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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40141/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della decisione di primo grado ha dichiarato non punibile Galati RandP Giuseppa per la particolare tenuità del fatto (reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.

I. 638/1983, omissione dei versamenti all'INPS per complessivi € 10.386,54, anno 2013).

2. Ricorre per cassazione l'imputata, con unico motivo di ricorso: vizio di motivazione e violazione di legge, motivazione apparente ed illogica per aver ritenuto sussistente l'elemento materiale del reato contestato solo per i mod.

" D.M. 10 senza la prova del pagamento delle retribuzioni ai dipendénti interessati.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, e per la sua genericità.

Il ricorrente contesta la sussistenza dell'effettivo pagamento delle retribuzioni ai dipendenti.

Sulla responsabilità del ricorrente la decisione impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in .doppia *conforme) risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando che la prova del credito risulta dai mod.

DM 10, e dal fatto che i lavoratori interessati hanno continuato nel 'a regolare prestazione lavorativa, applicando correttamente la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione: "In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, gli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale (cosiddetti modelli DM 10), hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi" (Sez. 3, n. 37145 del 10/04/2013 - dep. 10/09/2013, Deiana e altro, Rv. 25695701).

Sul punto, del resto, il ricorso è generico ed in fatto.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1709/2021 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della decisione di primo grado ha dichiarato non punibile Galati RandP Giuseppa per la particolare tenuità del fatto (reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, d. I. 638/1983, omissione dei versamenti all'INPS per complessivi € 10.386,54, anno 2013). 2. Ricorre per cassazione l'imputata, con unico motivo di ricorso: vizio di motivazione e violazione di legge, motivazione apparente ed illogica per aver ritenuto sussistente l'elemento materiale del reato contestato solo per i mod. " D.M. 10 senza la prova del pagamento delle retribuzioni ai dipendénti interessati. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, e per la sua genericità. Il ricorrente contesta la sussistenza dell'effettivo pagamento delle retribuzioni ai dipendenti. Sulla responsabilità del ricorrente la decisione impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in .doppia *conforme) risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando che la prova del credito risulta dai mod. DM 10, e dal fatto che i lavoratori interessati hanno continuato nel 'a regolare prestazione lavorativa, applicando correttamente la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione: "In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, gli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale (cosiddetti modelli DM 10), hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi" (Sez. 3, n. 37145 del 10/04/2013 - dep. 10/09/2013, Deiana e altro, Rv. 25695701). Sul punto, del resto, il ricorso è generico ed in fatto. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1709/2021 Il Consigliere estensore Il P