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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 19500/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23816-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 2022 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI1193 CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : G A R R I F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 c 8 0 7 a c 3 9 6 e d c 4 d c 2 a d 7 c 2 4 a 1 3 d 3 f 8 5 b [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23816/2016 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1193/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19500/2022 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. già [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] S.p.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 1265/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/12/2015 R.G.N. 1913/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Palermo, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, e in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato la cartella di pagamento opposta e ha rideterminato la sanzione amministrativa dovuta dalla Fallea, per l’omessa registrazione di un lavoratore per due giorni di lavoro, nella misura minima prevista dall’art. 3, comma 3, d.l. 12/2002, conv. in l. 73/2002, nel testo ratione temporis applicabile.

2. La Corte territoriale ha giudicato nulla la notifica a [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di irrogazione della sanzione amministrativa.

Ha rilevato che l’avviso era stato consegnato a F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : G A R R I F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 c 8 0 7 a c 3 9 6 e d c 4 d c 2 a d 7 c 2 4 a 1 3 d 3 f 8 5 b [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23816/2016 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1193/2022 [OSCURATO:PERSONA], sorella di Carmela, residente nel [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19500/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 medesimo stabile, ma in un diverso appartamento e che l’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto eseguire la notifica ai sensi dell’art. 139, comma 3, cod. proc. civ., inviando una raccomandata informativa alla destinataria sulla avvenuta consegna dell’atto alla sorella non convivente, adempimento che era stato omesso.

3. La nullità della notifica dell’avviso di sanzione amministrativa rendeva ammissibile, secondo i giudici di appello, l’opposizione alla cartella di pagamento, quale primo atto giunto a conoscenza della destinataria che in quel momento ha potuto far valere le sue difese anche nel merito.

4. La sentenza impugnata ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal lavoratore e riportate nel verbale Inps, di aver iniziato a lavorare alle dipendenze della Fallea il 19.6.2003, consentissero di superare la presunzione relativa, di durata del rapporto di lavoro dall’inizio dell’anno 2003, prevista dall’art. 3, comma 3, d.l. 12/2002, conv. in l. 73/2002, nel testo ratione temporis applicabile.

5. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : G A R R I F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 c 8 0 7 a c 3 9 6 e d c 4 d c 2 a d 7 c 2 4 a 1 3 d 3 f 8 5 b [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23816/2016 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1193/2022 motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19500/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) non ha svolto difese.

Considerato che:

6. Preliminarmente, la parte controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione perché tardivamente notificato.

7. Si assume che la notifica sia stata eseguita il 19.12.206, dopo la scadenza del termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.; che la precedente richiesta di notifica del 14.10.2016 dovesse considerarsi non andata a buon fine per causa imputabile all’Agenzia ricorrente.

La notifica del 14.10.2016 era stata richiesta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: 1) presso la sede di “[OSCURATO:PERSONA] 16, Ribera (AG)”, chiusa da diversi anni per cessazione dell'attività; 2) presso la “[OSCURATO:PERSONA] 103 - Favara (AG)”, riferibile a soggetto diverso dalla controricorrente e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]; 3) presso “lo studio Avv. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 165, Palermo (PA)”, nonostante lo studio professionale fosse stato trasferito da qualche anno, come da tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : G A R R I F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 c 8 0 7 a c 3 9 6 e d c 4 d c 2 a d 7 c 2 4 a 1 3 d 3 f 8 5 b [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23816/2016 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1193/2022 di appartenenza.

Dopo la notifica del 14.10.2016 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19500/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 non andata a buon fine, il procedimento notificatorio non era stato riattivato nel termine di trenta giorni, pari alla metà del termine breve previsto per il ricorso in cassazione, secondo quanto stabilito dalle S.U., ma solo il 19.12.2016.

8. L’eccezione è fondata.

9. Della notifica del ricorso per cassazione è stato incaricato, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, l’ufficiale giudiziario che ha proceduto a mezzo del servizio postale.

L’Agenzia delle Entrate ha prodotto, in allegato al ricorso, la prova di avvio della notifica in data 14.10.2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] presso i seguenti indirizzi: presso la sede della ditta individuale in Ribera (AG), [OSCURATO:PERSONA] 16; presso la sede della ditta individuale in [OSCURATO:PERSONA] 103 - Favara (AG) e presso lo studio Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e domiciliatario, in [OSCURATO:PERSONA] 165, in Palermo.

10. L’agenzia non ha fornito prova della esecuzione della notifica presso la sede della ditta in n Ribera (AG), [OSCURATO:PERSONA]

16. Riguardo alla notifica presso la sede di [OSCURATO:PERSONA] 103 - Favara (AG), la Fallea ha contestato che si F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : G A R R I F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 c 8 0 7 a c 3 9 6 e d c 4 d c 2 a d 7 c 2 4 a 1 3 d 3 f 8 5 b [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23816/2016 trattasse di una sede della ditta di cui la stessa [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1193/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19500/2022 era titolare e nessuna prova di segno diverso è Data pubblicazione 16/06/2022 stata fornita dall’Agenzia.

Comunque, tale notifica risulta eseguita mediante deposito del plico presso l’ufficio postale per temporanea assenza del destinatario, ma non vi è prova che l’avviso di ricevimento della raccomandata inviata sia giunto a destinazione (v.

Cass. n. 16601 del 2019; n. 5077 del 2019).

11. La notifica alla Fallea presso il difensore domiciliatario è stata tentata presso l’indirizzo [OSCURATO:PERSONA] 165, in Palermo, da cui il difensore si era trasferito, con tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine.

È stata poi richiesta una nuova notifica in data 19.12.2016, presso l’indirizzo di via [OSCURATO:PERSONA] 57 in Palermo, che è andata a buon fine il 22.12.2016.

12. Ove anche si considerasse non imputabile all’Agenzia l’esito negativo della prima notifica (sul punto v.

Cass. n. 115 del 2022; S.U. n. 14594 del 2016; S.U. n. 3818 del 2009), dovrebbe comunque rilevarsi come il procedimento notificatorio iniziato il 14.10.2016 e non andato a buon fine sia F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : G A R R I F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 c 8 0 7 a c 3 9 6 e d c 4 d c 2 a d 7 c 2 4 a 1 3 d 3 f 8 5 b [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23816/2016 stato riattivato il 19.12.2016, dopo più di 30 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1193/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19500/2022 giorni dall’esito negativo.

Data pubblicazione 16/06/2022

13. Le S.U. di questa Corte (sentenza n. 14594 del 2016) hanno statuito che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art.325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

14. Nel caso in esame, la tardiva ripresa del procedimento notificatorio ha impedito la conservazione degli effetti collegati alla prima richiesta di notifica.

Deve quindi aversi riguardo solo alla seconda notifica del ricorso per cassazione, perfezionatasi per il notificante il 19.12.2016, quando ormai era decorso il termine di un anno, previsto dall’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., nella versione anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 69 del 2009, applicabile F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : G A R R I F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 c 8 0 7 a c 3 9 6 e d c 4 d c 2 a d 7 c 2 4 a 1 3 d 3 f 8 5 b [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23816/2016 ratione temporis (procedimento iniziato in primo [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1193/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19500/2022 grado nel 2005).

Data pubblicazione 16/06/2022

15. Dalla tardività della notifica deriva l’inammissibilità del ricorso per cassazione.

16. Al medesimo esito di inammissibilità del ricorso si arriverebbe, comunque, procedendo all’esame dei motivi di ricorso proposti.

17. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate ha dedotto la violazione dell’art. 139, comma 2, cod. proc. civ., dell’art. 7, l. n. 890 del 1992 e dell’art. 22, l. n. 689 del 1981, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

18. Premesso che, come accertato in fatto dalla sentenza d’appello, l’atto di irrogazione della sanzione è stato consegnato a [OSCURATO:PERSONA], sorella di Carmela, le cui abitazioni si trovano nello stesso stabile, si sostiene che la notifica mediante consegna a persona di famiglia, ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, postuli l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità tale da giustificare la presunzione di consegna dell’atto al destinatario e che tale modalità di notifica non presupponga l'ulteriore F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 c 8 0 7 a c 3 9 6 e d c 4 d c 2 a d 7 c 2 4 a 1 3 d 3 f 8 5 b [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23816/2016 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1193/2022 requisito della convivenza, non espressamente [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19500/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 menzionato dall'articolo 139 cit.

Da ciò consegue che la consegna dell'atto a persona di famiglia, specie se legata da vincoli di parentela, rende legittima la notifica ai sensi dell'articolo 139 cit. e che, nel caso di specie, vi era la peculiarità ulteriore della residenza delle due sorelle nello stesso stabile.

19. Il motivo è inammissibile in quanto non sono trascritti né depositati gli atti su cui le censure si fondano, in particolare, la relata di notifica dell’avviso di sanzione amministrativa.

20. Il motivo è, comunque, infondato poiché l’art. 139, comma 2, si riferisce all’ipotesi in cui il “destinatario non viene trovato” in uno dei luoghi indicati nel comma 1, in cui è stato ricercato (senza esito) e prevede la possibilità di consegna a “una persona di famiglia o addetta alla casa”.

L’equiparazione tra la “persona di famiglia” e quella “addetta alla casa” rende evidente, dal punto di vista letterale e logico, come costoro debbano trovarsi in uno dei luoghi in cui avrebbe dovuto trovarsi il destinatario, cioè “la casa di abitazione” del medesimo oppure i luoghi in cui lo F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : G A R R I F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 c 8 0 7 a c 3 9 6 e d c 4 d c 2 a d 7 c 2 4 a 1 3 d 3 f 8 5 b [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23816/2016 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1193/2022 stesso “ha l’ufficio o esercita l’industria o il [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19500/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 commercio”.

21. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, compresa quella richiamata dalla ricorrente, che ha sì precisato come, ai fini dell’art. 139 cod. proc. civ., non sia necessario il requisito della convivenza della persona di famiglia consegnataria, ma ciò sul presupposto che la consegna sia effettuata a persona di famiglia che si trovi presso l’abitazione del destinatario.

22. La presunzione posta dall’art. 139 cit. poggia, infatti, sul rilievo che l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità renda ragionevolmente plausibile che la "persona di famiglia", che si trovi in casa del destinatario (a prescindere da un rapporto di convivenza) e che in ragione di tale presenza abbia ricevuto la notifica, consegnerà l'atto al destinatario stesso.

23. Nella fattispecie oggetto di causa, secondo quanto accertato dalla Corte d’appello, la consegna è stata eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nell’androne dello stabile comune (“nel vano di ingresso comune a tutti e tre gli appartamenti”), non quindi nella casa della destinataria Carmela.

Difettano, di conseguenza, le condizioni per F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 c 8 0 7 a c 3 9 6 e d c 4 d c 2 a d 7 c 2 4 a 1 3 d 3 f 8 5 b [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23816/2016 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1193/2022 l’operare della disciplina di cui al citato art. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19500/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 139 cod. proc. civ.

24. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, d.l. 12/2002, conv. in l. 73/2002, nel testo ratione temporis vigente (anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 36 bis, d.l. 223 del 2006, conv. in l. 248 del 2006), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

25. Si afferma che, ai fini della sanzione di cui all'art. 3, comma 3 cit., è sufficiente l’accertamento dell'esecuzione della prestazione lavorativa da parte di un soggetto che non risulti dalle scritture obbligatorie; che è onere del datore di lavoro provare l’effettiva durata della prestazione lavorativa, per evitare che l’entità della sanzione sia determinata ex lege, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di accertamento (la norma pone una presunzione relativa di assunzione del lavoratore irregolare il primo giorno dell’anno in cui è avvenuto l’accertamento).

26. Si censura la sentenza d’appello per aver ritenuto adeguatamente assolto l’onere incombente sul datore di lavoro in base alle dichiarazioni F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 c 8 0 7 a c 3 9 6 e d c 4 d c 2 a d 7 c 2 4 a 1 3 d 3 f 8 5 b [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23816/2016 rese del lavoratore irregolare, giudicate [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1193/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19500/2022 sufficienti a superare la citata presunzione Data pubblicazione 16/06/2022 relativa, in contrasto con l’orientamento espresso sul punto dalla S.C. (v.

Cass. n. 14246 del 2015; n. 1960 del 2012).

27. Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto la Corte d’appello ha svolto una valutazione del materiale probatorio, giudicando credibili le dichiarazioni rese dal lavoratore in sede ispettiva e, sulla base di ciò, superabile la presunzione relativa posta dalla legge.

28. Non vi è spazio per configurare una erronea interpretazione o applicazione delle norme invocate e le censure mosse investono unicamente la valutazione compiuta dalla Corte di merito, al di là del perimetro di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (v.

Cass.

S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014).

29. Le considerazioni svolte conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

30. Le spese di lite nei confronti della Fallea seguono il criterio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Non si provvede sulle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che non ha svolto difese.

F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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31. Si dà atto della sussistenza dei presupposti [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19500/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23816-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 2022 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI1193 CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : G A R R I F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c 8 0 7 a c 3 9 6 e d c 4 d c 2 a d 7 c 2 4 a 1 3 d 3 f 8 5 b [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23816/2016 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1193/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19500/2022 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. già [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] S.p.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 1265/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/12/2015 R.G.N. 1913/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Palermo, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, e in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato la cartella di pagamento opposta e ha rideterminato la sanzione amministrativa dovuta dalla Fallea, per l’omessa registrazione di un lavoratore per due giorni di lavoro, nella misura minima prevista dall’art. 3, comma 3, d.l. 12/2002, conv. in l. 73/2002, nel testo ratione temporis applicabile. 2. La Corte territoriale ha giudicato nulla la notifica a [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di irrogazione della sanzione amministrativa. Ha rilevato che l’avviso era stato consegnato a F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : G A R R I F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c 8 0 7 a c 3 9 6 e d c 4 d c 2 a d 7 c 2 4 a 1 3 d 3 f 8 5 b [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23816/2016 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1193/2022 [OSCURATO:PERSONA], sorella di Carmela, residente nel [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19500/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 medesimo stabile, ma in un diverso appartamento e che l’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto eseguire la notifica ai sensi dell’art. 139, comma 3, cod. proc. civ., inviando una raccomandata informativa alla destinataria sulla avvenuta consegna dell’atto alla sorella non convivente, adempimento che era stato omesso. 3. La nullità della notifica dell’avviso di sanzione amministrativa rendeva ammissibile, secondo i giudici di appello, l’opposizione alla cartella di pagamento, quale primo atto giunto a conoscenza della destinataria che in quel momento ha potuto far valere le sue difese anche nel merito. 4. La sentenza impugnata ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal lavoratore e riportate nel verbale Inps, di aver iniziato a lavorare alle dipendenze della Fallea il 19.6.2003, consentissero di superare la presunzione relativa, di durata del rapporto di lavoro dall’inizio dell’anno 2003, prevista dall’art. 3, comma 3, d.l. 12/2002, conv. in l. 73/2002, nel testo ratione temporis applicabile. 5. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : G A R R I F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c 8 0 7 a c 3 9 6 e d c 4 d c 2 a d 7 c 2 4 a 1 3 d 3 f 8 5 b [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23816/2016 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1193/2022 motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19500/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) non ha svolto difese. Considerato che: 6. Preliminarmente, la parte controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione perché tardivamente notificato. 7. Si assume che la notifica sia stata eseguita il 19.12.206, dopo la scadenza del termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.; che la precedente richiesta di notifica del 14.10.2016 dovesse considerarsi non andata a buon fine per causa imputabile all’Agenzia ricorrente. La notifica del 14.10.2016 era stata richiesta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: 1) presso la sede di “[OSCURATO:PERSONA] 16, Ribera (AG)”, chiusa da diversi anni per cessazione dell'attività; 2) presso la “[OSCURATO:PERSONA] 103 - Favara (AG)”, riferibile a soggetto diverso dalla controricorrente e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]; 3) presso “lo studio Avv. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 165, Palermo (PA)”, nonostante lo studio professionale fosse stato trasferito da qualche anno, come da tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : G A R R I F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c 8 0 7 a c 3 9 6 e d c 4 d c 2 a d 7 c 2 4 a 1 3 d 3 f 8 5 b [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23816/2016 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1193/2022 di appartenenza. Dopo la notifica del 14.10.2016 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19500/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 non andata a buon fine, il procedimento notificatorio non era stato riattivato nel termine di trenta giorni, pari alla metà del termine breve previsto per il ricorso in cassazione, secondo quanto stabilito dalle S.U., ma solo il 19.12.2016. 8. L’eccezione è fondata. 9. Della notifica del ricorso per cassazione è stato incaricato, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, l’ufficiale giudiziario che ha proceduto a mezzo del servizio postale. L’Agenzia delle Entrate ha prodotto, in allegato al ricorso, la prova di avvio della notifica in data 14.10.2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] presso i seguenti indirizzi: presso la sede della ditta individuale in Ribera (AG), [OSCURATO:PERSONA] 16; presso la sede della ditta individuale in [OSCURATO:PERSONA] 103 - Favara (AG) e presso lo studio Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e domiciliatario, in [OSCURATO:PERSONA] 165, in Palermo. 10. L’agenzia non ha fornito prova della esecuzione della notifica presso la sede della ditta in n Ribera (AG), [OSCURATO:PERSONA] 16. Riguardo alla notifica presso la sede di [OSCURATO:PERSONA] 103 - Favara (AG), la Fallea ha contestato che si F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : G A R R I F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c 8 0 7 a c 3 9 6 e d c 4 d c 2 a d 7 c 2 4 a 1 3 d 3 f 8 5 b [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23816/2016 trattasse di una sede della ditta di cui la stessa [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1193/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19500/2022 era titolare e nessuna prova di segno diverso è Data pubblicazione 16/06/2022 stata fornita dall’Agenzia. Comunque, tale notifica risulta eseguita mediante deposito del plico presso l’ufficio postale per temporanea assenza del destinatario, ma non vi è prova che l’avviso di ricevimento della raccomandata inviata sia giunto a destinazione (v. Cass. n. 16601 del 2019; n. 5077 del 2019). 11. La notifica alla Fallea presso il difensore domiciliatario è stata tentata presso l’indirizzo [OSCURATO:PERSONA] 165, in Palermo, da cui il difensore si era trasferito, con tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine. È stata poi richiesta una nuova notifica in data 19.12.2016, presso l’indirizzo di via [OSCURATO:PERSONA] 57 in Palermo, che è andata a buon fine il 22.12.2016. 12. Ove anche si considerasse non imputabile all’Agenzia l’esito negativo della prima notifica (sul punto v. Cass. n. 115 del 2022; S.U. n. 14594 del 2016; S.U. n. 3818 del 2009), dovrebbe comunque rilevarsi come il procedimento notificatorio iniziato il 14.10.2016 e non andato a buon fine sia F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : G A R R I F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c 8 0 7 a c 3 9 6 e d c 4 d c 2 a d 7 c 2 4 a 1 3 d 3 f 8 5 b [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23816/2016 stato riattivato il 19.12.2016, dopo più di 30 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1193/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19500/2022 giorni dall’esito negativo. Data pubblicazione 16/06/2022 13. Le S.U. di questa Corte (sentenza n. 14594 del 2016) hanno statuito che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art.325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. 14. Nel caso in esame, la tardiva ripresa del procedimento notificatorio ha impedito la conservazione degli effetti collegati alla prima richiesta di notifica. Deve quindi aversi riguardo solo alla seconda notifica del ricorso per cassazione, perfezionatasi per il notificante il 19.12.2016, quando ormai era decorso il termine di un anno, previsto dall’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., nella versione anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 69 del 2009, applicabile F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : G A R R I F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c 8 0 7 a c 3 9 6 e d c 4 d c 2 a d 7 c 2 4 a 1 3 d 3 f 8 5 b [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23816/2016 ratione temporis (procedimento iniziato in primo [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1193/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19500/2022 grado nel 2005). Data pubblicazione 16/06/2022 15. Dalla tardività della notifica deriva l’inammissibilità del ricorso per cassazione. 16. Al medesimo esito di inammissibilità del ricorso si arriverebbe, comunque, procedendo all’esame dei motivi di ricorso proposti. 17. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate ha dedotto la violazione dell’art. 139, comma 2, cod. proc. civ., dell’art. 7, l. n. 890 del 1992 e dell’art. 22, l. n. 689 del 1981, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. 18. Premesso che, come accertato in fatto dalla sentenza d’appello, l’atto di irrogazione della sanzione è stato consegnato a [OSCURATO:PERSONA], sorella di Carmela, le cui abitazioni si trovano nello stesso stabile, si sostiene che la notifica mediante consegna a persona di famiglia, ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, postuli l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità tale da giustificare la presunzione di consegna dell’atto al destinatario e che tale modalità di notifica non presupponga l'ulteriore F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : G A R R I F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c 8 0 7 a c 3 9 6 e d c 4 d c 2 a d 7 c 2 4 a 1 3 d 3 f 8 5 b [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23816/2016 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1193/2022 requisito della convivenza, non espressamente [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19500/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 menzionato dall'articolo 139 cit. Da ciò consegue che la consegna dell'atto a persona di famiglia, specie se legata da vincoli di parentela, rende legittima la notifica ai sensi dell'articolo 139 cit. e che, nel caso di specie, vi era la peculiarità ulteriore della residenza delle due sorelle nello stesso stabile. 19. Il motivo è inammissibile in quanto non sono trascritti né depositati gli atti su cui le censure si fondano, in particolare, la relata di notifica dell’avviso di sanzione amministrativa. 20. Il motivo è, comunque, infondato poiché l’art. 139, comma 2, si riferisce all’ipotesi in cui il “destinatario non viene trovato” in uno dei luoghi indicati nel comma 1, in cui è stato ricercato (senza esito) e prevede la possibilità di consegna a “una persona di famiglia o addetta alla casa”. L’equiparazione tra la “persona di famiglia” e quella “addetta alla casa” rende evidente, dal punto di vista letterale e logico, come costoro debbano trovarsi in uno dei luoghi in cui avrebbe dovuto trovarsi il destinatario, cioè “la casa di abitazione” del medesimo oppure i luoghi in cui lo F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : G A R R I F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c 8 0 7 a c 3 9 6 e d c 4 d c 2 a d 7 c 2 4 a 1 3 d 3 f 8 5 b [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23816/2016 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1193/2022 stesso “ha l’ufficio o esercita l’industria o il [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19500/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 commercio”. 21. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, compresa quella richiamata dalla ricorrente, che ha sì precisato come, ai fini dell’art. 139 cod. proc. civ., non sia necessario il requisito della convivenza della persona di famiglia consegnataria, ma ciò sul presupposto che la consegna sia effettuata a persona di famiglia che si trovi presso l’abitazione del destinatario. 22. La presunzione posta dall’art. 139 cit. poggia, infatti, sul rilievo che l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità renda ragionevolmente plausibile che la "persona di famiglia", che si trovi in casa del destinatario (a prescindere da un rapporto di convivenza) e che in ragione di tale presenza abbia ricevuto la notifica, consegnerà l'atto al destinatario stesso. 23. Nella fattispecie oggetto di causa, secondo quanto accertato dalla Corte d’appello, la consegna è stata eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nell’androne dello stabile comune (“nel vano di ingresso comune a tutti e tre gli appartamenti”), non quindi nella casa della destinataria Carmela. Difettano, di conseguenza, le condizioni per F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : G A R R I F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c 8 0 7 a c 3 9 6 e d c 4 d c 2 a d 7 c 2 4 a 1 3 d 3 f 8 5 b [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23816/2016 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1193/2022 l’operare della disciplina di cui al citato art. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19500/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 139 cod. proc. civ. 24. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, d.l. 12/2002, conv. in l. 73/2002, nel testo ratione temporis vigente (anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 36 bis, d.l. 223 del 2006, conv. in l. 248 del 2006), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. 25. Si afferma che, ai fini della sanzione di cui all'art. 3, comma 3 cit., è sufficiente l’accertamento dell'esecuzione della prestazione lavorativa da parte di un soggetto che non risulti dalle scritture obbligatorie; che è onere del datore di lavoro provare l’effettiva durata della prestazione lavorativa, per evitare che l’entità della sanzione sia determinata ex lege, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di accertamento (la norma pone una presunzione relativa di assunzione del lavoratore irregolare il primo giorno dell’anno in cui è avvenuto l’accertamento). 26. Si censura la sentenza d’appello per aver ritenuto adeguatamente assolto l’onere incombente sul datore di lavoro in base alle dichiarazioni F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : G A R R I F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c 8 0 7 a c 3 9 6 e d c 4 d c 2 a d 7 c 2 4 a 1 3 d 3 f 8 5 b [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23816/2016 rese del lavoratore irregolare, giudicate [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1193/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19500/2022 sufficienti a superare la citata presunzione Data pubblicazione 16/06/2022 relativa, in contrasto con l’orientamento espresso sul punto dalla S.C. (v. Cass. n. 14246 del 2015; n. 1960 del 2012). 27. Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto la Corte d’appello ha svolto una valutazione del materiale probatorio, giudicando credibili le dichiarazioni rese dal lavoratore in sede ispettiva e, sulla base di ciò, superabile la presunzione relativa posta dalla legge. 28. Non vi è spazio per configurare una erronea interpretazione o applicazione delle norme invocate e le censure mosse investono unicamente la valutazione compiuta dalla Corte di merito, al di là del perimetro di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (v. Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014). 29. Le considerazioni svolte conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. 30. Le spese di lite nei confronti della Fallea seguono il criterio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Non si provvede sulle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che non ha svolto difese. F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : G A R R I F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c 8 0 7 a c 3 9 6 e d c 4 d c 2 a d 7 c 2 4 a 1 3 d 3 f 8 5 b [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23816/2016 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1193/2022 31. Si dà atto della sussistenza dei presupposti [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19500/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t
Sentenza Cassazione n. 19500/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris