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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35089/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale, ha dichiarato l'estinzione per maturata prescrizione dei delitti di truffa consumati in data 10/8/2015 e 9/2/2017 e, previa riqualificazione del fatto commesso il 10/2/2018 come delitto tentato, ha rideterminato la pena inflitta agli imputati, riducendo l'importo riconosciuto a titolo di provvisionale alle parti civili costituite; letta la memoria a firma del difensore che confuta la prognosi di inammissibilità delle impugnazioni; considerato che, sebbene i ricorrenti abbiano depositato due distinti atti di ricorso, gli stessi risultano perfettamente sovrapponibili e ne consentono pertanto la trattazione congiunta; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione giuridica dei fatti alla stregua di più episodi di truffa, consumati e tentati, ai danni del Comune di [OSCURATO:PERSONA], in luogo di un'unica condotta decettiva, consumata il 10 agosto 2015 e prescritta in epoca anteriore la pronunzia di primo grado, è manifestamente infondato; i giudici d'appello hanno, infatti, disatteso con corretti argomenti giuridici il gravame interposto sul punto (pagg. 17-18), evidenziando le ragioni per le cui la presentazione di nuove, false, polizze fideiussorie all'approssimarsi della scadenza della precedente non si presta ad integrare un mero postfactum ma costituisce un'autonoma attività decettiva giuridicamente rilevante, finalizzata a procrastinare il pagamento degli oneri concessori; la valutazione della Corte di merito è aderente agli esiti processuali e alla costante giurisprudenza di legittimità che ravvisa una pluralità di reati in presenza di condotte commesse in contesti temporali diversi (Sez. 4, n. 41052 del 19/07/2012, P.g. in proc.

Deglaudi, Rv. 254607 - 01) e dotate di una propria completa individualità strutturale in ragione della ravvisabilità degli elementi costitutivi dell'illecito (in tema di estorsione, Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013, Tammaro, Rv. 256729 - 01; n. 37297 del 28/06/2019,Rv. 277513 - 01); nella specie, la sentenza impugnata ha rimarcato come ciascuno degli episodi delittuosi risulti caratterizzato da un'autonoma condotta artificiosa consistita nella predisposizione e nell'uso di fideiussioni false allo scopo di indurre l'ente territoriale a postergare la riscossione degli oneri concessori dovuti; ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione del 001 fatto commesso in data 10 febbraio 2018 quale delitto tentato, è manifestamente t infondato in quanto, contrariamente all'assunto difensivo, la predisposizione della bozza di fideiussione falsa apparentemente proveniente dalla soc. [OSCURATO:PERSONA] e il successivo invio al Comune di [OSCURATO:PERSONA] non costituisce attività meramente "ideativa" ma univoco atto esecutivo integrante la fattispecie ritenuta; rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 23

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale, ha dichiarato l'estinzione per maturata prescrizione dei delitti di truffa consumati in data 10/8/2015 e 9/2/2017 e, previa riqualificazione del fatto commesso il 10/2/2018 come delitto tentato, ha rideterminato la pena inflitta agli imputati, riducendo l'importo riconosciuto a titolo di provvisionale alle parti civili costituite; letta la memoria a firma del difensore che confuta la prognosi di inammissibilità delle impugnazioni; considerato che, sebbene i ricorrenti abbiano depositato due distinti atti di ricorso, gli stessi risultano perfettamente sovrapponibili e ne consentono pertanto la trattazione congiunta; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione giuridica dei fatti alla stregua di più episodi di truffa, consumati e tentati, ai danni del Comune di [OSCURATO:PERSONA], in luogo di un'unica condotta decettiva, consumata il 10 agosto 2015 e prescritta in epoca anteriore la pronunzia di primo grado, è manifestamente infondato; i giudici d'appello hanno, infatti, disatteso con corretti argomenti giuridici il gravame interposto sul punto (pagg. 17-18), evidenziando le ragioni per le cui la presentazione di nuove, false, polizze fideiussorie all'approssimarsi della scadenza della precedente non si presta ad integrare un mero postfactum ma costituisce un'autonoma attività decettiva giuridicamente rilevante, finalizzata a procrastinare il pagamento degli oneri concessori; la valutazione della Corte di merito è aderente agli esiti processuali e alla costante giurisprudenza di legittimità che ravvisa una pluralità di reati in presenza di condotte commesse in contesti temporali diversi (Sez. 4, n. 41052 del 19/07/2012, P.g. in proc. Deglaudi, Rv. 254607 - 01) e dotate di una propria completa individualità strutturale in ragione della ravvisabilità degli elementi costitutivi dell'illecito (in tema di estorsione, Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013, Tammaro, Rv. 256729 - 01; n. 37297 del 28/06/2019,Rv. 277513 - 01); nella specie, la sentenza impugnata ha rimarcato come ciascuno degli episodi delittuosi risulti caratterizzato da un'autonoma condotta artificiosa consistita nella predisposizione e nell'uso di fideiussioni false allo scopo di indurre l'ente territoriale a postergare la riscossione degli oneri concessori dovuti; ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione del 001 fatto commesso in data 10 febbraio 2018 quale delitto tentato, è manifestamente t infondato in quanto, contrariamente all'assunto difensivo, la predisposizione della bozza di fideiussione falsa apparentemente proveniente dalla soc. [OSCURATO:PERSONA] e il successivo invio al Comune di [OSCURATO:PERSONA] non costituisce attività meramente "ideativa" ma univoco atto esecutivo integrante la fattispecie ritenuta; rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23