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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2025

Cassazione n. 40477/2025

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pello di Bologna in data 14/3/2025 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1 bis, cod.proc.pen.; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Modena del 17/3/2014, dichiarava l’estinzione per maturata prescrizione del delitto di insolvenza fraudolenta concorsualmente ascritto agli imputati in veste di amministratore ([OSCURATO:PERSONA]) e socia ([OSCURATO:PERSONA]) di [OSCURATO:SOCIETA]., confermando le statuizioni civili.

2. Hanno propostoricorso per Cassazione i difensori degli imputati, i quali hanno dedotto i motivi di seguito enunciati nei termini strettamente necessari per la motivazione.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 La violazione di legge con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.

Il difensore sostiene che il delitto di insolvenza fraudolenta non sussist e sia sotto il profilo oggettivo, difettando lo stato di insolvenza, che dell’elemento psicologico.

Infatti, nell’aprile 2009, allorchéil ricorrente per conto della società rappresentata effettuò l’ordine rimasto inadempiuto presso la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] aveva ampia disponibilità economica per farvi fronte, risultando affidata per 600mila euro, e il mancato pagamento conseguì alla grave crisi economica che interessòin quel periodo il settore tessile e portò il [OSCURATO:PERSONA] alle dimissioni nel maggio di quell’anno e all’accesso della compagine al concordato preventivo; 2.2 la violazione del principio di tassatività in quanto la Corte territoriale ha inteso lo stato di insolvenza richiesto quale elemento costitutivo della fattispecie come“situazione di forte difficoltà finanziaria” della società [OSCURATO:SOCIETA], incidendo sul tenore della norma incriminatrice.

Inoltre i giudici di merito hanno trascurato che, a seguito della riforma della legge fallimentare, il concordato preventivo ha quale presupposto non lo stato di insolvenza ma lo stato di crisi dell’impresa,non necessariamente prodromica dell’insolvenza; 2.3 la violazione dell’art. 641,comma 2, cod.pen. per avere la sentenza impugnata ritenuto che la conclusione del concordato non esclude il danno per la [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del minimo pagamento percentuale delle fatture emesse.

Secondo il difensore, poiché la positiva conclusione del concordato determina ex legel’estinzione delle obbligazioni, la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciare in conformità, riconoscendo la forza vincolante dell’omologa per tutti i creditori, impossibilitati a far valere la differenza tra il credito vantato e quello liquidato. 3.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], socia della [OSCURATO:SOCIETA] e partecipe alle trattative sfociate nell’ordine effettuato presso la sede di [OSCURATO:PERSONA], ha articolato tre motivi che denunziano doglianze sovrapponibili a quelle del coimputato [OSCURATO:PERSONA], cui si rimanda. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi non meritano accoglimento in quanto sostenuti da motivi manifestamente infondati. 1.1 Il primo comune motivo che revoca in dubbio la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di insolvenza fraudolenta è reiterativ o di censure analiticamente scrutinat e e disattese fin dal primo grado con una motivazione che non presta il fianco a rilievi per correttezza giuridica e congruenza logica.

Infatti,alla stregua della ricostruzione fattuale del primo giudice (pag. 1-3), fatta propria dalla Corte di merito, i contatti tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] si svolsero nel periodo aprile-giugno 2009 ed avevano ad oggetto una fornitura di filati per circa 54mila euro da commercializzare con il marchio Marisamonti; vi furono a tal fine vari incontri tra le parti nel corsodei quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva in particolare fatto menzione ai progetti di ampliamento dell’attività della società acquirente mentre la [OSCURATO:PERSONA] ostentava sicurezza economica presentandosi a bordo di “lussuosi fuoristrada”.

Le fatture inadempiute furono emessetra giugno e settembre 2009 e la merce interamente consegnata entro il 24 luglio 2009.

A fronte di tanto il [OSCURATO:PERSONA], in precedenza responsabile commerciale della [OSCURATO:SOCIETA] e quindi amministratore della stessa, a fine maggio 2009 in ragione delle difficoltà finanziarie in cui versava la società rassegnava le proprie dimissioni dalla carica, c ui faceva seguito la messa in liquidazione e la proposta di concordato preventivo con pagamento dei crediti chirografari nella misura del 9.26%omentre a fine luglio veniva costituita la soc.

Marisamonti, amministratore lo stesso Cervied operante nel medesimo settore, che stipulava un fitto d’azienda con la [OSCURATO:SOCIETA], di fatto svuotata dei cespiti attivi e gravata da tutte le passività aziendali.In siffatto contesto la conforme valutazione dei giudici territoriali in ordine alla mala fede dei ricorrenti, che,consapevoli delle precarie condizioni della società e già proiettati sulla prossima formazione di una nuova compagine(come denotato dal riferimento nella fase delle trattative alla commercializzazione dei filati acquisiti con il marchio Marisamonti), contraevano l’obbligazione nella certezza del successivo inadempimento , è insuscettibile di censura, trattandosi di un apprezzamento di merito aderente agli esiti processuali e sostenuto da congrua motivazione, non scalfita dalle generiche deduzioni difensive in ordine alla generale crisi di settore e all’esistenza di un affidamento bancario che solo sulla carta avrebbe garantito il pagamento. 2.Va opportunamente chiarito in risposta ai rilievi formulati nel secondo motivo che la nozione di stato di insolvenza che rileva ai fini dell’integrazione dell’art. 641 cod.pen. non è riconducibile all’omologoconcetto civilistico né più specificamente a quello proprio della legge fallimentare, descrivendo , i nvece , l ’ effettiva incapacità del debitore di garantire il soddisfacimento del credito sia in via generale che con riguardo alla singola obbligazione contratta.

Ladistinzione invocat a dai difensori tra stato di insolvenza e condizion e di crisi dell’impresa risulta,pertanto, non pertinente ai fini delle valutazioni che impegnano il giudice penale, chiamato a valutare l’incapacità della società o del singolo di far fronte alle obbligazioni al momento della loro assunzione a prescindere dalle ragioni, strutturali o occasionali, alla base della crisi di liquidità.

Per costante giurisprudenza di questa Corte la fattispecie ex art. 641 cod.pen. tutela l'interesse patrimoniale inerente ad un'obbligazione contrattuale di dare e colpisce la frode di chi è tenuto alla prestazione, ma sin dalla stipula del contratto aveva il proposito di non adempiere l'obbligazione, manifestato attraverso il nascondimento di intenzioni, qualit à personali o avvenimenti, lesivo della buona fede negoziale(Sez. 2, n. 2288 del 19/11/1969, dep. 1970, Mazzarelli, Rv. 115241 -01).

Questa Corte ha, infatti, in più occasioni precisato che, ai fini della configurabilità del reato di insolvenzafraudolenta, può assumere ri lievo anche il silenzio dell'agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato di insolvenza, nel caso in cui tale condizione non sia stata manifestata all'altra parte contraente al momento della stipula del contratto, con il preordinato proposito dinon adempiere alla prestazione scaturente dal rapporto contrattuale (in fattispecie analoga a quella a giudizio, Sez. 2, n. 8893 del 03/02/2017, Ferri, Rv. 269682 – 01) e la relativa prova può essere desunta dal comportamento precedente e successivo all'inadempimento (Sez. 5, n. 30718 del 18/06/2021, Di, Rv. 281868 –01;Sez. 2, n. 39887 del 16/06/2015, Straputicari, Rv. 264514 –01).

Nella specie i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei richiamati principi, disattendendo il gravame difensivo in punto di sussistenza dell’illecito sulla base di una esauriente e logica lettura delle emergenze processuali. 3.Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.

Secondo i difensori l’omologa del concordato preventivo con liquidazione del credito in favore della parte civile nella misura convalidata in sede giudiziaria realizzerebbe un’ipotesi di adempimento rilevante ai sensi dell’art. 641,comma 2, cod. pen. che avrebbe imposto la declaratoria di estinzione del reato.

Questa Corte ha affermato il principio, meritevole di continuità, secondo cui la speciale causa di estinzione del reato di cui all'art. 641, comma secondo , cod. pen. presuppone l’integrale adempimento dell'obbligazione, e non può estendersi alle altre cause di estinzione dell'obbligazione stessa, non essendo consentita in tale materia l'interpretazione estensiva o analogica (in fattispecie di intervenuta risoluzione consensuale del contratto con restituzione della merce ricevuta dall'imputato in adempimento del medesimo, Sez. 2, n. 4463 del 01/02/1984, Delaini, Rv. 164178 -01).

2. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarat i inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.come da dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 29 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Bologna in data 14/3/2025 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1 bis, cod.proc.pen.; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Modena del 17/3/2014, dichiarava l’estinzione per maturata prescrizione del delitto di insolvenza fraudolenta concorsualmente ascritto agli imputati in veste di amministratore ([OSCURATO:PERSONA]) e socia ([OSCURATO:PERSONA]) di [OSCURATO:SOCIETA]., confermando le statuizioni civili. 2. Hanno propostoricorso per Cassazione i difensori degli imputati, i quali hanno dedotto i motivi di seguito enunciati nei termini strettamente necessari per la motivazione. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 La violazione di legge con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato. Il difensore sostiene che il delitto di insolvenza fraudolenta non sussist e sia sotto il profilo oggettivo, difettando lo stato di insolvenza, che dell’elemento psicologico. Infatti, nell’aprile 2009, allorchéil ricorrente per conto della società rappresentata effettuò l’ordine rimasto inadempiuto presso la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] aveva ampia disponibilità economica per farvi fronte, risultando affidata per 600mila euro, e il mancato pagamento conseguì alla grave crisi economica che interessòin quel periodo il settore tessile e portò il [OSCURATO:PERSONA] alle dimissioni nel maggio di quell’anno e all’accesso della compagine al concordato preventivo; 2.2 la violazione del principio di tassatività in quanto la Corte territoriale ha inteso lo stato di insolvenza richiesto quale elemento costitutivo della fattispecie come“situazione di forte difficoltà finanziaria” della società [OSCURATO:SOCIETA], incidendo sul tenore della norma incriminatrice. Inoltre i giudici di merito hanno trascurato che, a seguito della riforma della legge fallimentare, il concordato preventivo ha quale presupposto non lo stato di insolvenza ma lo stato di crisi dell’impresa,non necessariamente prodromica dell’insolvenza; 2.3 la violazione dell’art. 641,comma 2, cod.pen. per avere la sentenza impugnata ritenuto che la conclusione del concordato non esclude il danno per la [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del minimo pagamento percentuale delle fatture emesse. Secondo il difensore, poiché la positiva conclusione del concordato determina ex legel’estinzione delle obbligazioni, la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciare in conformità, riconoscendo la forza vincolante dell’omologa per tutti i creditori, impossibilitati a far valere la differenza tra il credito vantato e quello liquidato. 3.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], socia della [OSCURATO:SOCIETA] e partecipe alle trattative sfociate nell’ordine effettuato presso la sede di [OSCURATO:PERSONA], ha articolato tre motivi che denunziano doglianze sovrapponibili a quelle del coimputato [OSCURATO:PERSONA], cui si rimanda. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi non meritano accoglimento in quanto sostenuti da motivi manifestamente infondati. 1.1 Il primo comune motivo che revoca in dubbio la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di insolvenza fraudolenta è reiterativ o di censure analiticamente scrutinat e e disattese fin dal primo grado con una motivazione che non presta il fianco a rilievi per correttezza giuridica e congruenza logica. Infatti,alla stregua della ricostruzione fattuale del primo giudice (pag. 1-3), fatta propria dalla Corte di merito, i contatti tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] si svolsero nel periodo aprile-giugno 2009 ed avevano ad oggetto una fornitura di filati per circa 54mila euro da commercializzare con il marchio Marisamonti; vi furono a tal fine vari incontri tra le parti nel corsodei quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva in particolare fatto menzione ai progetti di ampliamento dell’attività della società acquirente mentre la [OSCURATO:PERSONA] ostentava sicurezza economica presentandosi a bordo di “lussuosi fuoristrada”. Le fatture inadempiute furono emessetra giugno e settembre 2009 e la merce interamente consegnata entro il 24 luglio 2009. A fronte di tanto il [OSCURATO:PERSONA], in precedenza responsabile commerciale della [OSCURATO:SOCIETA] e quindi amministratore della stessa, a fine maggio 2009 in ragione delle difficoltà finanziarie in cui versava la società rassegnava le proprie dimissioni dalla carica, c ui faceva seguito la messa in liquidazione e la proposta di concordato preventivo con pagamento dei crediti chirografari nella misura del 9.26%omentre a fine luglio veniva costituita la soc. Marisamonti, amministratore lo stesso Cervied operante nel medesimo settore, che stipulava un fitto d’azienda con la [OSCURATO:SOCIETA], di fatto svuotata dei cespiti attivi e gravata da tutte le passività aziendali.In siffatto contesto la conforme valutazione dei giudici territoriali in ordine alla mala fede dei ricorrenti, che,consapevoli delle precarie condizioni della società e già proiettati sulla prossima formazione di una nuova compagine(come denotato dal riferimento nella fase delle trattative alla commercializzazione dei filati acquisiti con il marchio Marisamonti), contraevano l’obbligazione nella certezza del successivo inadempimento , è insuscettibile di censura, trattandosi di un apprezzamento di merito aderente agli esiti processuali e sostenuto da congrua motivazione, non scalfita dalle generiche deduzioni difensive in ordine alla generale crisi di settore e all’esistenza di un affidamento bancario che solo sulla carta avrebbe garantito il pagamento. 2.Va opportunamente chiarito in risposta ai rilievi formulati nel secondo motivo che la nozione di stato di insolvenza che rileva ai fini dell’integrazione dell’art. 641 cod.pen. non è riconducibile all’omologoconcetto civilistico né più specificamente a quello proprio della legge fallimentare, descrivendo , i nvece , l ’ effettiva incapacità del debitore di garantire il soddisfacimento del credito sia in via generale che con riguardo alla singola obbligazione contratta. Ladistinzione invocat a dai difensori tra stato di insolvenza e condizion e di crisi dell’impresa risulta,pertanto, non pertinente ai fini delle valutazioni che impegnano il giudice penale, chiamato a valutare l’incapacità della società o del singolo di far fronte alle obbligazioni al momento della loro assunzione a prescindere dalle ragioni, strutturali o occasionali, alla base della crisi di liquidità. Per costante giurisprudenza di questa Corte la fattispecie ex art. 641 cod.pen. tutela l'interesse patrimoniale inerente ad un'obbligazione contrattuale di dare e colpisce la frode di chi è tenuto alla prestazione, ma sin dalla stipula del contratto aveva il proposito di non adempiere l'obbligazione, manifestato attraverso il nascondimento di intenzioni, qualit à personali o avvenimenti, lesivo della buona fede negoziale(Sez. 2, n. 2288 del 19/11/1969, dep. 1970, Mazzarelli, Rv. 115241 -01). Questa Corte ha, infatti, in più occasioni precisato che, ai fini della configurabilità del reato di insolvenzafraudolenta, può assumere ri lievo anche il silenzio dell'agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato di insolvenza, nel caso in cui tale condizione non sia stata manifestata all'altra parte contraente al momento della stipula del contratto, con il preordinato proposito dinon adempiere alla prestazione scaturente dal rapporto contrattuale (in fattispecie analoga a quella a giudizio, Sez. 2, n. 8893 del 03/02/2017, Ferri, Rv. 269682 – 01) e la relativa prova può essere desunta dal comportamento precedente e successivo all'inadempimento (Sez. 5, n. 30718 del 18/06/2021, Di, Rv. 281868 –01;Sez. 2, n. 39887 del 16/06/2015, Straputicari, Rv. 264514 –01). Nella specie i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei richiamati principi, disattendendo il gravame difensivo in punto di sussistenza dell’illecito sulla base di una esauriente e logica lettura delle emergenze processuali. 3.Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Secondo i difensori l’omologa del concordato preventivo con liquidazione del credito in favore della parte civile nella misura convalidata in sede giudiziaria realizzerebbe un’ipotesi di adempimento rilevante ai sensi dell’art. 641,comma 2, cod. pen. che avrebbe imposto la declaratoria di estinzione del reato. Questa Corte ha affermato il principio, meritevole di continuità, secondo cui la speciale causa di estinzione del reato di cui all'art. 641, comma secondo , cod. pen. presuppone l’integrale adempimento dell'obbligazione, e non può estendersi alle altre cause di estinzione dell'obbligazione stessa, non essendo consentita in tale materia l'interpretazione estensiva o analogica (in fattispecie di intervenuta risoluzione consensuale del contratto con restituzione della merce ricevuta dall'imputato in adempimento del medesimo, Sez. 2, n. 4463 del 01/02/1984, Delaini, Rv. 164178 -01). 2. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarat i inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 29 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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