CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 dicembre 1979
Cassazione n. 26236/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 6/12/1979 in Romania avverso la sentenza del 11/05/2023 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia disponeva la consegna alle autorità giudiziarie rumene di [OSCURATO:PERSONA], richiesta con mandato di arresto europeo al fine delha esecuzione della pena di anni quattro e mesi dieci di reclusione per avere posto in essere false operazioni finanziarie al fine di evadere il pagamento dell'IVA. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 16 della legge n. 69 del 2005, degli artt. 2 e 3 CEDU e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. A seguito di richiesta di informazioni sulle condizioni della detenzione del ricorrente in Romania, sono state fornite notizie che fanno ritenere la violazione degli standard fissati dalla CEDU e dalla giurisprudenza di legittimità. Il rapporto inviato dalla autorità romena evidenzia solo in via ipotetica e di probabilità la possibilità che il consegnando venga destinato al carcere di Arad. Il rapporto non specifica se le condizioni inumane rilevate dalle autorità internazionali siano state risolte in tale carcere. Anzi, quanto indicato dalle autorità romene dimostra il contrario, considerando che viene specificato che lo spazio a disposizione per ogni detenuto è di 3 m2 comprensivi di letto e di arredi. Il contenuto del rapporto redatto dal Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa, il quale dimostra che si può ritenere ragionevolmente l'esistenza di un concreto pericolo di trattamento inumano e degradante determinato dalle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente, rendeva necessaria l'acquisizione di informazioni aggiornate sulle condizioni detentive alle quali sarebbe stato sottoposto il consegnando in relazione alla sua concreta destinazione ad uno specifico istituto di detenzione. La Corte di appello ha ritenuto soddisfacenti le informazioni lacunose e incerte fornite dalle autorità rumene e non ha tenuto conto della documentazione difensiva che attestava l'inidoneità del carcere di Arad al rispetto dei suddetti standard. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 10 e 12 del decreto legislativo n. 171 del 7 settembre 2010. La difesa chiedeva che la pena venisse eseguita in Italia, evidenziando che il condannato risiedeva in Italia, disponeva di carta d'identità e di codice fiscale. Inoltre, lo stesso aveva avviato un'attività di impresa in Italia dichiarando l'inizio dell'attività in data 10 febbraio 2023. In particolare, la difesa chiedeva l'attivazione della procedura prevista dall'art. 10, comma 3 e dall'art. 12 del d. Igs. 161/2010, chiedendo al Ministro della giustizia, se necessario. Sul punto la Corte territoriale ha omesso ogni valutazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La legge n. 69 del 2005, come modificata dall'art. 18, comma 1, lett. a) del d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10, non solo ha circoscritto i motivi del ricorso in cassazione avverso il provvedimento che decide sulla consegna alle ipotesi di difetto di giurisdizione e di violazione di legge (art. 606, lett. a, b, c, cod. proc. pen.), escludendo il vizio di motivazione (Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260; Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Gheorghe, Rv. 282911), ma soprattutto ha eliminato la possibilità di impugnare "nel merito" la decisione della Corte di appello sulla consegna dell'interessato. La nozione di "violazione di legge" è stata da tempo fissata dalla giurisprudenza di legittimità, escludendo che in essa possano rientrare i vizi logici della motivazione (da denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226710; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Ebbene, il ricorrente non rimprovera alla Corte di appello di avere disapplicato o fatto erronea applicazione di un determinato principio di legge o di uno specifico parametro normativo, bensì di avere assunto determinazioni, asseritannente erronee - secondo il ricorrente - sulla base del documento trasmesso dalle autorità dello Stato di emissione e di altra documentazione prodotta. 2.1. Quel che è sufficiente rilevare è che la Corte di appello ha effettuato l'indagine mirata già delineata da questa Corte sin dalla sentenza Barbu (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Rv. 267296), acquisendo dallo Stato emittente le informazioni complementari necessarie per verificare le condizioni "individualizzate" circa il trattamento penale cui concretamente il consegnando sarà sottoposto (non rilevando invero il mero pericolo "astratto" di violazione dell'art. 3 CEDU) e, sulla base di esse - delle quali è tenuta a prendere atto senza pretendere garanzie di sorta su loro rispetto (Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, Ilie, Rv. 269211) -, ha motivatamente escluso il siffatto rischio. Alla luce dei dati esposti in motivazione, non emergono vizi qualificabili come violazione di legge, avendo la Corte di appello indicato le informazioni fornite dalle autorità rumene sul trattamento carcerario, tra le quali quella dello spazio disponibile al ricorrente di "almeno 3 mq.".2.2.0ccorre, da ultimo, evidenziare che, dalle indicazioni emergenti dal Piano di azione 2020-2025 presentato dalla Romania al Consiglio d'Europa, risultavano conseguite graduali migliorie strutturali degli istituti penitenziari. Non spetta a questa Corte verificare la tenuta logica di tale valutazione, non avendo, peraltro, il ricorrente allegato alcunché in relazione al trattamento penitenziario stabilito per Cseh e al rischio che lo stesso sia sottoposto a trattamenti disumani, per stabilire se il controllo effettuato in sede di merito possa condurre a, differenti esiti (in tal senso, espressamente Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, cit; Sez. 6, n. 11028 del 24/03/2022). 3. Quanto al secondo motivo, occorre evidenziare che la procedura di riconoscimento in Italia della sentenza emessa dallo Stato richiedente non può mai essere attivata su richiesta dell'interessato, poiché ciò avverrebbe in violazione di norme inderogabili, relative al rispetto della sovranità degli Stati (art. 10 Cost.). La decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo riconosce allo Stato di esecuzione la facoltà di rifiutare la consegna di tipo esecutivo del cittadino o del residente al fine di consentire l'esecuzione della pena detentiva nello Stato di esecuzione. E, in tale disciplina, si innestano le disposizioni della decisione quadro 2008/909/GAI, applicabili, nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, «all'esecuzione delle pene, nel caso in cui uno Stato membro si impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell'art. 4, paragrafo 6, della detta decisione quadro, o qualora, in virtù dell'art. 5, paragrafo 3, della stessa decisione quadro, abbia posto la condizione che la persona sia rinviata per scontare la pena nello Stato membro interessato, in modo da evitare l'impunità della persona in questione» (art. 25). E bene evidenziare che, al di fuori della suddetta ipotesi, la decisione quadro 2008/909/GAI richiede pur sempre il consenso dello Stato che ha emesso la sentenza da porre in esecuzione, non potendo lo Stato di esecuzione autonomamente "appropriarsi" del titolo straniero (cfr. art. 4, par. 5). Il sistema esecutivo, delineato dalla sopra indicata decisione-quadro del 2008, si fonda essenzialmente sul consenso dello Stato di condanna all'esecuzione in altro Stato dell'U.E. di una pena detentiva inflitta in base ad una sentenza di condanna emessa dalle sue autorità giudiziarie. Consenso - manifestato nell'invio del certificato - che presuppone il rispetto da parte dello Stato di esecuzione delle regole definite nella Decisione-quadro. Quindi è principio inderogabile, a tutela del principio di sovranità dello Stato di condanna, che lo Stato di esecuzione non possa dare alla sentenza straniera un'esecuzione diversa da quella concordata in via generale con lo strumento normativo della Decisione-quadro (Sez. 6, n. 47445 del 19/11/2019, Zarotti. Rv. 277565 — 02). Ai sensi dell'art. 12 del d. Igs. 161/2010, quindi, quando il Ministero della giustizia riceve da un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'esecuzione in Italia, una sentenza di condanna corredata dal certificato tradotto in lingua italiana, la trasmette senza ritardo al Presidente della Corte di appello competente ai sensi dell'art. 9. La trasmissione della sentenza di condanna può essere richiesta allo Stato di emissione anche dal Ministro della giustizia, purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 10. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca