CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00090/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 del GIP TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG r\/- [OSCURATO:PERSONA] 1.11 G.i.p. del Tribunale di Teramo il 16 dicembre 2020 ha applicato ex art.444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica (art. 186, comma 2, lett. b, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285: tasso alcolemico pari a 1,05 grammi / litro alla prima prova e 1,08 g. / I. alla seconda), fatto commesso il 14 dicembre 2019, in ora notturna, pena sostituita con lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità; inoltre ha sospeso la patente di guida per la durata di un anno. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con cui denunzia violazione di legge (entrambi i motivi), anche sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo, e vizio di motivazione, che sarebbe contraddittoria ed illogica (il primo motivo). 2.1. Con il primo motivo lamenta difetto assoluto di motivazione della sentenza, nella parte in cui ha disposto la sospensione della patente di guida nella misura di un anno, pari al massimo edittale in relazione alla fattispecie contestata, senza alcuna motivazione al riguardo; oltre che mancante, la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria, in quanto in contrasto logico con la sanzione penale, che è stata determinata in misura prossima al minimo edittale. Si segnala al riguardo la non gravità della condotta, essendo, tra l'altro, il tasso alcolemico ricompreso nella parte bassa della fattispecie incriminatrice. Si richiama giurisprudenza di legittimità ritenuta pertinente. 2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 186, comma 9-bis, del d. Igs. n. 285 del :1992, per non avere il ricorrente sospeso l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida sino alla verifica sull'esito dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità contestualmente disposto, sospensione che è necessaria, come puntualizzato da plurimi, anche recenti, precedenti di legittimità che si richiamano. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 7 luglio 2021 ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata per la rideternninazione della durata della sanzione amministrativa accessoria e contestuale sospensione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, sotto entrambi i profili dedotti.2. In primo luogo, si osserva che l'art. 186, comma 2, lett. b), seconda parte, del codice della strada prevede che «All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrava accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno». Secondo la giurisprudenza di legittimità «Il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui è sufficiente la motivazione implicita. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della sospensione di due anni corredata in parte motiva dal semplice richiamo alla congruità della sanzione conseguita ad un fatto oggettivamente grave, quale l'omicidio colposo di un pedone)» (Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738-01; nello stesso senso, Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470-01; Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani F, Rv. 210395-01) e «In tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla durata della sanzione accessoria, avendo il giudice ritenuto "equa" la durata della sospensione nella misura massima facendo generico riferimento alle modalità, non descritte, di realizzazione della condotta)» (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279635-02). Ebbene, ciò rammentato, si prende atto che la sentenza impugnata, alle pp. 2-3, ha applicato la misura massima prevista per la sospensione della patente di guida senza alcuna giustificazione, quasi si tratti di un effetto automatico della decisione: il che, però, non è (non senza potersi trascurare che il giudice ha ritenuto congrua la pena proposta dalle parti in misura prossima al minimo edittale minima previsto nel caso di specie). Donde l'accoglimento del primo motivo. 3. Anche il secondo motivo di ricorso, come si è anticipato, è fondato. Infatti, costituisce affermazione costante della giurisprudenza di legittimità quella secondo cui «In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida» (Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv. 271040-01; nello stesso senso Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, P.G. in proc. Ferrarini, Rv. 272531-01; Sez. Sez. 4, n. 48654 del 12/11/2019, Gasparini, Rv. 277903-01). Si tratta (come opportunamente precisato da Sez. 4, n. 24385 del 247/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], non mass., sub n. 1 del "considerato in diritto") di un «approdo, che è stato riconosciuto indispensabile per coordinare il momento esecutivo della statuizione penale con i tempi di espletamento del servizio sostitutivo e dello svolgimento del sub procedimento teso a certificare l'effetto estintivo della pena e quello novativo della sanzione amministrativa accessoria, appare imposto dalla stessa lettera della norma in esame (comma 9 bis dell'art.186) la quale prevede che, in ipotesi di trasgressione agli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice procede al ripristino della pena sostituita e della sanzione amministrativa accessoria, il che presuppone ovviamente che la stessa non sia stata ancora eseguita (Sez. IV, 8.2.2018, PG in proc. Ferrarini, Rv. 272531)». 4.Consegue, di necessità, la statuizione in dispositivo. 5. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della mancata sospensione dell'esecuzione della stessa e rinvia al Tribunale di Teramo per nuovo giudizio