Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:133
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62007CJ0556_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Politica comune della pesca – Regolamenti (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 261, pag. 1) e (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca – Ammissione della «thonaille» da parte delle autorità nazionali malgrado il divieto comunitario di reti da posta derivanti di lunghezza superiore o pari a 2,5 km – Mancanza di un sistema di controllo efficace per fare osservare tale divieto.
[OSCURATO:PERSONA]
1) La Repubblica francese, avendo omesso di controllare, ispezionare e sorvegliare in modo soddisfacente l’esercizio della pesca, in particolare alla luce del divieto di reti da posta derivanti per la cattura di talune specie, e non avendo vigilato affinché fossero adottati provvedimenti appropriati nei confronti dei responsabili delle infrazioni alla normativa comunitaria in materia di utilizzo di reti da posta derivanti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2 e 31, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca, quale modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1998, n. 2846 nonché degli artt. 23, nn. 1 e 2, 24 e 25, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.