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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 34076/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28910/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in ROMA C/O [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] BARIelettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 180, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BARI n. 1004/2017 depositata il 04/08/2017.

Oggetto: Proprietà – Accertamento natura demaniale di terreno R.G.N. 28910/2017 Ud. 20/10/2022CC R.G. 28910/2017 - Pagina nr. 2 di 8 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 20 ottobre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il [OSCURATO:PERSONA] citò innanzi il Tribunale di Bari [OSCURATO:PERSONA] -titolare di un immobile posto su un tratto stradale che unisce il vico Maresciallo di Cosmo con la via Alvaro nel medesimo Comune- chiedendo accertarsi la natura demaniale di tali aree.

Costituitosi [OSCURATO:PERSONA] per resistere alla domanda, il Tribunale di Bari accertò la demanialità del vico Maresciallo di Cosmo, della via Alvaro e dell’area che li congiunge.

2. Proposto gravame da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Bari respinse l’appello, osservando in particolare che: − infondate erano le deduzioni dell’appellante circa la violazione dell’art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tal [OSCURATO:PERSONA], sia per la genericità dei riferimenti contenuti nella deduzione, sia per l’assenza di elementi che collegassero la domanda del Comune allo stesso Stricchiola; − corretta era la statuizione del giudice di prime cure il quale - prendendo le mosse da altra decisione della stessa Corte territoriale, confermata da questa Corte, che aveva ritenuto non raggiunta laprova della titolarità esclusiva del medesimo [OSCURATO:PERSONA] sull’area oggetto del contendere-aveva ritenuto di far proprio il percorso argomentativo di quella decisione nell’affermare la natura demaniale delle aree in questione.

R.G. 28910/2017 - Pagina nr. 3 di 8

3. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorso per la cassazione della decisione della Corte d’appello di Bari.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

5. Il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si articola in duemotivi

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, nn. 5 e 3, c.p.c., il “vizio di motivazione” e la violazione o falsa applicazione degli artt. 102, 112, 115, 116 c.p.c.

Il ricorso lamenta una erronea lettura -sia da parte del giudice di prime cure sia da parte della Corte d’appello- delle risultanze della consulenza tecnica disposta nel giudizio di primo grado, dalle quali emergerebbe l’assenza di un’area di congiunzione tra il vico Maresciallo di Cosmo e la via Alvaro.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per mancata estensione del contraddittorio ad un litisconsorte necessario.

Tale, secondo il ricorso, sarebbe la veste di [OSCURATO:PERSONA], titolare di altro immobile presente sull’area per cui è contenzioso.

2. Il primo motivo di ricorso deve essere disatteso.

Quanto alle deduzioni ancorate al disposto di cui all’art. 360, n. 3), c.p.c., giova rammentare che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art.366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni R.G. 28910/2017 - Pagina nr. 4 di 8 intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020 -Rv. 658610 – 01; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016 -Rv. 642805 - 02).

Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni-la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez.

U -Sentenza n. 23745 del 28/10/2020 -Rv. 659448 - 01).

Il motivo di ricorso in esame, invece, si discosta radicalmente da tale canone, di fatto limitandosi -dopo aver riprodotto integralmente il testo della consulenza tecnica d’ufficio svolta in sede di merito ed aver ricostruito una serie di circostanze fattuali-a lamentare una inadeguata valutazione delle risultanze della medesima consulenza, senza concretamente dedurre ed argomentare la violazione o falsa interpretazione di specifiche previsioni di legge , risultando, conseguentemente, inammissibile.

Quanto alle deduzioni ancorate al disposto di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c.,il motivo invoca la distinzione operata da questa Corte tra errore R.G. 28910/2017 - Pagina nr. 5 di 8 di percezione ed errore di valutazione delle prove (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 7187 del 04/03/2022 - Rv. 664394 – 02 ; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 9356 del 12/04/2017 - Rv. 644001 - 01) allo scopo di dedurre il carattere viziato della decisione impugnata,per non avere la medesima tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.

Il motivo, tuttavia, non viene a cogliere la vera ratio della decisione impugnata -e, prima ancora, di quella di primo grado- la quale ha ritenuto determinanti le valutazioni e gli accertamenti operati in un distinto giudizio che vedeva ANGELO FORTUNATOcome parte e che si era concluso nel senso dell’affermazione della demanialità dell’area su cui il ricorrente vanta diritti, avendola Corte territoriale ritenuto ta li valutazioni ed accertamenti di maggiore peso probatorio rispetto al contenuto della C.T.U. invocata dal ricorrente, cui peraltro non poteva essere devoluta una valutazione giuridica come il carattere demaniale del terreno, ma solo l’acquisizione di elementi tecnici di valutazione.

Il motivo di ricorso, quindi, si traduce in realtà in un inammissibile sindacato delle valutazioni delle prove operate dalla Corte d’Appello, ponendosi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui nel procedimento civile sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando -conseguentemente- insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 21187 R.G. 28910/2017 - Pagina nr. 6 di 8 del 08/08/2019 -Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 -Rv. 569765 - 01).

3. Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, infondato.

Questa Corte ha chiarito in più di una occasione che il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti coloro che ne siano partecipi, onde non privare la pronuncia dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta, il che non può mai verificarsi per esigenze probatorie, ma solo ove tale azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile incidente su una situazione pure inscindibile comune a più soggetti(Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 3692 del 13/02/2020 -Rv. 656899 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3281 del 15/02/2006 - Rv. 587632 -01).

Nel caso ora in esame, secondo le stesse allegazioni dell’odierno ricorrente, la veste di litisconsorte dello Stricchiola verrebbe a derivare unicamente dal fatto che quest’ultimo risulterebbe titolare di un altro - distinto- immobile, collocato in adiacenza a quello del ricorrente medesimo nello stesso ambito interessato dall’originaria domanda del [OSCURATO:PERSONA].

È tuttavia evidente che- non essendo dedotto il carattere comune dell’area in questione e trattandosi di distinte titolarità su distinti beni- non ricorre alcuna esigenza di assumere una decisione in maniera unitaria e deve quindi esclude rsi la sussistenza di una situazione di litisconsorzio necessario,con la conseguenza che la decisione che vede come parte [OSCURATO:PERSONA], ben lungi dall’essere inutiliter data, R.G. 28910/2017 - Pagina nr. 7 di 8 risulta pienamente idonea a dispiegare i propri effetti nei confronti dell’odierno ricorrente, ferma restando la estraneità dello Stricchiola al presente giudizio.

4. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d el controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.400,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28910/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in ROMA C/O [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] BARIelettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 180, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BARI n. 1004/2017 depositata il 04/08/2017. Oggetto: Proprietà – Accertamento natura demaniale di terreno R.G.N. 28910/2017 Ud. 20/10/2022CC R.G. 28910/2017 - Pagina nr. 2 di 8 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 20 ottobre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il [OSCURATO:PERSONA] citò innanzi il Tribunale di Bari [OSCURATO:PERSONA] -titolare di un immobile posto su un tratto stradale che unisce il vico Maresciallo di Cosmo con la via Alvaro nel medesimo Comune- chiedendo accertarsi la natura demaniale di tali aree. Costituitosi [OSCURATO:PERSONA] per resistere alla domanda, il Tribunale di Bari accertò la demanialità del vico Maresciallo di Cosmo, della via Alvaro e dell’area che li congiunge. 2. Proposto gravame da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Bari respinse l’appello, osservando in particolare che: − infondate erano le deduzioni dell’appellante circa la violazione dell’art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tal [OSCURATO:PERSONA], sia per la genericità dei riferimenti contenuti nella deduzione, sia per l’assenza di elementi che collegassero la domanda del Comune allo stesso Stricchiola; − corretta era la statuizione del giudice di prime cure il quale - prendendo le mosse da altra decisione della stessa Corte territoriale, confermata da questa Corte, che aveva ritenuto non raggiunta laprova della titolarità esclusiva del medesimo [OSCURATO:PERSONA] sull’area oggetto del contendere-aveva ritenuto di far proprio il percorso argomentativo di quella decisione nell’affermare la natura demaniale delle aree in questione. R.G. 28910/2017 - Pagina nr. 3 di 8 3. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorso per la cassazione della decisione della Corte d’appello di Bari. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 5. Il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in duemotivi 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, nn. 5 e 3, c.p.c., il “vizio di motivazione” e la violazione o falsa applicazione degli artt. 102, 112, 115, 116 c.p.c. Il ricorso lamenta una erronea lettura -sia da parte del giudice di prime cure sia da parte della Corte d’appello- delle risultanze della consulenza tecnica disposta nel giudizio di primo grado, dalle quali emergerebbe l’assenza di un’area di congiunzione tra il vico Maresciallo di Cosmo e la via Alvaro. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per mancata estensione del contraddittorio ad un litisconsorte necessario. Tale, secondo il ricorso, sarebbe la veste di [OSCURATO:PERSONA], titolare di altro immobile presente sull’area per cui è contenzioso. 2. Il primo motivo di ricorso deve essere disatteso. Quanto alle deduzioni ancorate al disposto di cui all’art. 360, n. 3), c.p.c., giova rammentare che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art.366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni R.G. 28910/2017 - Pagina nr. 4 di 8 intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020 -Rv. 658610 – 01; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016 -Rv. 642805 - 02). Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni-la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U -Sentenza n. 23745 del 28/10/2020 -Rv. 659448 - 01). Il motivo di ricorso in esame, invece, si discosta radicalmente da tale canone, di fatto limitandosi -dopo aver riprodotto integralmente il testo della consulenza tecnica d’ufficio svolta in sede di merito ed aver ricostruito una serie di circostanze fattuali-a lamentare una inadeguata valutazione delle risultanze della medesima consulenza, senza concretamente dedurre ed argomentare la violazione o falsa interpretazione di specifiche previsioni di legge , risultando, conseguentemente, inammissibile. Quanto alle deduzioni ancorate al disposto di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c.,il motivo invoca la distinzione operata da questa Corte tra errore R.G. 28910/2017 - Pagina nr. 5 di 8 di percezione ed errore di valutazione delle prove (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 7187 del 04/03/2022 - Rv. 664394 – 02 ; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 9356 del 12/04/2017 - Rv. 644001 - 01) allo scopo di dedurre il carattere viziato della decisione impugnata,per non avere la medesima tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Il motivo, tuttavia, non viene a cogliere la vera ratio della decisione impugnata -e, prima ancora, di quella di primo grado- la quale ha ritenuto determinanti le valutazioni e gli accertamenti operati in un distinto giudizio che vedeva ANGELO FORTUNATOcome parte e che si era concluso nel senso dell’affermazione della demanialità dell’area su cui il ricorrente vanta diritti, avendola Corte territoriale ritenuto ta li valutazioni ed accertamenti di maggiore peso probatorio rispetto al contenuto della C.T.U. invocata dal ricorrente, cui peraltro non poteva essere devoluta una valutazione giuridica come il carattere demaniale del terreno, ma solo l’acquisizione di elementi tecnici di valutazione. Il motivo di ricorso, quindi, si traduce in realtà in un inammissibile sindacato delle valutazioni delle prove operate dalla Corte d’Appello, ponendosi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui nel procedimento civile sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando -conseguentemente- insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 21187 R.G. 28910/2017 - Pagina nr. 6 di 8 del 08/08/2019 -Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 -Rv. 569765 - 01). 3. Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, infondato. Questa Corte ha chiarito in più di una occasione che il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti coloro che ne siano partecipi, onde non privare la pronuncia dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta, il che non può mai verificarsi per esigenze probatorie, ma solo ove tale azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile incidente su una situazione pure inscindibile comune a più soggetti(Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 3692 del 13/02/2020 -Rv. 656899 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3281 del 15/02/2006 - Rv. 587632 -01). Nel caso ora in esame, secondo le stesse allegazioni dell’odierno ricorrente, la veste di litisconsorte dello Stricchiola verrebbe a derivare unicamente dal fatto che quest’ultimo risulterebbe titolare di un altro - distinto- immobile, collocato in adiacenza a quello del ricorrente medesimo nello stesso ambito interessato dall’originaria domanda del [OSCURATO:PERSONA]. È tuttavia evidente che- non essendo dedotto il carattere comune dell’area in questione e trattandosi di distinte titolarità su distinti beni- non ricorre alcuna esigenza di assumere una decisione in maniera unitaria e deve quindi esclude rsi la sussistenza di una situazione di litisconsorzio necessario,con la conseguenza che la decisione che vede come parte [OSCURATO:PERSONA], ben lungi dall’essere inutiliter data, R.G. 28910/2017 - Pagina nr. 7 di 8 risulta pienamente idonea a dispiegare i propri effetti nei confronti dell’odierno ricorrente, ferma restando la estraneità dello Stricchiola al presente giudizio. 4. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d el controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.400,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto p
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