CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 01323/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni rassegnate ai sensi della stessa norma: • dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato al rimborso delle spese e competenze professionali relative al giudizio di cassazione (come da nota); • dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputata, ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore generale ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 luglio 2021 la Corte di appello di Brescia, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia emessa in data 4 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Brescia, aveva affermato la responsabilità della stessa imputata per il delitto aggravato di diffamazione (art. 595, commi 1 e 3, cod. pen.) in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, l'aveva condannata alla pena di euro 600,00 di multa, con le conseguenti statuizioni civili in favore dello stesso Resega. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - pur richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen - è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, indicate negli artt. 523 cod. proc. pen e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deducendo che nel caso di specie, pur sussistendo il principio di immanenza della costituzione di parte civile, la Corte di merito non avrebbe potuto accogliere le domande di quest'ultima che non aveva interposto appello avverso la sentenza di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo - pur richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen - sono stati addotti la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (segnatamente dell'art. 420-ter cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione, poiché la Corte di merito non avrebbe accolto l'istanza di differimento presentata dal difensore per concomitante impegno professionale senza alcuna motivazione. 2.3. Con il terzo motivo è stata censurata la motivazione, che avrebbe riferito all'imputata del post in imputazione senza alcuna verifica dell'«I.P. di Facebook» attraverso un'indagine tecnica, richiamando la precedente condotta della ricorrente e non motivando sul primo motivo di appello che aveva negato capacità rappresentativa allo screenshot compiegato alla querela in violazione delle norme processuali e dell'art. 8 della I. 48/2008 («Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d 'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno legge di ratifica della convenzione di Budapest»). 2.4. Con il quarto motivo è stata censurata la motivazione con cui si è negato che l'imputata abbia agito in stato d'ira ex art. 599, comma 2, cod. proc. pen. Ad avviso della difesa, infatti, erroneamente si sarebbe attribuito rilievo al fatto che la Internicola sia risalita al Resega (quale proprietario della vettura de qua) e non considerato adeguatamente che - come emerge dalla stessa pronuncia e come rassegnato in sede di interrogatorio dalla stessa ricorrente - ella abbia contrasti con l'Arma dei Carabinieri cui appartiene la parte civile né il tempo in cui ella ha agito (ossia il giorno successivo a quello in cui avrebbe avuto luogo l'offesa da lei subita). 2.5. Con il quinto motivo è stata censurata la motivazione poiché ha escluso che il fatto dell'imputato costituisca un'ingiuria, sia pure aggravata, e dunque non più penalmente rilevante, tenuto conto che nella specie l'offesa era diretta al Resega, sia pure per il tramite di un messaggio sulla propria "bacheca Facebook". 2.6. Con il sesto motivo è stata censurata la motivazione relativa alla quantificazione del danno. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Nel caso in esame, nel rigettare integralmente il gravame dell'imputata, la Corte ha confermato anche la condanna al risarcimento del danno disposta dal primo Giudice ed ha condannato l'appellante a rifondere alla parte civile le spese per l'assistenza nel secondo grado di giudizio, in forza del principio della soccombenza (art. 541, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 6, n. 31744 del 22/05/2003, Cosma, Rv. 225928 - 01; Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, Gatti, Rv. 276627 - 01): il che non presupponeva affatto che la parte civile vittoriosa in primo grado presentasse appello (alla cui proposizione non avrebbe avuto, peraltro, alcun interesse, avendo piuttosto interesse a resistere rispetto all'impugnazione dell'imputata). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Al di là del fatto che, «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01), ragion per cui non rileva ex se l'addotto vizio di motivazione, gli atti presenti nel fascicolo (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) smentiscono l'asserto difensivo. Difatti, sull'istanza di differimento per legittimo impedimento del difensore in data 15 giugno 2021 la Corte di merito ha provveduto all'udienza del 1° luglio 2021 (cfr. verbale), rigettandola perché essa non era documentata. Tale provvedimento non è stato in alcun modo censurato dal ricorso e, per vero, è conforme al rito perché all'istanza difensiva non risulta compiegata alcuna documentazione. Il che esime dall'immorare. 3. Il quarto motivo di ricorso difetta di specificità poiché non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata (ed anzi reitera quanto già prospettato con l'atto di appello): la Corte di merito ha attribuito all'imputata la pubblicazione del testo diffamatorio alle luce delle sue stesse dichiarazioni (rese in particolare in sede d'interrogatorio) e del fatto che esso contenesse circostanze di cui solo la Internicola doveva ritenersi a conoscenza, profilo rispetto al quale il ricorso non ha puntualmente dedotto un travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato e versato in fatto. La Corte di merito ha escluso che ricorresse lo stato d'ira dell'imputata per il tramite di un'argomentazione che non può certo dirsi manifestamente illogica, in particolare evidenziando che la Internicola - con una condotta razionale e lucida - si è procurata il numero di targa della vettura che riteneva appartenesse al presunto autore delle offese nei suoi confronti, le quali hanno costituito il pretesto per continuare la propria personale «propaganda contro l'Arma dei Carabinieri e i suoi appartenenti», conclusione suffragata - secondo i Giudici di appello - dal complessivo contenuto della pagina Facebook a lei riferibile (in quanto essa contiene dati del tutto estranei alla contesta privatistica tra la stessa imputata e alcuni militari dell'Arma). Si tratta, dunque, di un iter sottratto al sindacato di questa Corte, che non può essere utilmente censurato a fortiori per il tramite delle allegazioni in fatto contenute nel ricorso (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.). 5. Il quinto motivo è manifestamente infondato, atteso che «la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone» (Sez. 5, n. 13979 del 25/01/2021, Chita, Rv. 281023 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 4873 del 14/11/2016 - dep. 2017, Manduca, Rv. 269090 - 01). 6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. La motivazione della Corte territoriale - che ha richiamato la duplice offesa rivolta al Resega e le conseguenze professionali e familiari da lui rassegnate, è congrua rispetto al quinto motivo di appello, al limite dell'inammissibilità, che - oltre a muovere censure sull'opportunità della costituzione di parte civile da parte di un carabiniere - aveva negato erroneamente che il danno potesse determinarsi sulla sola scorta della testimonianza della stessa persona offesa costituita parete civile (contestando genericamente che ne fosse stata vagliata l'attendibilità) ed esposto poi - in maniera assertiva - che in presenza di un solo post diffamatorio avrebbe dovuto liquidarsi il danno in misura più contenuta. Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che il motivo in esame, a ben vedere, ha qui reiterato il medesimo ordine di allegazioni, risultando pure generico. 7. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). L'imputata deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 3.510, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute