CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 36007/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 353/2022 pubblicata in data 17 febbraio 2022; Il Presidente titolare lette le rinunce al ricorso e al controricorso e le rispettive accettazioni; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 140/2022 RG 10858-2022 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il