CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 luglio 2022
Cassazione n. 44898/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInei confronti di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale conclude per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 22 luglio 2022, il tribunale della libertà di Napoli, in accoglimento dell'istanza di riesame avanzata nell'interesse di D'Alteri° Angela avverso il provvedimento del G.I.P. del 6.6.2022 che disponeva il sequestro preventivo di una sala giochi alla stessa intestata, annullava il predetto decreto disponendo la restituzione alla stessa della ditta individuale. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica di Napoli deducendo difetto di motivazione per mancanza e manifesta illogicità della motivazione avendo le investigazioni accertato la natura fittizia dell'intestazione nonché l'esistenza di legami tra la D'Alterio e la famiglia Olimpo, capeggiata dal capo mafia Michele. In particolare si deduceva che tali relazioni risultavano da alcuni elementi investigativi richiamati che riferivano circostanze precedenti il matrimonio della indagata con il figlio di [OSCURATO:PERSONA] così che dovevano disattendersi le conclusioni del giudice del riesame. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero sulla base del preciso dettato normativo e per consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U n. 25932 del 29/05/2008 Rv. 239692 - 01). Il principio risulta peraltro dalla testuale lettura dell'art. 325 primo comma cod.proc.pen. secondo cui contro le ordinanze in tema di sequestro il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per violazione di legge. Orbene, nel caso in esame, deve escludersi che le considerazioni svolte dal tribunale a pagina 3 della motivazione configurino un'ipotesi di assenza completa della decisione essendo comunque esplicitate delle ragioni sulla base delle quali si perveniva all'accoglimento del riesame; ed a fronte delle suddette conclusioni del giudice del riesame, il pubblico ministero ricorrente prospetta un difetto di logicità della motivazione sotto il profilo della non corrispondenza delle conclusioni alle emergenze probatorie non riconducibile però alla totale assenza della motivazione ma che richiama semmai vizi riferibili al travisamento del fatto non rilevabili nel presente giudizio di cassazione in tema di provvedimenti cautelari reali. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 8 novembre 2022 IL PRESIDENTE ro [OSCURATO:PERSONA]Agostini