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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 23902/2022

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. 137/2020 la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27761/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende — ricorrenti — contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in PAVIA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende te.41Ati'ì ,4,44V,WP - controricorrenti — avverso la sentenza n. 2369/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/05/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Milano gli odierni controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., chiedendo che la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni, quantificati nella misura di C 80.000,00, nonché alla restituzione della somma di C 2.500,00.

Come riferito nella decisione della Corte ambrosiana, infatti, in data 21 maggio 2011 [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto, tramite la mediazione della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., una proposta irrevocabile di acquisto avente ad oggetto un immobile in Pero, di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] 2005 srl -di cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era socio- fissando il prezzo nella misura di C 177.500,00, consegnando contestualmente un assegno non trasferibile per C 2.500,00 alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. e un assegno non trasferibile per C 20.000,00 alla [OSCURATO:PERSONA] 2005 s.r.I., a titolo di caparra.

Successivamente, in data 7 giugno 2011, l'ipoteca volontaria che era iscritta sull'intero fabbricato -e che non era stata dichiarata dal mediatore- era stata frazionata, con la conseguenza che sull'unità R.G. 27761/2019 - Pagina nr. 2 di 14 immobiliare oggetto della proposta irrevocabile era venuta a gravare un'ipoteca di C 310.000,00 di cui C 155.000,00 per sorte capitale.

Avvenuta, in data 29 giugno 2011 la sottoscrizione del contratto preliminare tra la [OSCURATO:PERSONA] 2005 srl, da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, con versamento di acconti per C 40.000,00, la [OSCURATO:PERSONA] 2005 srl si era resa inadempiente alla stipula del contratto definitivo e, in data 2 febbraio 2013, era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano insinuati al passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] 2005 srl per l'importo di C 80.000,00 al chirografo (di cui C 20.000,00 a titolo di penale per la caparra ed altri C 60.000,00 versati a titolo di acconti e caparra) e, successivamente, si erano resi aggiudicatari -in sede di vendita da parte del Fallimento- dell'unità immobiliare già oggetto del preliminare, mediante versamento dell'importo di C 81.000,00.

Sulla scorta di tali presupposti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiesero la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., deducendo che la medesima, nella sua qualità di mediatrice immobiliare, aveva violato gli obblighi imposti dall'art. 1759 c.c., tacendo la presenza dell'ipoteca sull'immobile oggetto della proposta di acquisto, prima, e del preliminare, poi; ed ulteriormente concedendo in locazione a terzi l'immobile in questione, nonostante lo stesso dovesse essere trasferito libero da persone.

2. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 19 dicembre 2017 accolse solo parzialmente la domanda attorea, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. unicamente alla restituzione della provvigione di C 2.500,00 ma rigettando la richiesta risarcitoria, sulla scorta della considerazione che, pur sommando la somma già corrisposta di C 80.000,00 al prezzo di aggiudicazione (indicato nella tL R.G. 27761/2019 - Pagina nr. 3 di 14 decisione in C 89.100,00), il totale di dette poste -C 169.100,00- risultava comunque inferiore al prezzo complessivo pattuito con [OSCURATO:PERSONA] 2005 srl, pari ad C 177.500,00, potendosi quindi escludere che gli attori avessero ricevuto un danno derivante dall'inadempimento della società convenuta.

Il Tribunale condannò, invece, gli attori alla rifusione delle spese della terza chiamata [OSCURATO:PERSONA], la cui chiamata in giudizio era stata chiesta da [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., ma dichiarata inammissibile dal Tribunale meneghino.

3. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si costituirono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto, già nel corso del giudizio di primo grado, la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. era stata cancellata dal Registro delle Imprese.

La Corte d'Appello di Milano, con la decisione qui impugnata, riformò la decisione di primo grado e: 1) condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a corrispondere ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a titolo di risarcimento del danno, C 60.000,00 oltre interessi legali; 2) condannò sempre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite sostenute da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in entrambi i gradi del giudizio; 3) pose a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite sostenute da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il primo grado.

Osservò la Corte territoriale che: • infondate erano le deduzioni degli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'inammissibilità dell'appello, in quanto la cancellazione dal [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. -avvenuta in data 18 R.G. 27761/2019 - Pagina nr. 4 di 14 febbraio 2016, quando la società era già costituita nel giudizio di primo grado- non era stata dichiarata in udienza dal procuratore, con la conseguenza che corretta era stata la notifica dell'atto di appello al procuratore della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., e fermo restando che si erano regolarmente costituiti gli ex soci della società [OSCURATO:PERSONA] (ex accomandatario) e [OSCURATO:PERSONA] (ex accomandante); • accertato dal Tribunale di Milano in primo grado -seppur in relazione alla domanda di restituzione della provvigione- l'inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. per la mancata segnalazione della presenza del gravame ipotecario - con statuizione che, in quanto non impugnata, era da ritenersi coperta dal giudicato- doveva ritenersi sussistente in capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -contrariamente a quanto opinato dal giudice di prime cure- un danno di C 60.000,00, pari all'insieme degli acconti da questi ultimi versati in relazione al contratto preliminare, in quanto dagli atti della procedura fallimentare emergevano l'assenza di concrete prospettive di un riparto a favore dei chirografari e quindi la sostanziale impossibilità degli appellanti di recuperare la somma ammessa al passivo, con conseguente attualità e definitività del danno; • andava invece esclusa la somma di C 20.000,00, giacché la stessa "in quanto penale dovuta dal venditore per il suo esclusivo inadempimento, non costituisce una perdita per gli appellanti determinata dall'inadempimento degli obblighi informativi del mediatore"; • era da escludersi che -come invece opinato dal giudice di prime cure- assumesse rilevanza il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e sts.

R.G. 27761/2019 - Pagina nr. 5 di 14 [OSCURATO:PERSONA] si fossero poi resi acquirenti dell'immobile in sede fallimentare per la minor somma di C 81.000,00 (essendo erronea la cifra di C 89.100,00 indicata dal giudice di prime cure), in quanto sussisteva un rapporto di mera occasionalità tra il vantaggio conseguito dagli appellanti in virtù del minor prezzo versato al fallimento, ed il danno generato dall'inadempimento degli obblighi gravanti sul mediatore.

4. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.

5. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si articola in tre motivi

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1722 e 2495 c.c., nonché 153, 163, 164, 286, 299 segg., 328, 330, 359 c.p.c.

Il ricorso censura la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto regolare la notifica dell'atto di appello al procuratore della società ormai cancellata.

Deduce il ricorso che l'effetto estintivo connesso alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese determina una ipotesi di interruzione del giudizio ex art. 299 c.p.c. con Q- R.G. 27761/2019 - Pagina nr, 6 di 14 conseguente necessità -nel caso di specie- di indirizzare l'impugnazione ai singoli ex soci della compagine.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2324 e 2697 c.c.

Il ricorso invoca, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] la veste di ex accomandante, e la conseguente applicazione dell'art. 2324 c.c., lamentando che nessuna prova sia stata data dell'esistenza e dell'entità di una quota di liquidazione devoluta alla stessa [OSCURATO:PERSONA], argomentando che tale prova doveva essere fornita da chi agiva per ottenere la condanna dello stesso ex socio.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1227 c.c.

Lamenta il ricorso che la decisione della Corte territoriale, escludendo la presenza di una compensatio lucri cum damno, abbia violato il disposto di cui agli artt. 1223 e 1227 c.c., riconoscendo ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un danno superiore all'effettivo ammontare.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte ha reiteratamente affermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così -qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita- un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella véL R.G. 27761/2019 - Pagina nr. 7 di 14 fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione.

Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23141 del 31/10/2014 - Rv. 633443 - 01).

Conseguentemente, qualora l'evento della cancellazione della società dal registro delle imprese, costituita in giudizio a mezzo di procuratore, non sia dichiarato da quest'ultimo in udienza o non sia notificata alle altre parti nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., si determina, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che detto procuratore continua a rappresentare la parte come se l'evento interruttivo non si fosse verificato, con conseguente ammissibilità della notificazione dell'impugnazione presso di lui, ex art. 330, primo comma, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza aliunde dell'avvenuta cancellazione da parte del notificante (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 23563 del 09/10/2017 - Rv. 645583 - 01), anche qualora l'evento interruttivo risulti dalla documentazione agli atti del processo, atteso che la valutazione dell'effettivo verificarsi di un danno in caso di prosecuzione del processo può essere utilmente compiuta solo dal procuratore (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 10048 del 24/04/2018 - Rv. 648162 - 01).

L'operatività della regola dell'ultrattività del mandato alla lite comporta allora che è ammissibile la notificazione dell'impugnazione R.G. 27761/2019 - Pagina nr. 8 di 14 presso il procuratore nominato dalla società poi cancellata, ai sensi dell'art. 330, primo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 20840 del 21/08/2018 - Rv. 650423 - 01; Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 30341 del 23/11/2018 - Rv. 651560 - 01).

Poiché nel caso in esame emerge dagli atti -ed è rimarcato dalla sentenza impugnata- il fatto che nel corso del giudizio di primo grado è stata omessa, da parte del suo procuratore costituito, la dichiarazione della cancellazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., deve ritenersi la piena ritualità e regolarità della notifica dell'atto di appello da parte degli attuali controricorrenti al suddetto procuratore, non senza osservare, ulteriormente, che appare condivisibile il successivo rilievo svolto dalla Corte ambrosiana, la quale ha rimarcato che la costituzione in appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha comunque determinato il venire in essere del rapporto processuale proprio con i soggetti nei cui confronti, alla stregua della legittimazione sostanziale, esso doveva costituirsi.

3. Fondato appare, invece, il secondo motivo di ricorso, concernente la sola [OSCURATO:PERSONA].

Ex art. 2324 c.c., infatti, la ricorrente, nella sua veste di socio accomandante della cancellata società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., può essere chiamata a rispondere verso i creditori della società limitatamente alla quota di liquidazione, operando, invece, nei confronti dei soci accomandatari (quale è invece [OSCURATO:PERSONA]) il combinato disposto di cui agli artt. 2324 e 2312 c.c.

Come osservato da questa Corte nell'affine ipotesi della responsabilità dei soci di società di capitali cancellate, grava, tuttavia, sul creditore che agisca per conseguire la condanna dell'ex socio al pagamento del debito sociale l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso, trattandosi di 4z(5 R.G. 27761/2019 - Pagina nr. 9 di 14 elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 15474 del 22/06/2017 - Rv. 644762 - 02); Cass. Sez. 1, Sentenza n. 31933 del 2019; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13259 del 26/06/2015 - Rv. 635874 - 01).

Richiamato, infatti, sul punto l'approdo ormai consolidato di questa Corte - a mente del quale all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, ma si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013 - Rv. 625323 - 01; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 6071 del 12/03/2013 - Rv. 625326 - 01)- va tuttavia parimenti ribadito -come già in passato- che "Poiché è attraverso la nominata vicenda successoria che il socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale è quest'ultimo a dover provare che l'importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quello riscosso dal predetto in sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio.

E' evidente, infatti, che la percezione della quota dell'attivo sociale assurga a elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio: sicché, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., tale circostanza deve essere dimostrata da chi faccia valere il diritto in giudizio (nel senso che grava sul creditore insoddisfatto l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo e circa la riscossione di una quota di esso da parte del socio: Cass. 23 novembre 2016, n. 23916; Cass. 16 maggio (s) R.G. 27761/2019 - Pagina nr. 10 di 14 2012, n. 7676; Cass. 10 ottobre 2005, n. 19732)" (così Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 15474 del 22/06/2017 - Rv. 644762 - 02).

Nel caso in esame, invece, la Corte ambrosiana, con immotivato automatismo, ha affermato la responsabilità della socia accomandante applicando il meccanismo successorio appena ricostruito ed omettendo di tenere presente che tale meccanismo opera solo in presenza della condizione costituita dalla riscossione di somme da parte dei soci all'esito della conclusione della liquidazione, non essendo invece di per sé sufficiente il mero dato della cancellazione della società dal registro delle imprese, come invece poteva avvenire nel caso del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA].

Si è così venuta ad integrare la violazione del precetto di cui all'art.2697 c.c. -lamentata appunto nel ricorso- in quanto detta violazione si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata (Cass. Sez.

L - Sentenza n. 17313 del 19/08/2020 - Rv. 658541 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006 - Rv. 592634 - 01).

4. Il terzo motivo di ricorso è invece infondato.

Questa Corte ha reiteratamente chiarito che l'applicazione del principio della compensati° lucri cum damno richiede che il vantaggio conseguito dal danneggiato rientri nella serie causale dell'illecito, da ricostruirsi secondo un criterio adeguato di causalità, dovendosene quindi escludere l'applicazione allorché il vantaggio si presenti come il frutto di scelte autonome e del sacrificio del danneggiato, o come l'effetto di un evento che si sarebbe in ogni caso prodotto, indipendentemente dal momento in cui si è verificato l'illecito, o comunque nell'ipotesi in cui il beneficio trovi altrove la sua fonte e nell'illecito solo un coefficiente causale (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16702 del 05/08/2020 - Rv. 658612 - 01).

La corretta applicazione del R.G. 27761/2019 - Pagina nr. 11 di 14 criterio generale della compensatio lucri cum damno postula, quindi, la unicità del fatto illecito generatore del lucro e del danno (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16088 del 18/06/2018 - Rv. 649565 - 01), non potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo diverso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12248 del 20/05/2013 - Rv. 626397 - 01).

Ne deriva che se il principio della compensati° lucri cum damno può operare quando il vantaggio economico sia arrecato direttamente dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il danno, ossia quando l'incremento patrimoniale che il danneggiato ottiene sia una conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito che cagiona il danno, esso invece non può operare quando il vantaggio, del cui valore economico si chieda l'imputazione in conto al valore economico del pregiudizio, derivi non dal suddetto comportamento illecito, ma da circostanze ad esso del tutto estranee (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 5841 del 09/03/2018 (Rv. 647434 - 01).

Tornando, allora, al caso in esame deve ritenersi che la Corte territoriale abbia fatto buon governo di tali principi, ravvisando un rapporto di mera occasionalità tra l'inadempimento del mediatore -che, si rammenta, consisteva nel non aver avvisato i promissari acquirenti dell'esistenza di un'ipoteca il cui ammontare superava il corrispettivo della vendita, di fatto precludendo la cessione del bene libero dal gravame- ed il successivo fallimento della società venditrice, al cui esito gli odierni controricorrenti si sono resi aggiudicatari del medesimo bene ad un prezzo quasi dimezzato.

Corretta appare la valutazione della corte meneghina in ordine all'autonomia dei due fatti generatori del danno e del vantaggio, risultando l'assenza tra i medesimi di un adeguato nesso di causalità, sol che si consideri che nessun giudizio prognostico adeguatamente concreto e robusto permette di affermare che il mancato adempimento di un contratto preliminare di vendita di R.G. 27761/2019 - Pagina nr. 12 di 14 immobile determina -in caso di successivo fallimento del promittente venditore- l'elevata probabilità che sia proprio il promissario acquirente a rendersi aggiudicatario dell'immobile nell'ambito della procedura competitiva di vendita attuata dagli organi del fallimento.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono: - in accoglimento del secondo motivo di ricorso, limitatamente alla posizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, cui è rimessa altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; - il ricorso presentato a nome di [OSCURATO:PERSONA] deve, invece, essere rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore dei controricorrenti.

6. Stante il tenore della pronuncia, limitatamente al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso e, limitatamente alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla R.G. 27761/2019 - Pagina nr, 13 di 14 Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; respinge il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a favore dei controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in C 4.700,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. 137/2020 la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27761/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende — ricorrenti — contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in PAVIA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende te.41Ati'ì ,4,44V,WP - controricorrenti — avverso la sentenza n. 2369/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/05/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Milano gli odierni controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., chiedendo che la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni, quantificati nella misura di C 80.000,00, nonché alla restituzione della somma di C 2.500,00. Come riferito nella decisione della Corte ambrosiana, infatti, in data 21 maggio 2011 [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto, tramite la mediazione della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., una proposta irrevocabile di acquisto avente ad oggetto un immobile in Pero, di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] 2005 srl -di cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era socio- fissando il prezzo nella misura di C 177.500,00, consegnando contestualmente un assegno non trasferibile per C 2.500,00 alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. e un assegno non trasferibile per C 20.000,00 alla [OSCURATO:PERSONA] 2005 s.r.I., a titolo di caparra. Successivamente, in data 7 giugno 2011, l'ipoteca volontaria che era iscritta sull'intero fabbricato -e che non era stata dichiarata dal mediatore- era stata frazionata, con la conseguenza che sull'unità R.G. 27761/2019 - Pagina nr. 2 di 14 immobiliare oggetto della proposta irrevocabile era venuta a gravare un'ipoteca di C 310.000,00 di cui C 155.000,00 per sorte capitale. Avvenuta, in data 29 giugno 2011 la sottoscrizione del contratto preliminare tra la [OSCURATO:PERSONA] 2005 srl, da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, con versamento di acconti per C 40.000,00, la [OSCURATO:PERSONA] 2005 srl si era resa inadempiente alla stipula del contratto definitivo e, in data 2 febbraio 2013, era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano insinuati al passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] 2005 srl per l'importo di C 80.000,00 al chirografo (di cui C 20.000,00 a titolo di penale per la caparra ed altri C 60.000,00 versati a titolo di acconti e caparra) e, successivamente, si erano resi aggiudicatari -in sede di vendita da parte del Fallimento- dell'unità immobiliare già oggetto del preliminare, mediante versamento dell'importo di C 81.000,00. Sulla scorta di tali presupposti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiesero la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., deducendo che la medesima, nella sua qualità di mediatrice immobiliare, aveva violato gli obblighi imposti dall'art. 1759 c.c., tacendo la presenza dell'ipoteca sull'immobile oggetto della proposta di acquisto, prima, e del preliminare, poi; ed ulteriormente concedendo in locazione a terzi l'immobile in questione, nonostante lo stesso dovesse essere trasferito libero da persone. 2. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 19 dicembre 2017 accolse solo parzialmente la domanda attorea, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. unicamente alla restituzione della provvigione di C 2.500,00 ma rigettando la richiesta risarcitoria, sulla scorta della considerazione che, pur sommando la somma già corrisposta di C 80.000,00 al prezzo di aggiudicazione (indicato nella tL R.G. 27761/2019 - Pagina nr. 3 di 14 decisione in C 89.100,00), il totale di dette poste -C 169.100,00- risultava comunque inferiore al prezzo complessivo pattuito con [OSCURATO:PERSONA] 2005 srl, pari ad C 177.500,00, potendosi quindi escludere che gli attori avessero ricevuto un danno derivante dall'inadempimento della società convenuta. Il Tribunale condannò, invece, gli attori alla rifusione delle spese della terza chiamata [OSCURATO:PERSONA], la cui chiamata in giudizio era stata chiesta da [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., ma dichiarata inammissibile dal Tribunale meneghino. 3. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si costituirono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto, già nel corso del giudizio di primo grado, la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. era stata cancellata dal Registro delle Imprese. La Corte d'Appello di Milano, con la decisione qui impugnata, riformò la decisione di primo grado e: 1) condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a corrispondere ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a titolo di risarcimento del danno, C 60.000,00 oltre interessi legali; 2) condannò sempre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite sostenute da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in entrambi i gradi del giudizio; 3) pose a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite sostenute da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il primo grado. Osservò la Corte territoriale che: • infondate erano le deduzioni degli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'inammissibilità dell'appello, in quanto la cancellazione dal [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. -avvenuta in data 18 R.G. 27761/2019 - Pagina nr. 4 di 14 febbraio 2016, quando la società era già costituita nel giudizio di primo grado- non era stata dichiarata in udienza dal procuratore, con la conseguenza che corretta era stata la notifica dell'atto di appello al procuratore della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., e fermo restando che si erano regolarmente costituiti gli ex soci della società [OSCURATO:PERSONA] (ex accomandatario) e [OSCURATO:PERSONA] (ex accomandante); • accertato dal Tribunale di Milano in primo grado -seppur in relazione alla domanda di restituzione della provvigione- l'inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. per la mancata segnalazione della presenza del gravame ipotecario - con statuizione che, in quanto non impugnata, era da ritenersi coperta dal giudicato- doveva ritenersi sussistente in capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -contrariamente a quanto opinato dal giudice di prime cure- un danno di C 60.000,00, pari all'insieme degli acconti da questi ultimi versati in relazione al contratto preliminare, in quanto dagli atti della procedura fallimentare emergevano l'assenza di concrete prospettive di un riparto a favore dei chirografari e quindi la sostanziale impossibilità degli appellanti di recuperare la somma ammessa al passivo, con conseguente attualità e definitività del danno; • andava invece esclusa la somma di C 20.000,00, giacché la stessa "in quanto penale dovuta dal venditore per il suo esclusivo inadempimento, non costituisce una perdita per gli appellanti determinata dall'inadempimento degli obblighi informativi del mediatore"; • era da escludersi che -come invece opinato dal giudice di prime cure- assumesse rilevanza il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e sts. R.G. 27761/2019 - Pagina nr. 5 di 14 [OSCURATO:PERSONA] si fossero poi resi acquirenti dell'immobile in sede fallimentare per la minor somma di C 81.000,00 (essendo erronea la cifra di C 89.100,00 indicata dal giudice di prime cure), in quanto sussisteva un rapporto di mera occasionalità tra il vantaggio conseguito dagli appellanti in virtù del minor prezzo versato al fallimento, ed il danno generato dall'inadempimento degli obblighi gravanti sul mediatore. 4. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. 5. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in tre motivi 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1722 e 2495 c.c., nonché 153, 163, 164, 286, 299 segg., 328, 330, 359 c.p.c. Il ricorso censura la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto regolare la notifica dell'atto di appello al procuratore della società ormai cancellata. Deduce il ricorso che l'effetto estintivo connesso alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese determina una ipotesi di interruzione del giudizio ex art. 299 c.p.c. con Q- R.G. 27761/2019 - Pagina nr, 6 di 14 conseguente necessità -nel caso di specie- di indirizzare l'impugnazione ai singoli ex soci della compagine. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2324 e 2697 c.c. Il ricorso invoca, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] la veste di ex accomandante, e la conseguente applicazione dell'art. 2324 c.c., lamentando che nessuna prova sia stata data dell'esistenza e dell'entità di una quota di liquidazione devoluta alla stessa [OSCURATO:PERSONA], argomentando che tale prova doveva essere fornita da chi agiva per ottenere la condanna dello stesso ex socio. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1227 c.c. Lamenta il ricorso che la decisione della Corte territoriale, escludendo la presenza di una compensatio lucri cum damno, abbia violato il disposto di cui agli artt. 1223 e 1227 c.c., riconoscendo ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un danno superiore all'effettivo ammontare. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha reiteratamente affermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così -qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita- un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella véL R.G. 27761/2019 - Pagina nr. 7 di 14 fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23141 del 31/10/2014 - Rv. 633443 - 01). Conseguentemente, qualora l'evento della cancellazione della società dal registro delle imprese, costituita in giudizio a mezzo di procuratore, non sia dichiarato da quest'ultimo in udienza o non sia notificata alle altre parti nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., si determina, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che detto procuratore continua a rappresentare la parte come se l'evento interruttivo non si fosse verificato, con conseguente ammissibilità della notificazione dell'impugnazione presso di lui, ex art. 330, primo comma, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza aliunde dell'avvenuta cancellazione da parte del notificante (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 23563 del 09/10/2017 - Rv. 645583 - 01), anche qualora l'evento interruttivo risulti dalla documentazione agli atti del processo, atteso che la valutazione dell'effettivo verificarsi di un danno in caso di prosecuzione del processo può essere utilmente compiuta solo dal procuratore (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 10048 del 24/04/2018 - Rv. 648162 - 01). L'operatività della regola dell'ultrattività del mandato alla lite comporta allora che è ammissibile la notificazione dell'impugnazione R.G. 27761/2019 - Pagina nr. 8 di 14 presso il procuratore nominato dalla società poi cancellata, ai sensi dell'art. 330, primo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 20840 del 21/08/2018 - Rv. 650423 - 01; Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 30341 del 23/11/2018 - Rv. 651560 - 01). Poiché nel caso in esame emerge dagli atti -ed è rimarcato dalla sentenza impugnata- il fatto che nel corso del giudizio di primo grado è stata omessa, da parte del suo procuratore costituito, la dichiarazione della cancellazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., deve ritenersi la piena ritualità e regolarità della notifica dell'atto di appello da parte degli attuali controricorrenti al suddetto procuratore, non senza osservare, ulteriormente, che appare condivisibile il successivo rilievo svolto dalla Corte ambrosiana, la quale ha rimarcato che la costituzione in appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha comunque determinato il venire in essere del rapporto processuale proprio con i soggetti nei cui confronti, alla stregua della legittimazione sostanziale, esso doveva costituirsi. 3. Fondato appare, invece, il secondo motivo di ricorso, concernente la sola [OSCURATO:PERSONA]. Ex art. 2324 c.c., infatti, la ricorrente, nella sua veste di socio accomandante della cancellata società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., può essere chiamata a rispondere verso i creditori della società limitatamente alla quota di liquidazione, operando, invece, nei confronti dei soci accomandatari (quale è invece [OSCURATO:PERSONA]) il combinato disposto di cui agli artt. 2324 e 2312 c.c. Come osservato da questa Corte nell'affine ipotesi della responsabilità dei soci di società di capitali cancellate, grava, tuttavia, sul creditore che agisca per conseguire la condanna dell'ex socio al pagamento del debito sociale l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso, trattandosi di 4z(5 R.G. 27761/2019 - Pagina nr. 9 di 14 elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 15474 del 22/06/2017 - Rv. 644762 - 02); Cass. Sez. 1, Sentenza n. 31933 del 2019; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13259 del 26/06/2015 - Rv. 635874 - 01). Richiamato, infatti, sul punto l'approdo ormai consolidato di questa Corte - a mente del quale all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, ma si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013 - Rv. 625323 - 01; Cass. Sez. U, Sentenza n. 6071 del 12/03/2013 - Rv. 625326 - 01)- va tuttavia parimenti ribadito -come già in passato- che "Poiché è attraverso la nominata vicenda successoria che il socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale è quest'ultimo a dover provare che l'importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quello riscosso dal predetto in sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio. E' evidente, infatti, che la percezione della quota dell'attivo sociale assurga a elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio: sicché, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., tale circostanza deve essere dimostrata da chi faccia valere il diritto in giudizio (nel senso che grava sul creditore insoddisfatto l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo e circa la riscossione di una quota di esso da parte del socio: Cass. 23 novembre 2016, n. 23916; Cass. 16 maggio (s) R.G. 27761/2019 - Pagina nr. 10 di 14 2012, n. 7676; Cass. 10 ottobre 2005, n. 19732)" (così Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 15474 del 22/06/2017 - Rv. 644762 - 02). Nel caso in esame, invece, la Corte ambrosiana, con immotivato automatismo, ha affermato la responsabilità della socia accomandante applicando il meccanismo successorio appena ricostruito ed omettendo di tenere presente che tale meccanismo opera solo in presenza della condizione costituita dalla riscossione di somme da parte dei soci all'esito della conclusione della liquidazione, non essendo invece di per sé sufficiente il mero dato della cancellazione della società dal registro delle imprese, come invece poteva avvenire nel caso del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA]. Si è così venuta ad integrare la violazione del precetto di cui all'art.2697 c.c. -lamentata appunto nel ricorso- in quanto detta violazione si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata (Cass. Sez. L - Sentenza n. 17313 del 19/08/2020 - Rv. 658541 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006 - Rv. 592634 - 01). 4. Il terzo motivo di ricorso è invece infondato. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che l'applicazione del principio della compensati° lucri cum damno richiede che il vantaggio conseguito dal danneggiato rientri nella serie causale dell'illecito, da ricostruirsi secondo un criterio adeguato di causalità, dovendosene quindi escludere l'applicazione allorché il vantaggio si presenti come il frutto di scelte autonome e del sacrificio del danneggiato, o come l'effetto di un evento che si sarebbe in ogni caso prodotto, indipendentemente dal momento in cui si è verificato l'illecito, o comunque nell'ipotesi in cui il beneficio trovi altrove la sua fonte e nell'illecito solo un coefficiente causale (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16702 del 05/08/2020 - Rv. 658612 - 01). La corretta applicazione del R.G. 27761/2019 - Pagina nr. 11 di 14 criterio generale della compensatio lucri cum damno postula, quindi, la unicità del fatto illecito generatore del lucro e del danno (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16088 del 18/06/2018 - Rv. 649565 - 01), non potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo diverso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12248 del 20/05/2013 - Rv. 626397 - 01). Ne deriva che se il principio della compensati° lucri cum damno può operare quando il vantaggio economico sia arrecato direttamente dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il danno, ossia quando l'incremento patrimoniale che il danneggiato ottiene sia una conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito che cagiona il danno, esso invece non può operare quando il vantaggio, del cui valore economico si chieda l'imputazione in conto al valore economico del pregiudizio, derivi non dal suddetto comportamento illecito, ma da circostanze ad esso del tutto estranee (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 5841 del 09/03/2018 (Rv. 647434 - 01). Tornando, allora, al caso in esame deve ritenersi che la Corte territoriale abbia fatto buon governo di tali principi, ravvisando un rapporto di mera occasionalità tra l'inadempimento del mediatore -che, si rammenta, consisteva nel non aver avvisato i promissari acquirenti dell'esistenza di un'ipoteca il cui ammontare superava il corrispettivo della vendita, di fatto precludendo la cessione del bene libero dal gravame- ed il successivo fallimento della società venditrice, al cui esito gli odierni controricorrenti si sono resi aggiudicatari del medesimo bene ad un prezzo quasi dimezzato. Corretta appare la valutazione della corte meneghina in ordine all'autonomia dei due fatti generatori del danno e del vantaggio, risultando l'assenza tra i medesimi di un adeguato nesso di causalità, sol che si consideri che nessun giudizio prognostico adeguatamente concreto e robusto permette di affermare che il mancato adempimento di un contratto preliminare di vendita di R.G. 27761/2019 - Pagina nr. 12 di 14 immobile determina -in caso di successivo fallimento del promittente venditore- l'elevata probabilità che sia proprio il promissario acquirente a rendersi aggiudicatario dell'immobile nell'ambito della procedura competitiva di vendita attuata dagli organi del fallimento. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono: - in accoglimento del secondo motivo di ricorso, limitatamente alla posizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, cui è rimessa altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; - il ricorso presentato a nome di [OSCURATO:PERSONA] deve, invece, essere rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore dei controricorrenti. 6. Stante il tenore della pronuncia, limitatamente al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso e, limitatamente alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla R.G. 27761/2019 - Pagina nr, 13 di 14 Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; respinge il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a favore dei controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in C 4.700,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto d
Sentenza Cassazione n. 23902/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris