CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2025
Cassazione n. 15568/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Udine. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Trieste ha confermato la pronuncia del Tribunale di Udine del 2 marzo 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA]- samad Benomar era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 186, co. 2, lett. c) e co. 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi: erronea applicazione dell'art. 186, comma 2bis d.lgs. n. 285/1992 con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'ag- gravante di avere provocato un incidente stradale; violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena e alla re- voca di tale beneficio disposta dalla Corte di appello con riferimento ai due prece- denti provvedimenti di condanna a carico del prevenuto. 3. I motivi sopra richiami sono manifestamente infondati, in quanto ripro- duttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti ar- gomenti logici e coerenti con le emergenze acquisite dai giudici di merito (pp. 3- 4) e non risultano scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato; tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 3.1. Quanto al primo motivo, va ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'aggravante di cui all'art. 186, co. 2-bis, cit., non richiede l'accerta- mento di un nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'a- gente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare, l'incidente sia direttamente collegabile la situazione di pericolo (Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, Rv. 271557 - 01), dovendosi parimenti ribadire che ai fini della configurabilità della stessa, deve intendersi per incidente stradale qual- siasi evento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa costituire un pericolo per la collettività, senza che assuma rilevanza l'even- tuale coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (cfr. Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Rv. 275872-01; Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012, Rv. 253921-01). In applicazione di tali principi, i giudici del gravame del merito hanno ade- guatamente motivato in ordine alla ricorrenza, nel caso di specie, dell'aggravante dell'art. 186, comma 2bis d.lgs. n. 285/1992, sottolineando l'evidente collega- mento materiale tra il verificarsi dell'incidente e lo stato di alterazione psico-fisica dell'agente (con tasso alcolemico indicato in 2,77 g/l), il quale, proprio a causa di tale condizione, procedeva zigzagando e, perso il controllo del mezzo, rovinava a terra, abbandonando la bicicletta sul ciglio della strada e determinando così un serio pericolo per la circolazione stradale. Il profilo riguardante la ricorrenza dell'aggravante in esame è pertanto sostenuto da conferente motivazione, con la quale il ricorrente non si confronta. 3.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, in quanto ine- rente al trattamento punitivo la cui determinazione è sorretta da adeguata moti- vazione, laddove la sentenza impugnata dà atto che non sussistono i presupposti per la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen, avendo l'imputato fruito in precedenza già due volte della sospensione condizionale della pena, la quale è stata, inoltre, correttamente revocata dalla Corte di appello, stante la commissione del reato in contestazione entro i due anni dalla esecutività del de- creto penale di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza nonché entro cinque anni dal passaggio in giudicato della seconda pronuncia di condanna. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso in data 8 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] ig iera est. [OSCURATO:PERSONA]