CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13500/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; l'avv. V. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Chieti, per MOUCHANE Mohamed, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto raccoglimento. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Chieti, con la quale MOUCHANE Mohamed era stato condannato per il reato di cui all'art. 589 bis, cod. pen. (per essersi messo alla guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di alcool, rinvenuto con concentrazione pari a 2,40 g/I, perdendo il controllo del proprio mezzo e così invadendo l'opposta corsia di marcia, travolgendo la vettura a bordo della quale viaggiavano LUCIANI Francesco, deceduto nell'occorso, e RENZELLA Marika, che riportava lesioni), con l'attenuante di cui al comma settimo dello stesso articolo, ritenuta prevalente sull'aggravante del comma otto, operante sulla pena aumentata per effetto del secondo comma, escluso il bilanciamento ai sensi dell'art. 590 quater, cod. pen., ha rideterminato la pena, applicando l'attenuante di cui all'art. 589 bis, c. 7, cod. pen. nella massima estensione, eliminato la pena accessoria, revocato le statuizioni civili per revoca della relativa costituzione nelle more del giudizio d'appello e confermato nel resto. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione degli artt. 6 e 11 dei "[OSCURATO:PERSONA] e lo Stato di Civiltà" (così testualmente in ricorso) oltre a omessa motivazione, riproponendo la questione relativa alla sollevata eccezione di nullità dell'accertamento tramite prelievo ematico, ritenuta sanata dai giudici dei due gradi dalla scelta del rito abbreviato, rilevando che la difesa aveva opposto alla interpretazione della Corte di cassazione che la disposizione di cui all'art. 438, c. 6-bis, cod. proc. pen., che prevede detta sanatoria, sarebbe in contrasto con gli artt. 6 e 11 cit., l'accesso al rito speciale non determinando rinuncia alla formazione della prova nella sede naturale, né quella a eccepire la inutilizzabilità di atti sui quali dovrebbe fondarsi la decisione. Con il secondo motivo, ha dedotto vizio di omessa motivazione con riferimento alla valutazione del comportamento del conducente deceduto, il quale non aveva indossato la cintura di sicurezza, presidio che avrebbe scongiurato l'evento, come affermato dall'ausiliario del giudice, considerata la accertata, bassa velocità impressa al mezzo condotto dall'imputato. Infine, con il terzo motivo, la difesa ha contestato il diniego delle attenuanti generiche, rilevando l'assenza di un coinvolgimento dell'imputato in altri sinistri stradali che ne abbia giustificato imputazioni per reati della stessa specie. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte d'appello, nell'esaminare le doglianze formulate con il gravame, ha intanto ribadito la piena utilizzabilità dell'accertamento del tasso alcolemico e la correttezza del giudizio inerente alla sollevata eccezione difensiva (inutilizzabilità dell'accertamento alcolennico, siccome non preceduto dall'avviso ai sensi dell'art. 114, disp. att. cod. proc. pen.), in quanto 2 1g/e coerente con l'orientamento consolidato della Corte di legittimità, la cui interpretazione è stata recepita dal legislatore con l'introduzione del comma 6-bis nell'art. 438, cod. proc. pen. Quanto, poi, alla dedotta esclusività dell'efficienza etiologica della condotta della vittima, ha ritenuto infondate le deduzioni difensive, alla stregua delle risultanze della CTU espletata e della testimonianza LOMBARDINI. Costui, infatti, aveva visto il mezzo condotto dall'imputato sbandare un paio di volte verso sinistra, a dimostrazione dello stato di ebbrezza del MOUCHANE che, solo per questo, aveva invaso la corsia opposta, anche se il punto d'urto era stato collocato sulla linea di mezzeria, in questo caso dovendosi pure considerare la sua condotta non osservante dell'art. 143 codice strada, il comportamento concorrente della vittima essendo valutabile ai diversi fini dell'art. 589 bis, c. 7, cod. pen. Le generiche sono state negate anche in grado di appello, tenuto conto dell'elevato tasso alcolemico riscontrato e del rilevante grado della colpa. 3. I motivi sono tutti manifestamente infondati, giudizio che discende anche dal consolidato orientamento formatosi in ordine ai limiti - in caso di sentenze conformi di merito - del vizio motivazionale deducibile, evidenziandosi, sin da subito, che con le doglianze la difesa ha disatteso il consolidato orientamento della Corte di legittimità in ordine alla rilevabilità dell'eccezione di che trattasi in caso di accesso al rito abbreviato e inteso prospettare a questa Corte di legittimità una differente lettura del dato probatorio, continuando ad assumere l'efficienza etiologica esclusiva della condotta della vittima e la concedibilità delle generiche, senza il doveroso confronto con il ragionamento svolto dai giudici territoriali. 3.1. Quanto al primo punto, la questione di legittimità costituzionale prospettata (tale dovendosi considerare, attraverso il meccanismo della norma interposta di cui all'art. 117 Costituzione, la prospettata incoerenza dell'art. 438, c. 6-bis, cod. proc. pen. con i parametri citati in ricorso, neppure in maniera del tutto esatta e senza esplicita formulazione della questione) è assolutamente generica, non avendo la difesa introdotto argomenti che incidano, anche astrattamente, sulla conformità della norma con i parametri costituzionali e convenzionali. Pertanto, deve richiamarsi anche in questa sede il diritto vivente che ha escluso la natura assoluta della nullità in argomento, riconducendola al novero di quelle di ordine generale, deducibili a norma del combinato disposto di cui agli artt. 180 e 182, c. 2, secondo periodo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5396 del 29/1/2015, Bianchi, Rv. 263023); nullità che è soggetta alle sanatorie di legge e, nella specie, a quella ricollegabile alla scelta del rito abbreviato, essendosi consolidato l'orientamento che aggancia detta sanatoria al meccanismo generale di cui all'art. 183, cod. proc. pen. (ex multis, sez. 4, n. 16131 del 14/3/2017, Nucciarelli, Rv. 269609; n. 24087 del 28/2/2018, Massardi, Rv. 272959; sez. 2, n. 25938 del 17/5/2018, G., RV. 272938, proprio con riferimento all'art. 114, disp. att. cod. proc. pen.; ma anche, con riferimento a nullità di ordine generale diverse, sez. 2, n. 20125 del 10/4/2018, Apice, Rv. 272901). Interpretazione, quest'ultima, che ha ricevuto definitivo avallo da parte del legislatore che, con l'art. 1, c. 43, legge n. 103/2017, ha introdotto il comma 6-bis all'art. 438, cod. proc. pen., a decorrere dal 3/8/2017, espressamente prevedendo la sanatoria in questione. La giurisprudenza successiva ha ribadito il principio con specifico riferimento all'avviso di cui all'art. 114, disp. att. cod proc. pen., anche in forza dell'espressa previsione legislativa, non sospettata di incoerenza con i parametri convenzionali (sez. 4, n. 44962 del 4/11/2021, Rossi, Rv. 282245; n. 40550 del 3/11/2021, Martini, Rv. 282062; ma anche, con riferimento a nullità di ordine generale diverse sez. 2, n. 22500 del 10/7/2020, Sette, Rv. 280422; sez. 5, n. 40002 del 24/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277525). 3.2. Quanto alla seconda censura, va ribadita l'estraneità al vaglio di legittimità degli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, dunque, inammissibili le censure sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). Inoltre, non può non rilevarsi come, a fronte di una motivazione congrua, logica e non contraddittoria, oltre che coerente con i dati fattuali richiamati, le argomentazioni difensive appaiano con tutta evidenza meramente ripropositive dei motivi debitamente scrutinati dalla Corte territoriale, non traducendosi in una effettiva critica al ragionamento svolto, ma nella prospettazione di una diversa chiave di lettura di quanto accertato (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 3.3. Infine, quanto alla terza doglianza, ancora una volta è sufficiente un rinvio al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità: le generiche hanno la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, c. 3, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale, il giudice del merito avendo l'onere di evidenziare gli elementi del caso concreto che giustificano il riconoscimento delle attenuanti e di spiegare la scelta in ordine all'eventuale giudizio di comparazione con le circostanze aggravanti (sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639). La decisione impugnata è perfettamente coerente con tali principi. I giudici del merito hanno ancorato il giudizio negativo a parametri legali di riferimento (grado della colpa e gravità della violazione), la ratio della disposizione non imponendo neppure al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). Quanto, poi, al relativo onere motivazionale del giudice, questi può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione può risultare sufficiente (sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549), trattandosi di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto di detti elementi (sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 4. All'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 1