CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 31279/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15017-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controdcorrente - avverso la sentenza n. 485/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata 11 24/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza n. 485/2020, in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA]), ha annullato la ordinanza ingiunzione con cui l'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Piacenza aveva intimato il pagamento della somma di euro 27.125,00, al primo quale trasgressore e alla seconda quale coobbligata in solido, per l'impiego irregolare di lavoratori subordinati. 2. A fondamento della decisione la Corte distrettuale ha rilevato che, essendosi l'attività dei lavoratori (cinque) svolta per una sola serata e non essendo ravvisabili i requisiti della subordinazione, i rapporti oggetto di contestazione dovevano configurarsi come autonomi, con conseguente illegittimità delle violazioni ravvisate. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Piacenza, già [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, affidato a due motivi cui hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza, con riferimento agli artt. 132 cpc e 111 Cost., in relazione all'art. 360 n. 4 cpc, per avere la Corte territoriale fornito una motivazione assolutamente generica e inidonea a rendere comprensibili le ragioni poste a fondamento della decisione. 3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 61 del D.Igs. n. 276/2003, nonché degli artt. 2094 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale valorizzato come unico elemento la circostanza che gli illeciti contestati fossero riferiti ad Ric. 2021 n. 15017 sez. ML - ud. 14-09-2022 -2- una sola giornata lavorativa e di avere da ciò dedotto automaticamente la circostanza che la prestazione lavorativa fosse da qualificarsi come rapporto di lavoro autonomo occasionale. 4. Il primo motivo è inammissibile in quanto il vizio di motivazione censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4 cpc ricorre solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. S. U. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 24395/2020): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame ove la Corte distrettuale, sia pure con argomentazioni sintetiche, ha fornito una spiegazione a sostegno del suo decisum e, in particolare, in ordine alla mancata riconducibilità della prestazione lavorativa accertata dagli ispettori nella categoria del lavoro subordinato di cui all'art. 2094 cod. civ. 5. Il secondo motivo è infondato. 6. Premesso che l'esistenza del vincolo di subordinazione va valutata dal giudice di merito - il cui accertamento è censurabile in sede di legittimità quanto all'individuazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre si sottrae al sindacato, se sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici, la valutazione delle risultanze processuali - avuto riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazioney. (Cass. n. 9256/2009; Cass. n. 14160/2014; Cass. n. 23816/2021)-,-ideve osservarsi, nella fattispecie, che la Corte distrettuale, a differenza di quanto lamentato da parte ricorrente, non ha preso in considerazione esclusivamente la breve durata del rapporto, ma ha valutato, seppure concisamente, anche altri indici ed elementi. 7. In particolare, la Corte territoriale ha sottolineato che non era emerso, oltre al profilo temporale, l'esercizio del potere conformativo datoriale in tema di quomodo o di natura disciplinare. I giudici di seconde cure, in sostanza, hanno escluso che fosse stata dimostrata la cd. eterodirezione che caratterizza, appunto, una prestazione lavorativa subordinata rispetto ad una autonoma occasionale. 8. Risultano, altresì, inammissibili le censure contenute sempre nel secondo motivo attinenti alla presunta violazione dell'art. 2729 cc. 9. Le predetta violazione, infatti, non sussiste nel caso di specie, non risultando alcun vizio di sussunzione. Quest'ultimo ricorre allorquando il Ric. 2021 n. 15017 sez. ML - ud. 14-09-2022 -3- giudice di merito, dopo aver qualificato gli indizi raccolti come gravi precisi e concordanti, non li ritenga idonei a fornire la prova presuntiva, oppure, al contrario, sebbene li abbia reputati privi dei requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., li consideri comunque sufficienti a dimostrare il fatto controverso. (Cass.n. 29635/2018; Cass. n. 3541/2020) 10. Pertanto, affinché possa essere correttamente censurata l'applicazione dell'art. 2729 c.c., è necessario che la doglianza vetta sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può contenere argomentazioni atte a ad indebolirne l'attendibilità mediante la critica della ricostruzione del fatto o l'utilizzazione di altri ed ulteriori fatti storici non risultanti dalla motivazione. (Cass. n. 1163/2020; Cass. n. 18611/2021). 11. Nella fattispecie, come detto, la Corte di merito, oltre al riferimento della brevità della prestazione lavorativa, ha anche escluso che, dalle risultanze istruttorie, fosse emerso il requisito del potere conformativo datoriale di talché la denunciata violazione del meccanismo decisionale presuntivo (asseritamente basato, secondo il ricorrente, sul solo dato della brevità temporale della prestazione lavorativa) non è conferente rispetto alla ratio decidendi del gravato provvedimento. 12. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato, non venendo in rilievo alcuna esigenza processuale che richieda la trattazione del presente giudizio in pubblica udienza. 13. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 14. Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n. 1778/2016), per cui nulla va disposto al riguardo essendo parte soccombente del presente giudizio l'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Piacenza. Ric. 2021 n. 15017 sez. ML - ud. 14-09-2022 -4- PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in e