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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 2026

Cassazione n. 26013/2026

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A il 23/04/1971 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'Il febbraio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Messina ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e rigettato quella di affidamento in prova al servizio sociale avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], attualmente in esecuzione della pena di cui al provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello di Messina del 5 gennaio 2026.

L'istanza di ammissione alla detenzione domiciliare è stata dichiarata inammissibile per superamento del limite della pena di cui all'art. 47 ter, comma 1 bis, Ord. pen.

Quella di affidamento in prova è stata respinta per mancanza delle condizioni alle quali è subordinata tale misura alternativa.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge con riferimento agli artt. 47 Ord. pen. e 70 legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alla declaratoria di inammissibilità della domanda di ammissione alla detenzione domiciliare.

Il provvedimento in esecuzione riguarda due diversi titoli: per il primo (sentenza n. 1 del cumulo) la pena è stata quantificata in un anno e quattro mesi di reclusione; per il secondo (sentenza n. 2) la pena è quella di due anni e due mesi di reclusione sostituita con il lavoro di pubblica utilità la cui esecuzione, a dire del ricorrente, segue un percorso autonomo e non può essere sommata a quella da espiare in regime carcerario o alternativo.

La pena detentiva è, dunque, quella di un anno e quattro mesi che rientra nei limiti di cui all'art. 47 ter, comma 1 bis, Ord. pen.

Si tratta di pene insuscettibili di essere cumulate ai fini dell'ammissione alle misure alternative, come confermato dalla previsione di cui all'art. 70, terzo comma, legge n. 689 del 1981 in base al quale le pene sostitutive sono sempre eseguite dopo quelle detentive.

2.2. Con il secondo motivo sono stati promiscuamente eccepiti violazione di legge e vizio di motivazione illogica in merito al rigetto della domanda di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale.

Il Tribunale di sorveglianza ha assegnato peso decisivo alla pendenza di diversi procedimenti penali, sminuendo l'emersione di elementi positivi dalla relazione dell'UEPE e dalla mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata.2 (er2.3.

Con il terzo motivo ha censurato la motivazione perché contraddittoria nella parte in cui ha postulato l'avvio di un processo di revisione critica, da parte del condannato, omettendo di considerare che l'ammissione alla misura alternativa presuppone, appunto, solo l'inizio di quel percorso, non il suo completamento.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. Il primo motivo di censura è inammissibile in quanto generico, non avendo tenuto conto della effettiva posizione esecutiva del ricorrente all'esito del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti che ha dato luogo alla istanza di ammissione alle misure alternative.

Il ricorso ha fatto riferimento al provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello di Messina n. 283/2023 SIEP quasi che la domanda dalla quale ha preso origine il procedimento fosse riferita a quel cumulo.

Al contrario, il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in conseguenza del quale è stata avanzata istanza di ammissione alla misura alternative è quello n. 462/2025 emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Messina in data 5 gennaio 2026.

Ad esso hanno fatto riferimento la richiesta originaria depositata in data 21 gennaio 2026 e l'ordinanza impugnata.

Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso il provvedimento di cumulo da ultimo citato ha determinato la pena da eseguire in relazione ad una pluralità di sentenze di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA], non solo le due citate in ricorso; la pena finale da eseguire è stata quantificata in tre anni e sei mesi di reclusione, mentre la pena di cui alla sentenza n. 1664/2022 dela Corte di appello di Messina [descritta in ricorso come contrassegnata al n. 2) del provvedimento di cumulo] - siccome oggetto di conversione nella sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - è stata detratta, come segnalato anche nel provvedimento impugnato.

Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità della domanda di detenzione domiciliare, in ragione dell'entità della pena da eseguire, è chiaramente esente dal vizio descritto nel primo motivo.

3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto afferenti ai vizi di violazione di legge e difetti 3motivazionali riferiti al rigetto della domanda di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale.

Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato i reati per i quali il ricorrente ha riportato condanna e quelli per i quali egli ha ancora dei procedimenti pendenti.

Si tratta di reati contro la persona, il patrimonio e l'amministrazione della giustizia commessi da soggetto sottoposto anche alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e che vive da solo.

Secondo quanto emerso dalla relazione dell'UEPE, il ricorrente ha scarsa consapevolezza delle azioni delittuose commesse ed attribuisce alle condizioni lavorative le condotte devianti che ha continuato a perpetrare anche in tempi recenti commettendo reati di evasione e violazione della sorveglianza speciale.

Svolge attività lavorativa di natura stagionale.

Contrariamente a quanto ritenuto da [OSCURATO:PERSONA], dunque, il Tribunale di sorveglianza ha compiuto una seria e congruamente motivata verifica delle condizioni alle quali è subordinata la concessione della misura alternativa ampia dell'affidamento in prova.

È stata fatta corretta applicazione del principio di diritto per cui «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, è necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta» (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024 Tomaselli, Rv. 285855, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602; Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322; Sez. 1, n. 1501 del 12/03/1998, Fatale, Rv. 210553).

Inoltre, va condiviso e ribadito che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 - 01; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, deo. 2014, Naretto, Rv. 258402). 4A fronte della motivazione come sintetizzata, il ricorrente ha opposto argomenti inidonei a smentirne la congruità, non avendo neppure specificamente dedotto la circostanza fondamentale dell'avvio di un percorso di revisione critica (circostanza solo affermata), ovvero di altri elementi positivamente valutabili ai fini della misura alternativa richiesta.

4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A il 23/04/1971 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il febbraio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Messina ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e rigettato quella di affidamento in prova al servizio sociale avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], attualmente in esecuzione della pena di cui al provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello di Messina del 5 gennaio 2026. L'istanza di ammissione alla detenzione domiciliare è stata dichiarata inammissibile per superamento del limite della pena di cui all'art. 47 ter, comma 1 bis, Ord. pen. Quella di affidamento in prova è stata respinta per mancanza delle condizioni alle quali è subordinata tale misura alternativa. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge con riferimento agli artt. 47 Ord. pen. e 70 legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alla declaratoria di inammissibilità della domanda di ammissione alla detenzione domiciliare. Il provvedimento in esecuzione riguarda due diversi titoli: per il primo (sentenza n. 1 del cumulo) la pena è stata quantificata in un anno e quattro mesi di reclusione; per il secondo (sentenza n. 2) la pena è quella di due anni e due mesi di reclusione sostituita con il lavoro di pubblica utilità la cui esecuzione, a dire del ricorrente, segue un percorso autonomo e non può essere sommata a quella da espiare in regime carcerario o alternativo. La pena detentiva è, dunque, quella di un anno e quattro mesi che rientra nei limiti di cui all'art. 47 ter, comma 1 bis, Ord. pen. Si tratta di pene insuscettibili di essere cumulate ai fini dell'ammissione alle misure alternative, come confermato dalla previsione di cui all'art. 70, terzo comma, legge n. 689 del 1981 in base al quale le pene sostitutive sono sempre eseguite dopo quelle detentive. 2.2. Con il secondo motivo sono stati promiscuamente eccepiti violazione di legge e vizio di motivazione illogica in merito al rigetto della domanda di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza ha assegnato peso decisivo alla pendenza di diversi procedimenti penali, sminuendo l'emersione di elementi positivi dalla relazione dell'UEPE e dalla mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata.2 (er2.3. Con il terzo motivo ha censurato la motivazione perché contraddittoria nella parte in cui ha postulato l'avvio di un processo di revisione critica, da parte del condannato, omettendo di considerare che l'ammissione alla misura alternativa presuppone, appunto, solo l'inizio di quel percorso, non il suo completamento. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Il primo motivo di censura è inammissibile in quanto generico, non avendo tenuto conto della effettiva posizione esecutiva del ricorrente all'esito del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti che ha dato luogo alla istanza di ammissione alle misure alternative. Il ricorso ha fatto riferimento al provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello di Messina n. 283/2023 SIEP quasi che la domanda dalla quale ha preso origine il procedimento fosse riferita a quel cumulo. Al contrario, il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in conseguenza del quale è stata avanzata istanza di ammissione alla misura alternative è quello n. 462/2025 emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Messina in data 5 gennaio 2026. Ad esso hanno fatto riferimento la richiesta originaria depositata in data 21 gennaio 2026 e l'ordinanza impugnata. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso il provvedimento di cumulo da ultimo citato ha determinato la pena da eseguire in relazione ad una pluralità di sentenze di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA], non solo le due citate in ricorso; la pena finale da eseguire è stata quantificata in tre anni e sei mesi di reclusione, mentre la pena di cui alla sentenza n. 1664/2022 dela Corte di appello di Messina [descritta in ricorso come contrassegnata al n. 2) del provvedimento di cumulo] - siccome oggetto di conversione nella sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - è stata detratta, come segnalato anche nel provvedimento impugnato. Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità della domanda di detenzione domiciliare, in ragione dell'entità della pena da eseguire, è chiaramente esente dal vizio descritto nel primo motivo. 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto afferenti ai vizi di violazione di legge e difetti 3motivazionali riferiti al rigetto della domanda di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato i reati per i quali il ricorrente ha riportato condanna e quelli per i quali egli ha ancora dei procedimenti pendenti. Si tratta di reati contro la persona, il patrimonio e l'amministrazione della giustizia commessi da soggetto sottoposto anche alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e che vive da solo. Secondo quanto emerso dalla relazione dell'UEPE, il ricorrente ha scarsa consapevolezza delle azioni delittuose commesse ed attribuisce alle condizioni lavorative le condotte devianti che ha continuato a perpetrare anche in tempi recenti commettendo reati di evasione e violazione della sorveglianza speciale. Svolge attività lavorativa di natura stagionale. Contrariamente a quanto ritenuto da [OSCURATO:PERSONA], dunque, il Tribunale di sorveglianza ha compiuto una seria e congruamente motivata verifica delle condizioni alle quali è subordinata la concessione della misura alternativa ampia dell'affidamento in prova. È stata fatta corretta applicazione del principio di diritto per cui «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, è necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta» (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024 Tomaselli, Rv. 285855, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602; Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322; Sez. 1, n. 1501 del 12/03/1998, Fatale, Rv. 210553). Inoltre, va condiviso e ribadito che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 - 01; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, deo. 2014, Naretto, Rv. 258402). 4A fronte della motivazione come sintetizzata, il ricorrente ha opposto argomenti inidonei a smentirne la congruità, non avendo neppure specificamente dedotto la circostanza fondamentale dell'avvio di un percorso di revisione critica (circostanza solo affermata), ovvero di altri elementi positivamente valutabili ai fini della misura alternativa richiesta. 4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P P.Q.M
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