello ha, invece, motivato sui presupposti del primo commadell'art. 384 cod. pen. (grave nocumento), non rispondendo alla reale doglianza.La motivazione risulta, inoltre, illogica laddove afferma che i presuppostifattuali della causa invocata non fossero evincibili ictu oculi, senza chiarire a qualipresupposti si riferisse, ovvero se a quelli poco prima menzionati, concernenti ilpericolo di un danno grave cui il teste si sarebbe esposto deponendo secondoverità, ovvero a quelli relativi alla incompatibilità a testimoniare.

In tale ultimocaso, l’affermazione sarebbe smentita dal fatto che già all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito la necessità dell'audizione ex art. 210 cod.proc. pen in ragione della prospettata connessione probatoriaDi tali circostanze si dà atto nella sentenza n. 137/2022 del Giudice per leindagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] relativa al procedimento a carico diVentaloro che, nel richiamare le emergenze investigative, fa espresso riferimentoalle indagini attivate a seguito dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], coniuge diCiappazza, per i reati di detenzione illegale di armi e ricettazione di autoveicoli, dicui, successivamente all’arresto, [OSCURATO:PERSONA] si era assunto la piena responsabilitàed in relazione ai quali era pendente, al momento della deposizione, ilprocedimento in fase di appello.2.2.

Con il secondo motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazioneagli artt. 210, comma 6, e 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. e 384, comma2, cod.pen.La Corte d'appello ha erroneamente escluso il collegamento probatorio trail procedimento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha reso testimonianza e quello pendente a suocarico a Catania, valorizzando solo la diversità dei reati e dei relativi luoghi dicommissione, elementi, questi, non decisivi.Il collegamento emerge, invece, dal comune nucleo investigativo(medesima notizia di reato della [OSCURATO:PERSONA] di Catania e medesimeintercettazioni), da cui risulta il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] come mandante sia nella vicendaconcernente i delitti in materia di armi e ricettazione sia nel trasporto distupefacenti affidato a [OSCURATO:PERSONA].

Le indagini avevano portato all'arresto diCiappazza in flagranza per traffico di stupefacenti e alla contestuale denuncia diVentaloro per entrambi i reati in concorso con [OSCURATO:PERSONA].Che il materiale probatorio fosse reciprocamente rilevante per i dueprocedimenti si deduce, peraltro, dalla lettura complessiva delle sentenze chehanno riguardato questa vicenda.Inoltre, la Corte d'appello di Catania (sent. n. 896/2022) ha riconosciuto lacontinuazione tra i reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] proprio in ragione della circostanzache, in relazione ad entrambe le vicende, l'imputato si era messo a disposizione diAntonello [OSCURATO:PERSONA] per commettere i reati contestati, ciò che costituisce ulterioredato di conferma alla prospettata connessione probatoria.2.3.

Con il terzo motivo è stata dedotto vizio di motivazione in ordine allasussistenza di un collegamento probatorio ex art, 371 comma 2, lett. b), cod. proc.pen. tra i fatti di cui al procedimento penale ove l’odierno ricorrente era statochiamato a testimoniare e il procedimento pendente a suo carico presso la Cortedi appello di CataniaPur richiamando correttamente i criteri giurisprudenziali sul collegamentoprobatorio (identità del fatto, identità di un elemento di prova o sua direttarilevanza per l'altro procedimento), la Corte di appello ha escluso talecollegamento senza confrontarsi con gli atti prodotti (informativa della SquadraMobile, intercettazioni, sentenze acquisite), attribuendo rilievo marginale alriconoscimento della continuazione da parte della Corte di Catania e trascurandogli elementi indicati dalla difesa come decisivi.2.4.

Con il quarto motivo è stata dedotta la mancanza di motivazione inordine al trattamento sanzionatorio.La Corte di appello non ha risposto alla censura relativa allo scostamentodal minimo edittale, motivato in primo grado con la piena consapevolezza diCiappazza di rendere dichiarazioni false, elemento che integra il dolo del reato enon può giustificare un aggravamento della pena.La Corte di appello ha, invece, confermato la pena richiamando la pervicaciadell'imputato nel negare il vero, argomentazione diversa da quella di primo gradoe priva di riscontro documentale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è complessivamente infondato e va rigettato.2.

I primi tre motivi, che vanno trattati congiuntamente in quantostrettamente connessi, sono infondati.2.1.

La Corte di appello ha correttamente dato atto che l'appellante avevachiesto l'assoluzione dell'imputato mediante l'applicazione dell'esimente previstadall'art. 384 cod. pen., sull'assunto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere escussoai sensi dell'art. 210, comma 6, in relazione all'art. 371, lett. b), cod. proc. pen.,in quanto ancora imputato nel procedimento connesso n. 32915/2016, pendenteinnanzi alla Corte di appello di Catania, stante l'evidente collegamento tra i dueprocessi, fondati sul medesimo materiale probatorio, già evidenziato nelprocedimento n. 750/2017 R.G. a carico di [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale era stataassunta la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA].In relazione a tale deduzione, la Corte di appello ha dato atto di avereacquisito il fascicolo relativo al reato che si assumeva connesso.2.2.

La deduzione difensiva è stata correttamente disattesa per non averel'appellante dedotto né dimostrato i presupposti per l'operatività della causa diesclusione della punibilità invocata, come era suo onere fare, non incidendo sullacorrettezza della decisione la circostanza che la Corte di appello si sia soffermataanche sull'esclusione della diversa ipotesi di cui al primo comma dell'art. 384 cod.pen.Costituisce principio consolidato che, ai fini del riconoscimento di una causadi esclusione della colpevolezza, l'onere di allegazione grava su chi intende farlavalere, con riferimento ai presupposti fattuali rientranti nella propria sferapersonale di conoscenza, salvo che le circostanze siano conosciute o conoscibili exactis, così da consentire al giudice di svolgere autonomamente il relativoapprezzamento (vedi Sez. 6, n. 27411 del 10/06/2024, Rv. 286826-02).Sebbene dalla sentenza di primo grado risulti che il difensore aveva dedottogli elementi dai quali, a suo giudizio, emergevano profili di collegamento probatorio- quali le intercettazioni relative alla disponibilità del garage di [OSCURATO:PERSONA] per lacustodia di armi clandestine, la conversazione con [OSCURATO:PERSONA] concernente ilnoleggio di un'auto su richiesta di "[OSCURATO:PERSONA]", e il riconoscimento dellacontinuazione, da parte della Corte di appello di Catania, con sentenza del 16marzo 2022, tra i fatti oggetto di tale procedimento e quelli giudicati con sentenzairrevocabile della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 18/012018 - tali rilievinon sono comunque idonei a integrare gli estremi del collegamento probatoriorilevante ai sensi della norma invocata, come pure correttamente evidenziato nellasentenza impugnata.La Corte di appello ha, infatti, esaminato espressamente la questione delcollegamento probatorio tra i fatti per i quali [OSCURATO:PERSONA] risultava ancora imputato- detenzione di armi e ricettazione - e quelli per i quali egli aveva resotestimonianza, ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., nel procedimento a caricodel coimputato [OSCURATO:PERSONA] ed in relazione ai quali era già statocondannato con sentenza irrevocabile, escludendo, sulla base dell'analisi degli attiacquisiti e in conformità con la decisione assunta dal primo giudice, la sussistenzadi un collegamento probatorio rilevante ex art. 371 cod. proc. pen., tale da renderenecessaria l'audizione di [OSCURATO:PERSONA] con le garanzie previste dall'art. 210, comma6, cod. proc. pen. in ragione della diversità delle condotte (detenzione e spacciodi stupefacenti, da un lato; detenzione di armi e ricettazione di autovetture rubate,dall'altro), della diversità del luogo di commissione ([OSCURATO:PERSONA]; territoriocatanese), nonché della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato sentito non solo conle garanzie di cui all'art. 197-bis cod. proc. pen., ma limitatamente ai fatti di cuiall'art. 73 D.p.r. n. 309 del 1990.È vero, come correttamente osservato dal ricorrente, che l'insussistenzadel collegamento probatorio non discende automaticamente dalla diversità dei fattioggetto dei due procedimenti, dovendosi piuttosto verificare se la prova di un reatoinfluisca sulla prova dell'altro, secondo quanto previsto dall'art. 371 cod. proc.pen.Tuttavia, gli elementi dedotti dal ricorrente depongono, al più, nel sensoche la prova di entrambi i reati derivi, anche in parte, dalla medesima fonte — leintercettazioni — situazione riconducibile alla diversa ipotesi di cui alla lett. c)dell'art. 371 cod. proc. pen., e non a quella di cui alla lett. b).2.3.

Per costante giurisprudenza di legittimità, il collegamento probatorioprevisto dall'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. — che determinal'incompatibilità con l'ufficio di testimone ai sensi dell'art. 197, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., e la conseguente necessità di acquisire elementi di riscontroesterno alle dichiarazioni ex art. 192 cod. proc. pen. — ricorre soltanto quando neidiversi procedimenti sussista identità del fatto o di uno degli elementi di prova,ovvero quando sia ravvisabile la diretta rilevanza di un elemento probatorioacquisito in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro (Sez. 2, n. 24570del 10/06/2015, Rv. 264397-01; conf.

Sez. 1, n. 20972 del 09/06/2020, Rv.279319-01).Tale collegamento non può fondarsi sul solo movente del fatto illecito, qualemero elemento orientativo della ricerca della prova, dovendo invece ricorrereelementi oggettivi di identità, sovrapponibilità o diretta rilevanza probatoria (Sez.1, n. 6507 del 27/11/2025, dep. 17/02/2026, Rv. 289492-01).È stato, altresì, affermato che il collegamento probatorio sussiste anche inpresenza di un semplice rapporto di influenza di una prova, intesa come elementodi giudizio o di valutazione, su di un'altra prova (Sez. 6, n. 13308 del 20/11/2003,dep. 18/03/2004, Rv. 229177-01), dovendosi ravvisare una situazione di identitào di semplice interferenza logica tra le valutazioni necessarie per la decisione sudue o più reati (Sez. fer., 2/09/1981, Gelli, in Cass. pen., 1982, 296), sia quandoun unico elemento di fatto proietti la propria efficacia probatoria su unamolteplicità di illeciti, sia quando gli elementi rilevanti per l'accertamento di unreato influenzino l'accertamento di un altro (Sez. 1, 27/08/1984, Freato, in Giur.it., 1985, 2^, 97), non essendo, viceversa, condivisibile, perché priva di riscontronormativo, la tesi che richiede un'influenza probatoria in termini di assolutezza edi condicio sine qua non (Sez. 1, 5 marzo 1985, Torcasio in Cass. pen., 1986,763).2.4.

Nel caso di specie, non risulta nemmeno prospettato in quali terminila prova del reato di detenzione di armi, ascritto a [OSCURATO:PERSONA], e quella del reato didetenzione e traffico di stupefacenti, per il quale è stato tratto in arresto inflagranza e condannato con sentenza irrevocabile, possano avere reciprocainfluenza probatoria.L'unica interferenza riscontrabile attiene alla comune fonte di prova — inparticolare, le intercettazioni — situazione che, come già rilevato, integra l'ipotesidi cui alla lett. c) dell'art. 371 cod. proc. pen., non quella di cui alla lett. b) invocatadal ricorrente, il quale, del resto, non ha specificamente articolato la deduzione,non risultando apprezzabile un concreto rapporto di connessione probatoria tra ilprocesso nel quale ha reso testimonianza e quello in cui è stato o è tuttorasottoposto, erroneamente prospettato dal ricorrente, sia nella fase di merito chenell’odierno ricorso, in ragione dell’unicità dell’attività investigativa che ha datoorigine ai due procedimenti e della conseguente derivazione della prova dei relativireati dalla medesima fonte.3.

L'ultimo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, èmanifestamente infondato.A fronte della doglianza relativa all'eccessività della pena base,asseritamente determinata senza tenere conto delle pressioni psicologiche cheavrebbero condizionato [OSCURATO:PERSONA] nel corso della deposizione, la Corte di appelloha confermato la scelta del primo giudice di fissare la pena base in anni tre direclusione — misura di poco superiore al minimo edittale — avuto riguardo allapervicacia mostrata dall'imputato nel persistere nel negare il vero, nonostante iplurimi richiami rivoltigli dal giudicante, di cui si dà atto anche nella sentenza diprimo grado, così dimostrando insensibilità e refrattarietà alle sollecitazionidell'Autorità giudiziaria.Si tratta di motivazione più che adeguata.La graduazione della pena, anche con riferimento agli aumenti e allediminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalitàdel giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133cod. pen.; ne discende l'inammissibilità, in sede di legittimità, della censura voltaa una nuova valutazione della congruità della pena, quando la relativadeterminazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e risultisorretta da motivazione sufficiente (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142-01).Una spiegazione specifica e dettagliata del percorso motivazionale ènecessaria solo quando la pena irrogata sia di gran lunga superiore alla misuramedia di quella edittale, essendo altrimenti sufficiente il richiamo ai criteri dell'art.133 cod. pen. anche attraverso espressioni quali "pena congrua", "pena equa" o"congruo aumento", ovvero il riferimento alla gravità del reato o alla capacità adelinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 21294 del20/3/2013, Rv. 256197).Nel caso di specie, come già rilevato, la Corte ha correttamente stimato"equa" una pena contenuta, prossima ai minimi edittali.4.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRoberta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania, difensore delricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla penadi anni due di reclusione per il reato di cui all’art. 372 cod. pen.2. Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazioneGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando quattromotivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in ordineall’invocata esimente di cui all'art. 384, comma secondo, cod. pen.La Corte d'appello ha frainteso il motivo di gravame, che non riguardaval'esimente in sé ma il fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stato escusso come testimone exart. 197-bis cod. proc. pen. anziché ai sensi dell'art. 210, comma 6, cod. proc.pen, trattandosi di soggetto imputato in procedimento connesso (art. 371, comma2, lett. b), cod. proc. pen.) pendente in grado di appello a Catania, conconseguente necessità degli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. (inparticolare, l’avviso della facoltà di non rispondere).La Corte di appello ha, invece, motivato sui presupposti del primo commadell'art. 384 cod. pen. (grave nocumento), non rispondendo alla reale doglianza.La motivazione risulta, inoltre, illogica laddove afferma che i presuppostifattuali della causa invocata non fossero evincibili ictu oculi, senza chiarire a qualipresupposti si riferisse, ovvero se a quelli poco prima menzionati, concernenti ilpericolo di un danno grave cui il teste si sarebbe esposto deponendo secondoverità, ovvero a quelli relativi alla incompatibilità a testimoniare. In tale ultimocaso, l’affermazione sarebbe smentita dal fatto che già all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito la necessità dell'audizione ex art. 210 cod.proc. pen in ragione della prospettata connessione probatoriaDi tali circostanze si dà atto nella sentenza n. 137/2022 del Giudice per leindagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] relativa al procedimento a carico diVentaloro che, nel richiamare le emergenze investigative, fa espresso riferimentoalle indagini attivate a seguito dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], coniuge diCiappazza, per i reati di detenzione illegale di armi e ricettazione di autoveicoli, dicui, successivamente all’arresto, [OSCURATO:PERSONA] si era assunto la piena responsabilitàed in relazione ai quali era pendente, al momento della deposizione, ilprocedimento in fase di appello.2.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazioneagli artt. 210, comma 6, e 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. e 384, comma2, cod.pen.La Corte d'appello ha erroneamente escluso il collegamento probatorio trail procedimento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha reso testimonianza e quello pendente a suocarico a Catania, valorizzando solo la diversità dei reati e dei relativi luoghi dicommissione, elementi, questi, non decisivi.Il collegamento emerge, invece, dal comune nucleo investigativo(medesima notizia di reato della [OSCURATO:PERSONA] di Catania e medesimeintercettazioni), da cui risulta il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] come mandante sia nella vicendaconcernente i delitti in materia di armi e ricettazione sia nel trasporto distupefacenti affidato a [OSCURATO:PERSONA]. Le indagini avevano portato all'arresto diCiappazza in flagranza per traffico di stupefacenti e alla contestuale denuncia diVentaloro per entrambi i reati in concorso con [OSCURATO:PERSONA].Che il materiale probatorio fosse reciprocamente rilevante per i dueprocedimenti si deduce, peraltro, dalla lettura complessiva delle sentenze chehanno riguardato questa vicenda.Inoltre, la Corte d'appello di Catania (sent. n. 896/2022) ha riconosciuto lacontinuazione tra i reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] proprio in ragione della circostanzache, in relazione ad entrambe le vicende, l'imputato si era messo a disposizione diAntonello [OSCURATO:PERSONA] per commettere i reati contestati, ciò che costituisce ulterioredato di conferma alla prospettata connessione probatoria.2.3. Con il terzo motivo è stata dedotto vizio di motivazione in ordine allasussistenza di un collegamento probatorio ex art, 371 comma 2, lett. b), cod. proc.pen. tra i fatti di cui al procedimento penale ove l’odierno ricorrente era statochiamato a testimoniare e il procedimento pendente a suo carico presso la Cortedi appello di CataniaPur richiamando correttamente i criteri giurisprudenziali sul collegamentoprobatorio (identità del fatto, identità di un elemento di prova o sua direttarilevanza per l'altro procedimento), la Corte di appello ha escluso talecollegamento senza confrontarsi con gli atti prodotti (informativa della SquadraMobile, intercettazioni, sentenze acquisite), attribuendo rilievo marginale alriconoscimento della continuazione da parte della Corte di Catania e trascurandogli elementi indicati dalla difesa come decisivi.2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta la mancanza di motivazione inordine al trattamento sanzionatorio.La Corte di appello non ha risposto alla censura relativa allo scostamentodal minimo edittale, motivato in primo grado con la piena consapevolezza diCiappazza di rendere dichiarazioni false, elemento che integra il dolo del reato enon può giustificare un aggravamento della pena.La Corte di appello ha, invece, confermato la pena richiamando la pervicaciadell'imputato nel negare il vero, argomentazione diversa da quella di primo gradoe priva di riscontro documentale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato e va rigettato.2. I primi tre motivi, che vanno trattati congiuntamente in quantostrettamente connessi, sono infondati.2.1. La Corte di appello ha correttamente dato atto che l'appellante avevachiesto l'assoluzione dell'imputato mediante l'applicazione dell'esimente previstadall'art. 384 cod. pen., sull'assunto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere escussoai sensi dell'art. 210, comma 6, in relazione all'art. 371, lett. b), cod. proc. pen.,in quanto ancora imputato nel procedimento connesso n. 32915/2016, pendenteinnanzi alla Corte di appello di Catania, stante l'evidente collegamento tra i dueprocessi, fondati sul medesimo materiale probatorio, già evidenziato nelprocedimento n. 750/2017 R.G. a carico di [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale era stataassunta la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA].In relazione a tale deduzione, la Corte di appello ha dato atto di avereacquisito il fascicolo relativo al reato che si assumeva connesso.2.2. La deduzione difensiva è stata correttamente disattesa per non averel'appellante dedotto né dimostrato i presupposti per l'operatività della causa diesclusione della punibilità invocata, come era suo onere fare, non incidendo sullacorrettezza della decisione la circostanza che la Corte di appello si sia soffermataanche sull'esclusione della diversa ipotesi di cui al primo comma dell'art. 384 cod.pen.Costituisce principio consolidato che, ai fini del riconoscimento di una causadi esclusione della colpevolezza, l'onere di allegazione grava su chi intende farlavalere, con riferimento ai presupposti fattuali rientranti nella propria sferapersonale di conoscenza, salvo che le circostanze siano conosciute o conoscibili exactis, così da consentire al giudice di svolgere autonomamente il relativoapprezzamento (vedi Sez. 6, n. 27411 del 10/06/2024, Rv. 286826-02).Sebbene dalla sentenza di primo grado risulti che il difensore aveva dedottogli elementi dai quali, a suo giudizio, emergevano profili di collegamento probatorio- quali le intercettazioni relative alla disponibilità del garage di [OSCURATO:PERSONA] per lacustodia di armi clandestine, la conversazione con [OSCURATO:PERSONA] concernente ilnoleggio di un'auto su richiesta di "[OSCURATO:PERSONA]", e il riconoscimento dellacontinuazione, da parte della Corte di appello di Catania, con sentenza del 16marzo 2022, tra i fatti oggetto di tale procedimento e quelli giudicati con sentenzairrevocabile della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 18/012018 - tali rilievinon sono comunque idonei a integrare gli estremi del collegamento probatoriorilevante ai sensi della norma invocata, come pure correttamente evidenziato nellasentenza impugnata.La Corte di appello ha, infatti, esaminato espressamente la questione delcollegamento probatorio tra i fatti per i quali [OSCURATO:PERSONA] risultava ancora imputato- detenzione di armi e ricettazione - e quelli per i quali egli aveva resotestimonianza, ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., nel procedimento a caricodel coimputato [OSCURATO:PERSONA] ed in relazione ai quali era già statocondannato con sentenza irrevocabile, escludendo, sulla base dell'analisi degli attiacquisiti e in conformità con la decisione assunta dal primo giudice, la sussistenzadi un collegamento probatorio rilevante ex art. 371 cod. proc. pen., tale da renderenecessaria l'audizione di [OSCURATO:PERSONA] con le garanzie previste dall'art. 210, comma6, cod. proc. pen. in ragione della diversità delle condotte (detenzione e spacciodi stupefacenti, da un lato; detenzione di armi e ricettazione di autovetture rubate,dall'altro), della diversità del luogo di commissione ([OSCURATO:PERSONA]; territoriocatanese), nonché della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato sentito non solo conle garanzie di cui all'art. 197-bis cod. proc. pen., ma limitatamente ai fatti di cuiall'art. 73 D.p.r. n. 309 del 1990.È vero, come correttamente osservato dal ricorrente, che l'insussistenzadel collegamento probatorio non discende automaticamente dalla diversità dei fattioggetto dei due procedimenti, dovendosi piuttosto verificare se la prova di un reatoinfluisca sulla prova dell'altro, secondo quanto previsto dall'art. 371 cod. proc.pen.Tuttavia, gli elementi dedotti dal ricorrente depongono, al più, nel sensoche la prova di entrambi i reati derivi, anche in parte, dalla medesima fonte — leintercettazioni — situazione riconducibile alla diversa ipotesi di cui alla lett. c)dell'art. 371 cod. proc. pen., e non a quella di cui alla lett. b).2.3. Per costante giurisprudenza di legittimità, il collegamento probatorioprevisto dall'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. — che determinal'incompatibilità con l'ufficio di testimone ai sensi dell'art. 197, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., e la conseguente necessità di acquisire elementi di riscontroesterno alle dichiarazioni ex art. 192 cod. proc. pen. — ricorre soltanto quando neidiversi procedimenti sussista identità del fatto o di uno degli elementi di prova,ovvero quando sia ravvisabile la diretta rilevanza di un elemento probatorioacquisito in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro (Sez. 2, n. 24570del 10/06/2015, Rv. 264397-01; conf. Sez. 1, n. 20972 del 09/06/2020, Rv.279319-01).Tale collegamento non può fondarsi sul solo movente del fatto illecito, qualemero elemento orientativo della ricerca della prova, dovendo invece ricorrereelementi oggettivi di identità, sovrapponibilità o diretta rilevanza probatoria (Sez.1, n. 6507 del 27/11/2025, dep. 17/02/2026, Rv. 289492-01).È stato, altresì, affermato che il collegamento probatorio sussiste anche inpresenza di un semplice rapporto di influenza di una prova, intesa come elementodi giudizio o di valutazione, su di un'altra prova (Sez. 6, n. 13308 del 20/11/2003,dep. 18/03/2004, Rv. 229177-01), dovendosi ravvisare una situazione di identitào di semplice interferenza logica tra le valutazioni necessarie per la decisione sudue o più reati (Sez. fer., 2/09/1981, Gelli, in Cass. pen., 1982, 296), sia quandoun unico elemento di fatto proietti la propria efficacia probatoria su unamolteplicità di illeciti, sia quando gli elementi rilevanti per l'accertamento di unreato influenzino l'accertamento di un altro (Sez. 1, 27/08/1984, Freato, in Giur.it., 1985, 2^, 97), non essendo, viceversa, condivisibile, perché priva di riscontronormativo, la tesi che richiede un'influenza probatoria in termini di assolutezza edi condicio sine qua non (Sez. 1, 5 marzo 1985, Torcasio in Cass. pen., 1986,763).2.4. Nel caso di specie, non risulta nemmeno prospettato in quali terminila prova del reato di detenzione di armi, ascritto a [OSCURATO:PERSONA], e quella del reato didetenzione e traffico di stupefacenti, per il quale è stato tratto in arresto inflagranza e condannato con sentenza irrevocabile, possano avere reciprocainfluenza probatoria.L'unica interferenza riscontrabile attiene alla comune fonte di prova — inparticolare, le intercettazioni — situazione che, come già rilevato, integra l'ipotesidi cui alla lett. c) dell'art. 371 cod. proc. pen., non quella di cui alla lett. b) invocatadal ricorrente, il quale, del resto, non ha specificamente articolato la deduzione,non risultando apprezzabile un concreto rapporto di connessione probatoria tra ilprocesso nel quale ha reso testimonianza e quello in cui è stato o è tuttorasottoposto, erroneamente prospettato dal ricorrente, sia nella fase di merito chenell’odierno ricorso, in ragione dell’unicità dell’attività investigativa che ha datoorigine ai due procedimenti e della conseguente derivazione della prova dei relativireati dalla medesima fonte.3. L'ultimo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, èmanifestamente infondato.A fronte della doglianza relativa all'eccessività della pena base,asseritamente determinata senza tenere conto delle pressioni psicologiche cheavrebbero condizionato [OSCURATO:PERSONA] nel corso della deposizione, la Corte di appelloha confermato la scelta del primo giudice di fissare la pena base in anni tre direclusione — misura di poco superiore al minimo edittale — avuto riguardo allapervicacia mostrata dall'imputato nel persistere nel negare il vero, nonostante iplurimi richiami rivoltigli dal giudicante, di cui si dà atto anche nella sentenza diprimo grado, così dimostrando insensibilità e refrattarietà alle sollecitazionidell'Autorità giudiziaria.Si tratta di motivazione più che adeguata.La graduazione della pena, anche con riferimento agli aumenti e allediminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalitàdel giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133cod. pen.; ne discende l'inammissibilità, in sede di legittimità, della censura voltaa una nuova valutazione della congruità della pena, quando la relativadeterminazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e risultisorretta da motivazione sufficiente (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142-01).Una spiegazione specifica e dettagliata del percorso motivazionale ènecessaria solo quando la pena irrogata sia di gran lunga superiore alla misuramedia di quella edittale, essendo altrimenti sufficiente il richiamo ai criteri dell'art.133 cod. pen. anche attraverso espressioni quali "pena congrua", "pena equa" o"congruo aumento", ovvero il riferimento alla gravità del reato o alla capacità adelinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 21294 del20/3/2013, Rv. 256197).Nel caso di specie, come già rilevato, la Corte ha correttamente stimato"equa" una pena contenuta, prossima ai minimi edittali.4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRoberta [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31874/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris