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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 07365/2023

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sul ricorso 8344/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona dell'amministratore unico, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]5 Pasca-Nicola, [OSCURATO:PERSONA], Zezza FrancescoiAec)," - intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 974/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 13/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA], con atto del 28.9.2002, per farsi riconoscere un credito di 15 mila euro vantato nei confronti di tale società.

Nelle more del giudizio, la società ha venduto gli unici suoi due immobili a due acquirenti diversi.

Quando il giudizio si è concluso con il riconoscimento del credito di [OSCURATO:PERSONA], costui si è avveduto della alienazione, ha provato una esecuzione mobiliare, ma senza esito.

Di conseguenza ha nuovamente agito verso la società Euroimmobiliare per ottenere la dichiarazione di inefficacia delle vendite immobiliari, ai sensi dell'articolo 2901 c.c. 2.-Nel giudizio instaurato dal Negro per la revocatoria, sono intervenuti altri creditori della Euroimmobiliare, ed hanno aderito alla domanda dell'attore di dichiarazione di inefficacia degli atti di vendita. 3.-11 Tribunale, dichiarato inammissibile l'intervento di alcuni dei creditori intervenuti, ha accolto la domanda di inefficacia delle vendite.

La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello 4L 4.-Ricorre la Euroimmobiliare con un motivo.

Negro chiede il rigetto.

Considerato che 5.-Con l'unico motivo di censura si denuncia violazione dell'articolo 2901 c.c.

La società aveva eccepito, nei giudizi di merito, di aver dovuto alienare gli immobili per onorare un debito pregresso, e di averlo in effetti onorato trasferendo ai creditori il ricavato della vendita: con la conseguenza che gli atti di disposizione non potevano ritenersi revocabili proprio in quanto atti di adempimento.

La Corte di merito avrebbe errato a sospettare di questa finalità, e soprattutto avrebbe errato nel ritenere che il ricavato non era stato consegnato ad adempimento dei precedenti debiti, poiché la società aveva emesso, o girato cambiali, che non sono mezzo di pagamento.

La ricorrente contesta questo assunto sostenendo che, per contro, le cambiali sono strumento di pagamento valido, e che il debito pregresso era evidente.

Il motivo è infondato.

Intanto, le rationes decidendi sono due: a) non era presumibile la destinazione della vendita degli immobili all'estinzione del debito pregresso, data la distanza temporale tra i due: il debito era del 2009, mentre le vendite del 2014 e 2016, e non v'erano state richieste di pagamento medio tempore.

Questa ratio è contestata semplicemente dicendo che non v'era bisogno di messa in mora, ma è censura che prova troppo, in quanto la Corte di Appello ricava che le vendite non erano fatte per pagare il debito del 2009 dalla circostanza che alcuna richiesta di pagamento di quel debito era stata effettuata nel frattempo, che vi fosse o meno una messa in mora formale; (b) la società avrebbe estinto il debito pregresso con il rilascio di cambiali, che non sono strumento di pagamento.

Questa ratio, che è contestata dal ricorrente, è corretta, in quanto le cambiali non sono strumenti di pagamento, ma di credito (Cass. 22708/ 2017).

La Corte di Appello ha dunque correttamente accertato che la vendita degli immobili non era resa necessaria dalla esigenza di adempiere ad obbligazioni precedenti, e non era dunque atto dovuto.

E tale accertamento peraltro rispetta i criteri della prova per presunzione.

Il ricorso va respinto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 4300,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ei~lei dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .

Roma 17.1.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 8344/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona dell'amministratore unico, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]5 Pasca-Nicola, [OSCURATO:PERSONA], Zezza FrancescoiAec)," - intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 974/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 13/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA], con atto del 28.9.2002, per farsi riconoscere un credito di 15 mila euro vantato nei confronti di tale società. Nelle more del giudizio, la società ha venduto gli unici suoi due immobili a due acquirenti diversi. Quando il giudizio si è concluso con il riconoscimento del credito di [OSCURATO:PERSONA], costui si è avveduto della alienazione, ha provato una esecuzione mobiliare, ma senza esito. Di conseguenza ha nuovamente agito verso la società Euroimmobiliare per ottenere la dichiarazione di inefficacia delle vendite immobiliari, ai sensi dell'articolo 2901 c.c. 2.-Nel giudizio instaurato dal Negro per la revocatoria, sono intervenuti altri creditori della Euroimmobiliare, ed hanno aderito alla domanda dell'attore di dichiarazione di inefficacia degli atti di vendita. 3.-11 Tribunale, dichiarato inammissibile l'intervento di alcuni dei creditori intervenuti, ha accolto la domanda di inefficacia delle vendite. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello 4L 4.-Ricorre la Euroimmobiliare con un motivo. Negro chiede il rigetto. Considerato che 5.-Con l'unico motivo di censura si denuncia violazione dell'articolo 2901 c.c. La società aveva eccepito, nei giudizi di merito, di aver dovuto alienare gli immobili per onorare un debito pregresso, e di averlo in effetti onorato trasferendo ai creditori il ricavato della vendita: con la conseguenza che gli atti di disposizione non potevano ritenersi revocabili proprio in quanto atti di adempimento. La Corte di merito avrebbe errato a sospettare di questa finalità, e soprattutto avrebbe errato nel ritenere che il ricavato non era stato consegnato ad adempimento dei precedenti debiti, poiché la società aveva emesso, o girato cambiali, che non sono mezzo di pagamento. La ricorrente contesta questo assunto sostenendo che, per contro, le cambiali sono strumento di pagamento valido, e che il debito pregresso era evidente. Il motivo è infondato. Intanto, le rationes decidendi sono due: a) non era presumibile la destinazione della vendita degli immobili all'estinzione del debito pregresso, data la distanza temporale tra i due: il debito era del 2009, mentre le vendite del 2014 e 2016, e non v'erano state richieste di pagamento medio tempore. Questa ratio è contestata semplicemente dicendo che non v'era bisogno di messa in mora, ma è censura che prova troppo, in quanto la Corte di Appello ricava che le vendite non erano fatte per pagare il debito del 2009 dalla circostanza che alcuna richiesta di pagamento di quel debito era stata effettuata nel frattempo, che vi fosse o meno una messa in mora formale; (b) la società avrebbe estinto il debito pregresso con il rilascio di cambiali, che non sono strumento di pagamento. Questa ratio, che è contestata dal ricorrente, è corretta, in quanto le cambiali non sono strumenti di pagamento, ma di credito (Cass. 22708/ 2017). La Corte di Appello ha dunque correttamente accertato che la vendita degli immobili non era resa necessaria dalla esigenza di adempiere ad obbligazioni precedenti, e non era dunque atto dovuto. E tale accertamento peraltro rispetta i criteri della prova per presunzione. Il ricorso va respinto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 4300,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ei~lei dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 . Roma 17.1.
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