Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 luglio 1989

Cassazione n. 32806/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il 06/05/1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi di ricorso proposti nell'interesse dei ricorrenti, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 628 commi 1 e 3, n. 1, terza ipotesi cod. pen., non sono deducibili in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, il primo motivo di ciascun ricorso, con cui si contestano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio e, per le sole posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla richiesta riqualificazione del reato contestato in quello di cui all'art. 393 cod. pen., sulla base della diversa lettura dei dati processuali o di una diversa ricostruzione storica dei fatti o comunque di un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine da 8 a 11 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto inoltre che anche gli ulteriori motivi di ricorso proposti nell'interesse dei ricorrenti, con i quali si contesta l'eccessività della pena e la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 628 comma 3, n. 1, terza ipotesi cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e devono considerarsi manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo dei giudici di merito risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare le pagine 12 e 13 della sentenza impugnata); ritenuto, infine, che il motivo di ricorso proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA], con cui si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di rapina, prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 non è consentito in sede di legittimità in ordine al denegato riconoscimento da parte del giudice di appello, qualora la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata, neppure con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (cfr. in motivazione sul punto: Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024, Rodi, non massimata); che, invero, più in generale, va ribadito che il mancato esercizio del potere- dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr. Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 - 02; Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015, Ciaccia, Rv. 263361 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il 06/05/1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi di ricorso proposti nell'interesse dei ricorrenti, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 628 commi 1 e 3, n. 1, terza ipotesi cod. pen., non sono deducibili in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, il primo motivo di ciascun ricorso, con cui si contestano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio e, per le sole posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla richiesta riqualificazione del reato contestato in quello di cui all'art. 393 cod. pen., sulla base della diversa lettura dei dati processuali o di una diversa ricostruzione storica dei fatti o comunque di un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine da 8 a 11 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto inoltre che anche gli ulteriori motivi di ricorso proposti nell'interesse dei ricorrenti, con i quali si contesta l'eccessività della pena e la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 628 comma 3, n. 1, terza ipotesi cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e devono considerarsi manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo dei giudici di merito risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare le pagine 12 e 13 della sentenza impugnata); ritenuto, infine, che il motivo di ricorso proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA], con cui si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di rapina, prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 non è consentito in sede di legittimità in ordine al denegato riconoscimento da parte del giudice di appello, qualora la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata, neppure con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (cfr. in motivazione sul punto: Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024, Rodi, non massimata); che, invero, più in generale, va ribadito che il mancato esercizio del potere- dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr. Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 - 02; Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015, Ciaccia, Rv. 263361 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 32806/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris