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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07143/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostit t Procura re [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo \,` 't Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città ha condannato, all'esito del giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione ed euro 4000,00 di multa per i reati di concorso, con [OSCURATO:PERSONA], nella costruzione di un ordigno incendiario ed esplosivo, bottiglia molotov, da considerarsi arma da guerra, nel porto in luogo pubblico dello stesso e poi nel farlo esplodere, provocando un principio di incendio, sul marciapiede antistante il bar caffè ai Portici sito in Trieste, fatti accaduti il 9 novembre 2016.

2. La Corte di appello ha osservato che è dato incontestabile, perché emergente dalle telecamere di sorveglianza site nei pressi di un distributore di benzina, che due soggetti si trovavano a bordo dell'autovettura in proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e che uno di questi, specificamente [OSCURATO:PERSONA], scese dalla stessa per riempire con della benzina una bottiglia.

È parimenti non controverso che qualche minuto prima la stessa autovettura era transitata nei pressi del bar ai Portici e che il lancio della bottiglia molotov fu fatto dal finestrino lato passeggero dell'autovettura di Pentassuglia.

Da qui la deduzione che l'altro soggetto che occupava l'autovettura, e che era al posto del guidatore, sia al momento del riempimento della bottiglia che poi del lancio, fosse proprio [OSCURATO:PERSONA].

Altra risultanza non controversa è che Pentassuglia e Movio erano giunti insieme, in compagnia di altri amici, nel bar caffè Portici, seppure si fossero poi allontanati separatamente, perché Movio, ubriaco, molestava i clienti.

È però stato accertato, sulla base dei dati di traffico telefonico, che i due successivamente si erano riuniti.

Peraltro, non risulta in alcun modo che quella sera Pentassuglia fosse rientrato a casa lasciando la sua autovettura a Movio o ad altri.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La Corte di appello ha affermato la penale responsabilità del ricorrente sulla base di un quadro indiziario non sintomatico.

Nessuna tra le prove raccolte in atti attesta che l'imputato si trovasse a bordo dell'autovettura assieme a Movio; la Corte territoriale si è a tal proposito avvalsa di una mera congettura e non ha motivato adeguatamente in merito all'asserita insussistenza del ragionevole dubbio circa la responsabilità dell'imputato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che di seguito si espongono.

2. È principio indiscusso che il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza non possa essere sollecitato per accreditare un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie, perché il compito di valutazione delle prove spetta esclusivamente al giudice del merito.

Al giudice di legittimità devono essere prospettati vizi che attengano alla motivazione, alla giustificazione della decisione assunta in termini di illogicità, contraddittorietà, incompletezze o carenza, e non già al momento valutativo delle prove.

Si è più volte affermato che "sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della décisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito - Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482 -.

3. Il ricorrente ha affermato l'incoerenza e l'illogicità della motivazione sulla base di pochi assunti, specificamente: che nessun testimone vide [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'autovettura nei momenti rilevanti per la ricostruzione della vicenda criminosa, e che neanche le riprese delle telecamere di videosorveglianza hanno colmato tale lacuna; che non possono escludersi, sul piano del possibile, altre letture del materiale probatorio, data l'assenza della appena menzionata prova diretta.

Non può infatti escludersi che [OSCURATO:PERSONA] quella sera fece rientro nella sua abitazione, affidando la sua autovettura all'amico Movio o che si intrattenne con altri soggetti; che tale ipotesi non può dirsi efficacemente contrastata dal dato oggettivo che l'autovettura è in proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e che i suoi documenti furono rinvenuti all'interno dell'autovettura o, ancora, che nelle conversazioni di Movio, oggetto di intercettazione, questi fece riferimento al fatto che con lui vi era un amico, anch'egli alterato dall'alcol, visto che all'interno del bar, prima che Movio andasse via, vi erano più persone che con lui si accompagnavano.

Con questi rilievi il ricorrente.ha in buona sostanza accreditato una diversa lettura dei dati di prova, peraltro affidata ad una mera ipotesi, non fondata su alcun dato oggettivo, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] lasciò l'autovettura nella piena ed esclusiva disponibilità dell'amico Movio.

Si tratta di una mera congettura, priva di alcun fondamento probatorio che, come tale, non infirma la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata.

4. La Corte di appello ha invero individuato alcuni dati oggettivi di sicura valenza indiziaria, da cui ha tratto conclusioni logiche e congruenti.

L'imputato e l'amico Movio si recarono insieme, unitamente ad altri soggetti, presso il locale ai Portici, poi andarono via separatamente, siccome Movio, ubriaco, molestava i clienti dell'esercizio commerciale, ma è certo che fu l'autovettura dell'imputato, con due persone a bordo, ad essere immortalata dagli impianti di videoripresa presso il distributore di benzina, ove Movio riempì una bottiglia di benzina, e poi quando, dal lato passeggero, la bottiglia fu lanciata contro il locale ai Portici.

È altresì incontroverso che, appena andati via dal locale - come prima si è detto - separatamente, l'imputato e Movio si sentirono per telefono e non è per nulla illogica la deduzione tratta dai giudici di merito che quei contatti servirono a ricongiungersi, anche in ragione del fatto che i due non fecero ritorno nel locale contrariamente a quanto fecero gli altri due soggetti che erano insieme a loro.

Altro dato indiziario, che giova anche a privare di ogni consistenza l'ipotesi alternativa accreditata dalla difesa, è che successivamente, in sede di perquisizione, l'imputato fu trovato in possesso di tutte e tre le chiavi dell'autovettura, sicché è deduzione logica che quella sera, benché non immortalato dagli impianti di videoripresa e non riconosciuto da alcun testimone, lui si trovava, unitamente Movio, sull'autovettura in cui fu preparata e da cui fu lanciata la bottiglia incendiaria.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostit t Procura re [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo \,` 't Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città ha condannato, all'esito del giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione ed euro 4000,00 di multa per i reati di concorso, con [OSCURATO:PERSONA], nella costruzione di un ordigno incendiario ed esplosivo, bottiglia molotov, da considerarsi arma da guerra, nel porto in luogo pubblico dello stesso e poi nel farlo esplodere, provocando un principio di incendio, sul marciapiede antistante il bar caffè ai Portici sito in Trieste, fatti accaduti il 9 novembre 2016. 2. La Corte di appello ha osservato che è dato incontestabile, perché emergente dalle telecamere di sorveglianza site nei pressi di un distributore di benzina, che due soggetti si trovavano a bordo dell'autovettura in proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e che uno di questi, specificamente [OSCURATO:PERSONA], scese dalla stessa per riempire con della benzina una bottiglia. È parimenti non controverso che qualche minuto prima la stessa autovettura era transitata nei pressi del bar ai Portici e che il lancio della bottiglia molotov fu fatto dal finestrino lato passeggero dell'autovettura di Pentassuglia. Da qui la deduzione che l'altro soggetto che occupava l'autovettura, e che era al posto del guidatore, sia al momento del riempimento della bottiglia che poi del lancio, fosse proprio [OSCURATO:PERSONA]. Altra risultanza non controversa è che Pentassuglia e Movio erano giunti insieme, in compagnia di altri amici, nel bar caffè Portici, seppure si fossero poi allontanati separatamente, perché Movio, ubriaco, molestava i clienti. È però stato accertato, sulla base dei dati di traffico telefonico, che i due successivamente si erano riuniti. Peraltro, non risulta in alcun modo che quella sera Pentassuglia fosse rientrato a casa lasciando la sua autovettura a Movio o ad altri. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello ha affermato la penale responsabilità del ricorrente sulla base di un quadro indiziario non sintomatico. Nessuna tra le prove raccolte in atti attesta che l'imputato si trovasse a bordo dell'autovettura assieme a Movio; la Corte territoriale si è a tal proposito avvalsa di una mera congettura e non ha motivato adeguatamente in merito all'asserita insussistenza del ragionevole dubbio circa la responsabilità dell'imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che di seguito si espongono. 2. È principio indiscusso che il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza non possa essere sollecitato per accreditare un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie, perché il compito di valutazione delle prove spetta esclusivamente al giudice del merito. Al giudice di legittimità devono essere prospettati vizi che attengano alla motivazione, alla giustificazione della decisione assunta in termini di illogicità, contraddittorietà, incompletezze o carenza, e non già al momento valutativo delle prove. Si è più volte affermato che "sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della décisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito - Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482 -. 3. Il ricorrente ha affermato l'incoerenza e l'illogicità della motivazione sulla base di pochi assunti, specificamente: che nessun testimone vide [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'autovettura nei momenti rilevanti per la ricostruzione della vicenda criminosa, e che neanche le riprese delle telecamere di videosorveglianza hanno colmato tale lacuna; che non possono escludersi, sul piano del possibile, altre letture del materiale probatorio, data l'assenza della appena menzionata prova diretta. Non può infatti escludersi che [OSCURATO:PERSONA] quella sera fece rientro nella sua abitazione, affidando la sua autovettura all'amico Movio o che si intrattenne con altri soggetti; che tale ipotesi non può dirsi efficacemente contrastata dal dato oggettivo che l'autovettura è in proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e che i suoi documenti furono rinvenuti all'interno dell'autovettura o, ancora, che nelle conversazioni di Movio, oggetto di intercettazione, questi fece riferimento al fatto che con lui vi era un amico, anch'egli alterato dall'alcol, visto che all'interno del bar, prima che Movio andasse via, vi erano più persone che con lui si accompagnavano. Con questi rilievi il ricorrente.ha in buona sostanza accreditato una diversa lettura dei dati di prova, peraltro affidata ad una mera ipotesi, non fondata su alcun dato oggettivo, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] lasciò l'autovettura nella piena ed esclusiva disponibilità dell'amico Movio. Si tratta di una mera congettura, priva di alcun fondamento probatorio che, come tale, non infirma la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata. 4. La Corte di appello ha invero individuato alcuni dati oggettivi di sicura valenza indiziaria, da cui ha tratto conclusioni logiche e congruenti. L'imputato e l'amico Movio si recarono insieme, unitamente ad altri soggetti, presso il locale ai Portici, poi andarono via separatamente, siccome Movio, ubriaco, molestava i clienti dell'esercizio commerciale, ma è certo che fu l'autovettura dell'imputato, con due persone a bordo, ad essere immortalata dagli impianti di videoripresa presso il distributore di benzina, ove Movio riempì una bottiglia di benzina, e poi quando, dal lato passeggero, la bottiglia fu lanciata contro il locale ai Portici. È altresì incontroverso che, appena andati via dal locale - come prima si è detto - separatamente, l'imputato e Movio si sentirono per telefono e non è per nulla illogica la deduzione tratta dai giudici di merito che quei contatti servirono a ricongiungersi, anche in ragione del fatto che i due non fecero ritorno nel locale contrariamente a quanto fecero gli altri due soggetti che erano insieme a loro. Altro dato indiziario, che giova anche a privare di ogni consistenza l'ipotesi alternativa accreditata dalla difesa, è che successivamente, in sede di perquisizione, l'imputato fu trovato in possesso di tutte e tre le chiavi dell'autovettura, sicché è deduzione logica che quella sera, benché non immortalato dagli impianti di videoripresa e non riconosciuto da alcun testimone, lui si trovava, unitamente Movio, sull'autovettura in cui fu preparata e da cui fu lanciata la bottiglia incendiaria. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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