CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34189/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];alla luce di quanto sopra precisato, l'ordinanza è immune dal vizio denunciato atteso che ha valorizzato precisi elementi di fatto desunti dalle modalità comunicative descritte ed idonei a supportare il giudizio posto a fondamento della decisione; la pronuncia è totalmente conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui «in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti, i quali facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo» (Sez. 1, n. 3216 del 18/12/2025, dep. 2026, Turiano, Rv. 289305 — 01; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472 - 01; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479 — 01; Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara ina P.Q.M