CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19014/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Bari il 12 ottobre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, cón la quale il Tribunale di Foggia il 3 marzo 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di guida senza patente, essendo recidivo, fatto commesso 1'11 aprile 2017. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e carenza e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, sotto il primo profilo, censura la mancata assoluzione dell'imputato, quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Sotto ulteriore angolo prospettico, denuncia la violazione dell'art. 133 cod. pen., per essere il trattamento sanzionatorio eccessivamente severo. Il ricorso è manifestamente infondato. Esso trascura, infatti, che la Corte territoriale ha già disatteso, con motivazione non incongrua né illogica, le stesse questioni, che vengono meramente reiterate dal ricorrente senza confrontarsi con gli argomenti svolti dai Giudici di merito nella doppia conforme. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza dì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm