Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 1990

Cassazione n. 15490/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/10/1990 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; bi7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello / che ha messo in risalto la non scarsa offensività della condotta violenta consistita nel rivolgere calci e pugni nei confronti dei militari intervenuti; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/03

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/10/1990 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; bi7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello / che ha messo in risalto la non scarsa offensività della condotta violenta consistita nel rivolgere calci e pugni nei confronti dei militari intervenuti; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/03
Sentenza Cassazione n. 15490/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris