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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 27999/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio per il delitto di cui all'art. 610 cod. pen., commesso in Vignola il 12 giugno 2019 in danno della '[OSCURATO:SOCIETA]., propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 10 febbraio 2023 dal Tribunale di Modena, che, preso atto del rinnovato regine di procedibilità a querela del delitto di violenza privata, ha disposto il rinvio del processo a carico del predetto imputato all'udienza del 29 settembre 2023, al fine di consentire al rappresentante legale della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], di esercitare il proprio diritto di querela nel termine di tre mesi dalla data di notifica del verbale di udienza.

2. L'impugnativa consta di un solo motivo, che denuncia l'abnormità del provvedimento indicato, sul rilievo che il Tribunale avrebbe violato l'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, dando comunicazione alla persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela nel termine di tre mesi dalla notifica del verbale di udienza: ciò, perché l'art. 5 -bis del d.l. n. 162 del 2022, convertito in legge n. 199 del 2022, ha modificato il testo dell'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, che, pertanto, nella formulazione attuale, vigente alla data di adozione dell'ordinanza impugnata, prevede esclusivamente che, per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

3. Con requisitoria in data 17 aprile 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. L'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, come modificato dall'articolo 5 -bis d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199, reca un'espressa disciplina transitoria in materia di modifica del regime di procedibilità.

1.1. La norma citata, nella sua originaria formulazione, prevedeva che: «1.

Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

2. Quando, per i reati di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto è stata già esercitata l'azione penale, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Ai fini di cui al primo periodo, il giudice effettua ogni utile ricerca anagrafica, ove necessaria.

Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il pubblico ministero».

Il correttivo del comma 2 rispetto alla regola posta nel comma 1 era da spiegare, secondo quanto spiegato dal diritto vivente per precedenti analoghi, «con l'intento di impedire che i procedimenti promossi per reati originariamente perseguibili di ufficio possano chiudersi con una sentenza di proscioglimento per mancanza di querela sulla base della fictio legis secondo cui lex interpellat pro íudice e non già dopo una formale informativa rivolta dal giudice alla persona offesa in ordine alla facoltà di esercizio della querela» (così, Sez.

U, n. 5540 del 17/04/1982, Rv. 154076-01; principio di diritto ripreso integralmente da Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Rv. 273552).

1.2. L'art. 5 -bis del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 2022, ha, però, sostituito il comma 2 dell'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, ora (interamente) dedicato (solo) alla materia delle misure cautelari personali, prevedendo che esse, ove in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 150 del 2022 (fissato al 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 162 del 2022), perdono efficacia se, entro venti giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela.

Dunque, per effetto della modifica del citato comma 2 dell'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, è onere della persona offesa attivarsi autonomamente, senza più alcun diritto alla previa informazione da parte dell'autorità giudiziaria che procede; solo nel caso in cui siano in corso di esecuzione misure cautelari personali, infatti, vi è l'onere dell'autorità giudiziaria che procede di cercare la persona offesa, al fine di verificare se intenda coltivare l'istantia puniendi, onde legittimare la prosecuzione dell'intervento cautelare.

2. Il venir meno della disposizione transitoria che assegnava alla parte offesa la facoltà di esercitare il diritto di querela rispetto a reati per i quali, alla data di entrata in vigore della riforma, risultava già esercitata l'azione penale sulla base della pregressa procedibilità officiosa, nel termine di tre mesi dalla notifica dell'avviso con il quale il giudice procedente la informava della predetta facoltà, comporta, quindi, che, in ogni caso (ossia, che l'azione penale sia stata esercitata o meno alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022), la fattispecie complessa di improcedibilità si perfeziona solo dopo il decorso del termine trimestrale entro il quale la parte offesa, autonomamente, può determinarsi rispetto ad un fatto per il quale, fino al 30 dicembre 2022, nutriva la legittima aspettativa di punizione confidando nella procedibilità officiosa.

3. Tanto chiarito, l'ordinanza con la quale il Tribunale di Modena ha disposto, in data 10 febbraio 2023 - quando era già in vigore (a far data dal 31 dicembre 2022) l'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, nella formulazione stabilita dal comma 5-bis del d.l. n. 162 del 2022, convertito in I. n. 199 del 2022 -, il rinvio del processo celebrato a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di violenza privata, al fine di consentire alla persona offesa di esercitare il proprio diritto di querela nel termine di tre mesi dalla data di notifica del verbale di udienza, non è abnorme.

Ricordato come, secondo il diritto vivente, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, di modo che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Rv. 215094; conf.

Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590; Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Rv. 238240), deve, allora, riconoscersi che il differimento dell'udienza, per consentire alla parte offesa di esercitare il diritto di querela, non solo rientra tra i poteri astrattamente attribuiti al giudice, di modo che, quand'anche disposto illegittimamente, non si caratterizza per una singolarità tale da porsi al di fuori del sistema organico della legge processuale, ma non è tale da determinare neppure la stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo.

4. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio per il delitto di cui all'art. 610 cod. pen., commesso in Vignola il 12 giugno 2019 in danno della '[OSCURATO:SOCIETA]., propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 10 febbraio 2023 dal Tribunale di Modena, che, preso atto del rinnovato regine di procedibilità a querela del delitto di violenza privata, ha disposto il rinvio del processo a carico del predetto imputato all'udienza del 29 settembre 2023, al fine di consentire al rappresentante legale della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], di esercitare il proprio diritto di querela nel termine di tre mesi dalla data di notifica del verbale di udienza. 2. L'impugnativa consta di un solo motivo, che denuncia l'abnormità del provvedimento indicato, sul rilievo che il Tribunale avrebbe violato l'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, dando comunicazione alla persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela nel termine di tre mesi dalla notifica del verbale di udienza: ciò, perché l'art. 5 -bis del d.l. n. 162 del 2022, convertito in legge n. 199 del 2022, ha modificato il testo dell'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, che, pertanto, nella formulazione attuale, vigente alla data di adozione dell'ordinanza impugnata, prevede esclusivamente che, per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. 3. Con requisitoria in data 17 aprile 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, come modificato dall'articolo 5 -bis d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199, reca un'espressa disciplina transitoria in materia di modifica del regime di procedibilità. 1.1. La norma citata, nella sua originaria formulazione, prevedeva che: «1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. 2. Quando, per i reati di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto è stata già esercitata l'azione penale, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice effettua ogni utile ricerca anagrafica, ove necessaria. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il pubblico ministero». Il correttivo del comma 2 rispetto alla regola posta nel comma 1 era da spiegare, secondo quanto spiegato dal diritto vivente per precedenti analoghi, «con l'intento di impedire che i procedimenti promossi per reati originariamente perseguibili di ufficio possano chiudersi con una sentenza di proscioglimento per mancanza di querela sulla base della fictio legis secondo cui lex interpellat pro íudice e non già dopo una formale informativa rivolta dal giudice alla persona offesa in ordine alla facoltà di esercizio della querela» (così, Sez. U, n. 5540 del 17/04/1982, Rv. 154076-01; principio di diritto ripreso integralmente da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Rv. 273552). 1.2. L'art. 5 -bis del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 2022, ha, però, sostituito il comma 2 dell'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, ora (interamente) dedicato (solo) alla materia delle misure cautelari personali, prevedendo che esse, ove in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 150 del 2022 (fissato al 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 162 del 2022), perdono efficacia se, entro venti giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. Dunque, per effetto della modifica del citato comma 2 dell'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, è onere della persona offesa attivarsi autonomamente, senza più alcun diritto alla previa informazione da parte dell'autorità giudiziaria che procede; solo nel caso in cui siano in corso di esecuzione misure cautelari personali, infatti, vi è l'onere dell'autorità giudiziaria che procede di cercare la persona offesa, al fine di verificare se intenda coltivare l'istantia puniendi, onde legittimare la prosecuzione dell'intervento cautelare. 2. Il venir meno della disposizione transitoria che assegnava alla parte offesa la facoltà di esercitare il diritto di querela rispetto a reati per i quali, alla data di entrata in vigore della riforma, risultava già esercitata l'azione penale sulla base della pregressa procedibilità officiosa, nel termine di tre mesi dalla notifica dell'avviso con il quale il giudice procedente la informava della predetta facoltà, comporta, quindi, che, in ogni caso (ossia, che l'azione penale sia stata esercitata o meno alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022), la fattispecie complessa di improcedibilità si perfeziona solo dopo il decorso del termine trimestrale entro il quale la parte offesa, autonomamente, può determinarsi rispetto ad un fatto per il quale, fino al 30 dicembre 2022, nutriva la legittima aspettativa di punizione confidando nella procedibilità officiosa. 3. Tanto chiarito, l'ordinanza con la quale il Tribunale di Modena ha disposto, in data 10 febbraio 2023 - quando era già in vigore (a far data dal 31 dicembre 2022) l'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, nella formulazione stabilita dal comma 5-bis del d.l. n. 162 del 2022, convertito in I. n. 199 del 2022 -, il rinvio del processo celebrato a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di violenza privata, al fine di consentire alla persona offesa di esercitare il proprio diritto di querela nel termine di tre mesi dalla data di notifica del verbale di udienza, non è abnorme. Ricordato come, secondo il diritto vivente, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, di modo che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Rv. 215094; conf. Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Rv. 238240), deve, allora, riconoscersi che il differimento dell'udienza, per consentire alla parte offesa di esercitare il diritto di querela, non solo rientra tra i poteri astrattamente attribuiti al giudice, di modo che, quand'anche disposto illegittimamente, non si caratterizza per una singolarità tale da porsi al di fuori del sistema organico della legge processuale, ma non è tale da determinare neppure la stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo. 4. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
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