CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 16907/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,( R.G. 17440/2022 - Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di falsa dichiarazione aggravata a un pubblico ufficiale; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il