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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 1984

Cassazione n. 12279/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/02/1984 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/02/1998 avverso la sentenza del 16/05/2022 del TRIBUNALE di ROMA Ldato avviso alle parti; ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa in data 16 maggio 2022 dal Tribunale di Roma che, con procedimento ex art. 444, cod. proc. pen., ha applicato la pena concordata con la pubblica accusa per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n.4, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti contestano genericamente un vizio motivazionale, non è consentito giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.103 del 107, che ha stabilito che l'impugnazione avverso sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., comporta la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2022 Il consi41ere etensore i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/02/1984 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/02/1998 avverso la sentenza del 16/05/2022 del TRIBUNALE di ROMA Ldato avviso alle parti; ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa in data 16 maggio 2022 dal Tribunale di Roma che, con procedimento ex art. 444, cod. proc. pen., ha applicato la pena concordata con la pubblica accusa per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n.4, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti contestano genericamente un vizio motivazionale, non è consentito giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.103 del 107, che ha stabilito che l'impugnazione avverso sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., comporta la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consi41ere etensore i
Sentenza Cassazione n. 12279/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris