CassazionesentenzaSezione UDecisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 11454/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mtn tA ORDINANZA sul ricorso 15700-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del titolare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'ANNA E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 6130/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, voglia rigettare il ricorso e conseguentemente dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario. Rilevato che: la ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del titolare [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, diretto ad ottenere la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario - «con ogni conseguenza di legge tra cui la inammissibilità della ordinanza provvisoria di rilascio del 26 agosto 2020 emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c. dal giudice ordinario privo di giurisdizione» - in relazione alla causa avente NRG 6136/2020 pendente dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V., promossa dall'[OSCURATO:PERSONA]Anna e [OSCURATO:PERSONA] di Caserta nei confronti dell'attuale ricorrente con atto di intimazione di sfratto per finita locazione; in particolare l'intimante con tale atto espose che: a) aveva concesso in locazione a [OSCURATO:PERSONA] un locale commerciale sito al piano seminterrato dell'edificio F della predetta [OSCURATO:PERSONA], in Caserta, alla via Tescione, per la durata di anni sei, giusta deliberazione n. 651 del 24/09/2001, con decorrenza 1/08/2001 sino al 31/07/2007, per il solo uso di "ristoro pubblico"; b) con successiva Ric. 2021 n. 15700 sez. SU - ud. 25-01-2022 -2- deliberazione del 31/07/2007, il contratto era stato rinnovato, per ulteriori sei anni; c) in prossimità della scadenza il Palombi aveva chiesto il rinnovo, per altri sei anni, del contratto, evidenziando che nei termini non era intervenuta alcuna disdetta; d) il Direttore generale aveva rinviato per le successive incombenze al Direttore amministrativo che, riscontrata la difformità alle prescrizioni di legge, aveva ritenuto di non procedere alla redazione di ulteriore deliberazione per la concessione del locale ma di adottare atti in materia esclusivamente per procedure ad evidenza pubblica; e) con nota protocollo n. 3761 del 4704/2013, l'intimante aveva comunicato al Palombi l'impossibilità per l'ente di procedere al rinnovo del contratto di locazione stipulato in data 1/08/2007 perché il servizio bar ristoro doveva essere oggetto di gara ad evidenza pubblica ai sensi del d.lgs. 163/2006; f) nonostante í ripetuti solleciti, la parte conduttrice non aveva provveduto a rilasciare l'immobile entro il [OSCURATO:DATA_NASCITA], data di scadenza del contratto, per cui la locatrice aveva intrapreso giudizio di intimazione di sfratto per finita locazione, conclusosi con sentenza n. 1641/2015 del Tribunale di S. Maria C.V., con cui era stata rigettata la domanda di risoluzione per finita locazione del contratto tra le parti, in assenza di valida disdetta anteriore alla scadenza del 31/07/2013; g) alla luce del rinnovo del contratto dichiarato dal Tribunale già menzionato, il legale rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA], in persona della [OSCURATO:PERSONA], con nota recapitata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva provveduto ad inviare al Palombi, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta, la volontà di disdetta del contratto di locazione ai sensi dell'art. 28 della I. 392/78 invitando il conduttore a lasciare, entro il 31/07/2019, i locali liberi e vuoti da persone e/o cose; h) il locale era ancora occupato dal Palombi; tutto ciò premesso l'[OSCURATO:PERSONA], con atto consegnato per la notifica in data 17/06/2020 all'Ufficiale giudiziario, aveva intimato al Palombi, in proprio e nella Ric. 2021 n. 15700 sez. SU - ud. 25-01-2022 -3- predetta qualità, lo sfratto per finita locazione e lo aveva nel contempo citato dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V. per sentir convalidare lo sfratto e per l'effetto sentir ordinare il rilascio dell'immobile sopra indicato, con fissazione della data di esecuzione e, in caso di opposizione, pronunciare ordinanza di rilascio ai sensi dell'art, 665 c.p.c.; si costituì l'intimato opponendosi alla convalida e concludendo per l'emissione dei seguenti provvedimenti: 1) accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'azione di sfratto per finita locazione ex art. 657 c.p.c. per intervenuto giudicato interno conseguente alla sentenza di merito n. 1641/2015 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. e rigettarsi l'avversa richiesta di convalida dello sfratto per finita locazione e di ordinanza provvisoria di rilascio della ditta [OSCURATO:PERSONA]; 2) accertarsi e dichiararsi il diritto della predetta ditta a detenere i locali adibiti a bar ristoro all'interno dell'[OSCURATO:PERSONA] non essendo stata offerta dalla ricorrente il pagamento dell'indennità di avviamento commerciale ex art. 34, primo comma, I. 392/1978, con condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] a pagare, in favore della parte resistente, l'indennità ordinaria nella misura di euro 18.000,00, oltre interessi ed accessori; 3) accertarsi e dichiararsi il diritto della ditta [OSCURATO:PERSONA] a ricevere in pagamento l'ulteriore somma di euro 18.000,00, a titolo di indennità suppletiva ex art. 34, secondo comma, I. 392/1978, con condanna della ricorrente al pagamento di siffatta indennità ulteriore condizionata alla destinazione dei locali detenuti dalla ditta Palombi alla medesima attività svolta dal precedente conduttore; 4) accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'[OSCURATO:PERSONA] in ordine all'illecita collocazione dal 12 maggio 2016 dei distributori automatici di bevande, snack, caffè, sui diversi piani del presidio ospedaliero con funzionamento continuo ed ininterrotto in ogni ora del giorno, compreso l'orario di apertura e funzionamento del Ric. 2021 n. 15700 sez. SU - ud. 25-01-2022 -4- [OSCURATO:PERSONA], con inevitabile riduzione di corrispettivi da parte della ditta Palombi dal 12 maggio 2016 all'attualità e, conseguentemente, condannarsi la ricorrente al pagamento, a titolo di danni per mancato guadagno, in favore della resistente, di euro 500.000,00, ovvero di quella maggiore e/o minore somma risultante in corso di causa, anche a mezzo c.t.u., nonché dell'ulteriore somma a titolo di indennità per miglioramenti e addizioni eseguite all'interno dei locali, da determinarsi in corso di causa; 5) emettersi sentenza di condanna generica ex art. 278 c.p.c.; 6) in via meramente subordinata, in caso di convalida, fissarsi il termine di sei mesi per l'esecuzione del rilascio dei locali; 7) con vittoria di spese di lite; il Tribunale adito convalidò lo sfratto con ordinanza del 26/08/2020 e, disposto il mutamento del rito, fissò l'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. assegnando alle parti termine per l'integrazione degli atti introduttivi; con la memoria integrativa l'attuale ricorrente eccepì, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, sussistendo, a suo avviso, la giurisdizione del G.A. e chiese, conseguentemente, di revocare l'ordinanza provvisoria di rilascio emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c.; in caso di esecuzione di detta ordinanza, chiese la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ditta intimata per effetto della cessazione della sua attività presso i locali dell'intimante; in subordine, chiese dichiararsi l'inammissibilità dell'azione di sfratto per finita locazione per intervenuto giudicato "interno" conseguente alla sentenza n. 1641/2015 del Tribunale di S. Maria C.V. e la revoca dell'ordinanza di rilascio; in subordine rispetto all'eccepito difetto di giurisdizione sulla domanda di finita locazione e nel caso in ritenuta sussistenza della fattispecie locativa, l'odierna ricorrente chiese accertarsi e dichiararsi: a) il diritto della ditta [OSCURATO:PERSONA] a detenere i locali adibiti a bar ristoro all'interno della predetta Azienda, non essendo stato offerto da Ric. 2021 n. 15700 sez. SU - ud. 25-01-2022 -5- quest'ultima il pagamento dell'indennità di avviamento commerciale ex art. 34, primo comma, I. 392/78, con condanna della predetta a corrispondere tale indennità; b) accertarsi il diritto della predetta ditta a ricevere un'ulteriore somma a titolo di indennità suppletiva ex art. 34, secondo comma, I. 392/78, con condanna dell'Azienda al pagamento di siffatta indennità ulteriore condizionata alla destinazione dei locali in questione allo svolgimento della medesima attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; c) previa separazione della domanda principale dell'Azienda - in ordine alla quale sussisteva la giurisdizione del GA - dalle domande di danni di pagamento proposte dalla ditta - per le quali riteneva sussistesse la giurisdizione del G.O. - accertarsi e dichiararsi la "responsabilità relazionale", ovvero in subordine ex art. 2043 c.c., dell'[OSCURATO:PERSONA] per la violazione del dovere di correttezza dell'azione amministrativa per l'illecita collocazione dal 12 maggio 2016 di distributori automatici di bevande, snack, caffè sui diversi piani del presidio ospedaliero, con inevitabile riduzione dei corrispettivi da parte della ditta resistente dal 12 maggio 2016 all'attualità; d) conseguentemente accertarsi e dichiararsi il diritto della ditta Palombi al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal 12 maggio al 2016 anche per mancato guadagno, con condanna dell'Azienda ricorrente alla somma di euro 554.645,00 ovvero a quella maggiore o minore risultante in corso di causa anche a mezzo di c.t.u.; e) accertarsi e dichiararsi il diritto della ditta Palombi al pagamento in suo favore delle somme ad essa dovute per miglioramenti e addizioni eseguite all'interno del locale in questione; f) emettersi sentenza di condanna generica ex art. 278 c.p.c.; l'[OSCURATO:PERSONA] pose in esecuzione l'ordinanza ex art. 665 c.p.c. notificando all'attuale ricorrente in data 31/05/2021 atto di precetto per rilascio; Ric. 2021 n. 15700 sez. SU - ud. 25-01-2022 -6- il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], premesso quanto sopra riportato, nel proposto ricorso per regolamento di giurisdizione ha sostenuto che sussiste il difetto di giurisdizione del G.O. in ordine alla domanda di finita locazione avanzata nel giudizio 62136/21 sul rilievo che queste S.U. avrebbero affermato, a suo parere, che «i/ contratto posto in essere tra una ASL e la società privata per la gestione del Bar all'interno dei locali della struttura pubblica deve essere inteso come concessione, anziché locazione, così che sui loro rapporti privatistici prevalgano quelli pubblicistici»; ad avviso dell'attuale ricorrente, «ogni volta che la vertenza attiene all'espletamento di una funzione amministrativistica o ha ad oggetto un bene pubblico, anche se il rapporto alla base della lite è regolato dal codice civile, la giurisdizione a decidere sull[a] stess[a] spetterà al giudice amministrativo» e il rapporto deve «essere inquadrato nella cornice concettuale delle concessioni amministrative e non del rapporto di locazione, ciò a prescindere dalla diversa connotazione che le parti hanno ritenuto di dare al rapporto medesimo»; l'[OSCURATO:PERSONA]Anna e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso e la declaratoria della giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA]; entrambe le parti hanno depositato memorie; considerato che: va anzitutto disattesa l'eccezione di tardività della proposizione del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposta dal controricorrente atteso che il regolamento in questione è esperibile, finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado e nella specie non si è verificata alcuna preclusione, posto che, nel procedimento di convalida di sfratto di cui agli artt. 657 e sgg. c.p.c., i provvedimenti resi dal giudice nella fase preliminare, in quanto aventi carattere provvisorio, non integrano decisione nel merito e, pertanto, non Ric. 2021 n. 15700 sez. SU - ud. 25-01-2022 -7- ostano alla proponibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione di cui all'art. 41 c.p.c. (Cass., sez. un., 8/03/1988, n. 2335; Cass. 18/12/1985, n. 6448; v., in tema di provvedimenti cautelari in corso di causa, Cass., sez. un., ord., 30/03/2021, n. 8774); né peraltro la circostanza che soltanto nella memoria integrativa successiva all'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio l'attuale ricorrente abbia eccepito per la prima volta il difetto di giurisdizione ed abbia poi notificato il ricorso ex art. 42 c.p.c. soltanto a seguito della notifica del titolo esecutivo e del pedissequo atto di precetto per il rilascio dell'importa comporta acquiescenza in punto di giurisdizione, contrariamente a quanto sostenuto dall'Azienda ospedaliera; neppure costituisce motivo di inammissibilità del proposto regolamento la mancata articolazione di specifici motivi atteso che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di queste Sezioni Unite, l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non è un mezzo di impugnazione, ma solo uno strumento apprestato per dirimere in via preventiva ogni contrasto, anche solo potenziale, circa l'esistenza del potere giurisdizionale del giudice adito; pertanto, il ricorrente non ha l'onere di indicare quale sia, a suo avviso, il giudice nella cui sfera giurisdizionale rientri la controversia e neppure di enunciare i motivi che sorreggono la sua richiesta, essendo sufficiente la sola esposizione dei fatti di causa rilevanti per la decisione (Cass., sez. un., ord., 20/04/2005, n. 8212; Cass., sez. un., ord., 24/04/2002, n. 6040; Cass., sez. un., 20/10/2000, n. 1129; Cass., sez. un., 8/02/1993, n. 1540; Cass., sez. un., 20/07/1983, n. 4992); contrariamente all'assunto della parte ricorrente, sussiste la giurisdizione del G.O. sulla domanda proposta dall'[OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 15700 sez. SU - ud. 25-01-2022 -8- ed infatti nella specie l'[OSCURATO:PERSONA] ha intimato sfratto per finita locazione e ha nel contempo citato l'attuale ricorrente dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V. per sentir convalidare lo sfratto e per l'effetto sentir ordinare il rilascio dell'immobile sopra indicato, sicché trattasi di controversia relativa al rapporto di locazione intercorrente tra le parti, le quali si trovano in posizione paritetica tra loro, senza che assuma alcun rilievo un potere di intervento riservato alla P.A. per la tutela di interessi generali e senza che siano, comunque, coinvolti poteri autoritativi della stessa P.A. sul rapporto in questione (Cass., sez. un., ord., 12/10/2020, n. 21991; Cass., sez. un., ord., 21/05/2019, n. 13664; Cass., ord., 25/02/2016, n. 3730); ritenuto che: alla luce di quanto sopra evidenziato, vada dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario; al predetto Giudice va demandato di provvedere anche sulle spe