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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 31251/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8135/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale a margine del ricorso con elezione di domicilio presso il suo studio in Roma via Postumia n. 1; - r icorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello stato con domicilio presso gli uffici di questa in Roma via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 375/2016 depositata il 21.1.2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.09.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con la sentenza impugnata la Commissione T ributaria [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 565/14 che aveva rigettato il suo ricorso avverso avvis i di accertamento recantirecuperi IVA per il 2007 e 2008.

Nei confronti del Lanfi, che aveva acquistato un immobile in parte destinato ad abitazione e in parte ad attività imprenditoriale, si era proceduto all’accertamento di percentuali diverse per l’una e l’altra destinazione e al ricalcolo dell’IVA indebitamente detratta.

Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il Lanfi affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con l’unico motivo il Lanfi ha ded otto «violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 43 comma 4 Dpr 600/1973 e 57 comma 3 e 4 Dpr 633/1972, nonché degli artt.24 e 97 Cost., nonché insufficiente motivazione circa omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.1 n. 5 c.p.c.».

2. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l’inammissibilità del motivo, privo di specificità, completezza e riferibilità alla sentenza impugnata.

3. Effettivamente il ricorso ris ulta inammissibile sotto diversi profili.

3.1. Già dalla lettura della rubrica emerge la non corretta composizione del motivo, che contiene una unitaria prospettazione di violazioni di legge e di vizi della motivazione, con riferimento alle ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, c.p.c. nn. 1 e 5, realizzando così una sovrapposizione di censure che non è ammessa (Cass. n. 36881 del 2021), se non consente di cogliere con certezza, come in questo caso, le singole doglianze prospettate e rimette al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., perché così procedendo si attribuisce algiudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874 del 2018).

Nel caso in esame, infatti, l’esposizione cumulativa , a tratti confusiva,di fatti di causa e ragioni di lagnanz a , rivolte soprattutto verso l’operato dell’Amministrazione e la sentenza di primo grado, rende estremamente difficoltosa l’individuazione delle censure mosse contro la sentenza impugnata.

3.2. Cercando inequivoci riferimenti entro il perimetro de lla rubrica, principalmente il ricorrente s i duole dell’operato dell’Amministrazione che aveva revocato precedenti atti di rettifica relativi al 2007 e 2008 sostituendoli con altri, quelli impugnati, che avevano « sostanzialmente modificato, per supposto “errore materiale” (..) e senza che fossero sopravvenuti nuovi elementi, i precedenti atti impositivi», e così facendo «mutava in radice le ragioni della pretesa avanzata nei precedenti atti di rettifica per gli stessi anni 2007 e 2008».

Secondo il ricorrente, gli artt. 43 e 57 citati non consentono all’Amministrazione la correzione di errori di valutazione né un diverso apprezzamento di materiale probatorio già noto, ma richiedono la presenza di elementi nuovi e sopravvenuti, mancanti nel caso di specie,e su tale questione non si erano pronunciat i né i giudici di primo grado né quelli d’appello.

Orbene, in disparte il merito della questione che non può prescindere dalla considerazione della giurisprudenza di questa Corte la quale ammette, a lla luce del c . d.

"principio di perennità" della potestà amministrativa, la possibilità di annullare l'atto, ritenuto illegittimo, per sostituirlo con altro privo dei vizi originari (c.d. autotutela sostitutiva, Cass. n. 7751 del 2019; Cass. n. 25055 del 2019), il motivo ècarente di specificità e autosufficienza.

3.2.1. Va premesso che l 'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto per relationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (tra le ultime, v.

Cass. n. 342 del 2021; Cass. n. 17224 del 2020).

Il ricorso non è conforme a questi canoni perché difetta di una chiara ed esaustiva ricostruzione dell’operato dell’Amministrazione, i cui atti sono stati riportati parzial mente e perlopiù in termini riassuntivi, e il contenuto della doglianza risulta vago e aspecifico , restandolacunose tanto le ragioni che inducono ad escludere che vi fosse stato un “errore materiale” quanto le circostanze su cui si fonda l’asserita mutatiodei fatti costitutivi della pretesa .

Si riscontrauna palese violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa (Cass. n. 8117 del 2022).

Questo principio deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, attraverso la puntuale indicazione de l contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure e la specifica segnalazione del la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. sez. un. n. 8950 del 2022).

Nel caso di specie, invece, mancano anche precise indicazioni della sede processuale in cui gli atti sono stati prodotti e sono rintracciabili nel processo (ed è noto che la mancata "localizzazione" del documento « basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso», v.

Cass. n. 28184 del 2020).

3.3. Con riguardo, poi, all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., richiamato in rubrica, difettano chiare e p untuali indicazioni sul «fatto storico» decisivo (Cass. sez. un. n. 8053 del 2014), il cui esame sarebbe stato omesso.

4. Le spese, liquidate come in disposi tivo, vanno regolate secondo soccombenza. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 per spese a favore dell’Agenzia delle Entrate; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8135/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale a margine del ricorso con elezione di domicilio presso il suo studio in Roma via Postumia n. 1; - r icorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello stato con domicilio presso gli uffici di questa in Roma via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 375/2016 depositata il 21.1.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.09.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con la sentenza impugnata la Commissione T ributaria [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 565/14 che aveva rigettato il suo ricorso avverso avvis i di accertamento recantirecuperi IVA per il 2007 e 2008. Nei confronti del Lanfi, che aveva acquistato un immobile in parte destinato ad abitazione e in parte ad attività imprenditoriale, si era proceduto all’accertamento di percentuali diverse per l’una e l’altra destinazione e al ricalcolo dell’IVA indebitamente detratta. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il Lanfi affidato ad un motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l’unico motivo il Lanfi ha ded otto «violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 43 comma 4 Dpr 600/1973 e 57 comma 3 e 4 Dpr 633/1972, nonché degli artt.24 e 97 Cost., nonché insufficiente motivazione circa omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.1 n. 5 c.p.c.». 2. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l’inammissibilità del motivo, privo di specificità, completezza e riferibilità alla sentenza impugnata. 3. Effettivamente il ricorso ris ulta inammissibile sotto diversi profili. 3.1. Già dalla lettura della rubrica emerge la non corretta composizione del motivo, che contiene una unitaria prospettazione di violazioni di legge e di vizi della motivazione, con riferimento alle ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, c.p.c. nn. 1 e 5, realizzando così una sovrapposizione di censure che non è ammessa (Cass. n. 36881 del 2021), se non consente di cogliere con certezza, come in questo caso, le singole doglianze prospettate e rimette al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., perché così procedendo si attribuisce algiudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874 del 2018). Nel caso in esame, infatti, l’esposizione cumulativa , a tratti confusiva,di fatti di causa e ragioni di lagnanz a , rivolte soprattutto verso l’operato dell’Amministrazione e la sentenza di primo grado, rende estremamente difficoltosa l’individuazione delle censure mosse contro la sentenza impugnata. 3.2. Cercando inequivoci riferimenti entro il perimetro de lla rubrica, principalmente il ricorrente s i duole dell’operato dell’Amministrazione che aveva revocato precedenti atti di rettifica relativi al 2007 e 2008 sostituendoli con altri, quelli impugnati, che avevano « sostanzialmente modificato, per supposto “errore materiale” (..) e senza che fossero sopravvenuti nuovi elementi, i precedenti atti impositivi», e così facendo «mutava in radice le ragioni della pretesa avanzata nei precedenti atti di rettifica per gli stessi anni 2007 e 2008». Secondo il ricorrente, gli artt. 43 e 57 citati non consentono all’Amministrazione la correzione di errori di valutazione né un diverso apprezzamento di materiale probatorio già noto, ma richiedono la presenza di elementi nuovi e sopravvenuti, mancanti nel caso di specie,e su tale questione non si erano pronunciat i né i giudici di primo grado né quelli d’appello. Orbene, in disparte il merito della questione che non può prescindere dalla considerazione della giurisprudenza di questa Corte la quale ammette, a lla luce del c . d. "principio di perennità" della potestà amministrativa, la possibilità di annullare l'atto, ritenuto illegittimo, per sostituirlo con altro privo dei vizi originari (c.d. autotutela sostitutiva, Cass. n. 7751 del 2019; Cass. n. 25055 del 2019), il motivo ècarente di specificità e autosufficienza. 3.2.1. Va premesso che l 'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto per relationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (tra le ultime, v. Cass. n. 342 del 2021; Cass. n. 17224 del 2020). Il ricorso non è conforme a questi canoni perché difetta di una chiara ed esaustiva ricostruzione dell’operato dell’Amministrazione, i cui atti sono stati riportati parzial mente e perlopiù in termini riassuntivi, e il contenuto della doglianza risulta vago e aspecifico , restandolacunose tanto le ragioni che inducono ad escludere che vi fosse stato un “errore materiale” quanto le circostanze su cui si fonda l’asserita mutatiodei fatti costitutivi della pretesa . Si riscontrauna palese violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa (Cass. n. 8117 del 2022). Questo principio deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, attraverso la puntuale indicazione de l contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure e la specifica segnalazione del la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. sez. un. n. 8950 del 2022). Nel caso di specie, invece, mancano anche precise indicazioni della sede processuale in cui gli atti sono stati prodotti e sono rintracciabili nel processo (ed è noto che la mancata "localizzazione" del documento « basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso», v. Cass. n. 28184 del 2020). 3.3. Con riguardo, poi, all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., richiamato in rubrica, difettano chiare e p untuali indicazioni sul «fatto storico» decisivo (Cass. sez. un. n. 8053 del 2014), il cui esame sarebbe stato omesso. 4. Le spese, liquidate come in disposi tivo, vanno regolate secondo soccombenza. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 per spese a favore dell’Agenzia delle Entrate; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni
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