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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00826/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FERRARA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 marzo 2020, la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Ferrara, in data 4 ottobre 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 4 cod. pen., commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Veniva contestato all'imputato di avere cagionato il decesso di [OSCURATO:PERSONA] perché per colpa generica e specifica consistita nella violazione dell'art. 186 lett. b) e dell'art. 141 cod strada, viaggiando in stato di ebbrezza alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], tg [OSCURATO:TARGA], in un tratto di strada a curva destrorsa, non riusciva a mantenere il controllo del proprio mezzo, sino ad invadere l'opposta corsia di marcia e collidere frontalmente con l'autovettura a bordo della quale viaggiava la persona offesa.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione per manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della stessa per aver fatto discendere dalla deposizione testimoniate del teste Perrone l'assenza di alterazioni dello stato dei luoghi prima del momento dell'intervento degli operanti senza considerare che il teste non aveva escluso tale circostanza bensì aveva solo affermato che non vi erano stati interventi "particolari" sui veicoli ad opera dei vigili del fuoco.

Nulla, invece, riferiva in merito ai detriti e alle ulteriori tracce che il CT della Procura e il perito avevano utilizzato nelle loro relazioni tecniche.

Erroneamente la Corte aveva escluso ogni incidenza dello spostamento del paraurti della macchina del sig. [OSCURATO:PERSONA] risultante dalle fotografie indicate dall'appellante; - mancata assunzione di prova decisiva in relazione alla testimonianza del comandante dei Vigili del fuoco di Ferrara, ing.

Andritto, in quanto la natura degli interventi richiesti, il numero di soccorritori e di mezzi giunti sul luogo del sinistro aveva di certo importato un rilevante mutamento della zona interessata dai detriti e dai resti dello scontro prima dell'arrivo dei carabinieri e l'unico soggetto capace di confermare tale dato era proprio il teste Andritto; - vizio di motivazione per manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della stessa in merit all'attribuzione della traccia gommosa all'autovettura condotta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi su diverse eccezioni poste dalla difesa sul punto.

In particolare, la sentenza impugnata avrebbe ignorato il rilevo della difesa sulla proporzione algebrica utilizzata dal perito che affermava come la traccia al suolo fosse eguale all'ampiezza del battistrada.

Peraltro, il presunto riscontro fra la traccia e il battistrada della Daewoo del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, ad avviso della difesa, contraddetto dalla stessa perizia ove si afferma che la frenata dell'imputato sarebbe avvenuta mentre la macchina percorreva una traiettoria curvilinea ad ampio raggio, mentre la traccia in questione aveva un andamento rettilineo costante.

Il tipo di frenata attribuita al ricorrente, inoltre, sarebbe incompatibile con i rilievi dei Carabinieri secondo i quali la traccia gommosa in questione diventava praticamente invisibile nel tratto finale.

La Corte avrebbe, infine, omesso di pronunciarsi sulla presunta assenza del sistema ABS sulla vettura condotta dall'imputato. - vizio di motivazione e violazione di legge in merito alla velocità prima dell'urto della macchina condotta dall'imputato.

La motivazione circa la velocità dei due veicoli sarebbe manifestamente illogica e altresì contraddittoria rispetto alle risultanze processuali.

Invero, secondo la Corte di appello i calcoli peritali sarebbero fondati non solo sulla traccia gommosa ma altresì sul senso di marcia e la quantità di moto, tuttavia per provare l'assunto risulta citata la pagina 15 della perizia ove però si fa riferimento alla sola traccia gommosa e al calcolo della velocità dei mezzi interessati dal sinistro; - vizio di motivazione per manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della stessa in merito all'assenza di prova rispetto a concause del decesso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA].

Si rileva che nei motivi aggiunti dell'atto di appello si era evidenziato che la lesione all'aorta riportata dalla persona offesa non poteva essere riconducibile ad un urto frontale patito da un soggetto dotato di cinture di sicurezza allacciate, indicando letteratura scientifica sul punto.

La Corte di appello, viceversa, aderendo alla opposta soluzione, non avrebbe spiegato come la ricostruzione offerta potesse considerarsi come l'unica soluzione possibile "oltre ogni ragionevole dubbio".

I giudici avrebbero dovuto indicare le ragioni che conducevano a ritenerla come tesi preferibile rispetto a quella avanzata dalla difesa e non limitarsi ad asserire apoditticamente che quest'ultima non avrebbe avuto riscontri concreti; ne consegue che, sotto tale profilo, la motivazione risulta carente.

Ma ancora la Corte d'appello avrebbe dato rilievo ad una prova inesistente, un segno nastriforme in regione sottomentoniera ritenuto un elemento capace di comprovare l'attivazione del sistema di sicurezza senza considerare che tale parte del corpo non interessa la zona trasversale attraversata dal nastro di sicurezza.

Infine, la difesa aveva evidenziato che alcune lesioni rinvenute sulla [OSCURATO:PERSONA] erano chiaro indizio del fatto che la vittima non avesse le cinture, mentre la Corte territoriale escludeva l'assunto con motivazione apodittica in mancanza delle necessarie competenze mediche, preferendo aprioristicamente una ipotesi ricostruttiva all altre.

La motivazione risulterebbe infine manifestamente contraddittoria con i dati empiri risultanti dall'ispezione cadaverica esterna; - mancata assunzione di prove decisive in relazione alle lesioni della zona cranica della sig.ra [OSCURATO:PERSONA].

Si rileva che la prova in merito alla causa di morte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata acquisita fuori dal contraddittorio non conoscendosi la profondità dell'accertamento eseguito.

Si censura, inoltre, il diniego della acquisizione della cartella clinica della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe permesso di chiarire la seppur breve degenza ospedaliera di quest'ultima; - inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 191 c.p.p. in quanto i prelievi ematici ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza erano stati eseguiti dal personale medico successivamente alla richiesta da parte della polizia giudiziaria sicché avrebbero dovuto operare le garanzie difensive sottese all'avviso di cui all'art. 114 cod. proc. pen. 4. 'Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore del Mezani ha proposto nuovi motivi di ricorso ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen. deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'efficienza causale dello stato di ebbrezza e dell'eccesso di velocità con riferimento alla dinamica del sinistro.

Entrambe le sentenze di merito non avrebbero in alcun modo affermato che, laddove la velocità di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata pari a 90 Km all'ora, l'evento non si sarebbe verificato, anzi il perito del giudice di primo grado, secondo Fa difesa, avrebbe escluso che il conducente della vettura Daewoo avesse perso il controllo del mezzo, limitandosi ad asserire che tale veicolo aveva invaso la opposta corsia.

Poiché l'invasione della corsia si fonda sulla possibilità di attribuire la traccia di frenata fotografata dai Carabinieri intervenuti subito dopo il sinistro all'auto condotta dal [OSCURATO:PERSONA], la Corte avrebbe dovuto accertare se l'auto montasse o meno l'impianto ABS in quanto nel primo caso quella frenata non sarebbe stata riferibile all'auto condotta dall'imputato essendo noto che l'impianto frenante Abs non lascia sull'asfalto alcuna traccia continua di frenata.

I documenti sulla base dei quali il perito nominato dal Tribunale ha escluso la presenza di Abs non sembrano riferirsi alla DAEWOO in questione (che è una TaCuma 1598 del 2002) ed anzi il documento 4/1 certifica che la DAEWOO Tacuma del 2002 poteva avere il dispositivo ABS.

Una semplice verifica sulla presenza o assenza del dispositivo di frenata effettuato su quello specifico veicolo avrebbe consentito con certezza di escludere l'addebito della traccia di frenata all'auto dell'imputato; - mancanza di motivazione ed erronea applicazione di legge penale in ordine al concorso del fatto colposo della vittima con riferimento all'utilizzo delle cinture di sicurezza.

Si ribadiscono le ragioni per le quali dovesse ritenersi che la persona offesa non indossasse le cinture di sicurezza con effetto rilevante in ordine alla dosimetria della pena; - inutilizzabilità dell'accertamento del tasso alcolemico in quanto il prelievo di sangue venne effettuato alle ore 22.14 quando già era pervenuta presso il [OSCURATO:PERSONA] la richiesta di accertamenti urgenti (ore 21.45).

Poiché la richiesta dei Carabinieri era pervenuta al [OSCURATO:PERSONA] prima del prelievo e delle analisi disposte a fini diagnostico-terapeutici, il prelievo, poteva essere utilizzato a prescindere dagli avvisi di legge resi all'imputato ma, con riguardo alle analisi successive condotte sul sangue prelevato a fini diagnostici, egli aveva il diritto di farsi assistere da un difensore.

Si evidenzia, inoltre, la divergenza dei risultati dei due prelievi effettuati rispetto alla quale la Corte avrebbe fornito una motivazione illogica di natura temporale; - mancanza di motivazione ed erronea applicazione di legge penale con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. e delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.

Si chiede che l'imputato sia restituito nel termine per l'impugnazione anche con riferimento al punto della decisione d'appello relativo al trattamento sanzionatorio essendo egli venuto in possesso della documentazione attestante il risarcimento soltanto nell'ottobre 2021 per cause esterne alla sua volontà;

5. All'udienza odierna si è proceduto a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105 (convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126), entrato in vigore in pari data e il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto tutte le doglianze dedotte sono manifestamente infondate.

2. I motivi proposti, oltre ad essere sviluppati in fatto e finalizzati ad ottenere una nuova rivalutazione delle prove, non consentita al giudice di legittimità, sono del tutto generici in quanto non si confrontano con le ragioni poste a sostegno dei due conformi provvedimenti di merito.

Si tratta, invero, di doglianze che risultano pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse vi è congrua, corretta e non manifestamente illogica motivazione nella sentenza impugnata.

3. Quanto ai motivi volti a contestare la sussistenza della responsabilità del ricorrente, appare preliminarmente opportuno ribadire quali sono i limiti del giudizio di legittimità circa il difetto di motivazione in presenza, come nel caso di specie, di una doppia valutazione conforme. 3.1 È ben noto che, nell'esaminare le doglianze attinenti alla tenuta argornentativa della sentenza, particolarmente rigorosi sono i limiti del Controllo di legittimità sulla sentenza di merito, infatti, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento operato dal giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che l'atto impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e non sia riscontrabile difetto o contraddittorietà della motivazione o illogicità evidenti, ossia riscontrabili "ictu oculi", restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento.

Al giudice di legittimità è, infatti, preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 11/02/2021 ), F. Rv. 280601 - 01).

Allo stesso modo, non è consentita la rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di valutazione riservata in via esclusiva al giudice del merito.

4. Poste tali premesse, quanto ai primi due motivi di ricorso, si osserva che, in merito alla asserita compromissione dello stato dei luoghi e alla mancata assunzione della testimonianza del comandante dei Vigili del fuoco, la Corte di appello ha dato conto del fatto che il teste Perrone non solo aveva escluso alcun tipo di intervento particolare effettuato sui veicoli in precedenza al loro arrivo, ma aveva anche precisato che gli stessi non erano stati spostati dai Vigili del fuoco giunti sul luogo.

La circostanza, del resto, non risultando da alcun elemento dell'istruttoria dibattimentale, risulta meramente supposta, non avendo, gli operanti intervenuti, nonché i consulenti e i periti nominati, evidenziato in proposito dubbi tali da non consentire la ricostruzione della dinamica del sinistro.

Anzi, come precisato nella sentenza di primo grado, anche il perito Prozzo, nominato ex art. 508 cod. proc. pen., su richiesta della difesa, aveva escluso che fosse riscontrabile un'alterazione dello stato dei luoghi.

Gli stessi giudici di appello risultano aver dato congrua risposta alla eccezione della difesa attraverso l'esame delle fotografie indicate (n. 43 e 44), escludendo discrepanze circa la collocazione del paraurti del veicolo dell'imputato.

Si tratta per il resto di questione di merito sottratta al sindacato della Corte di cassazione.

5. Per quanto attiene al motivo con il quale si contesta la riconducibilità della traccia di pneumatico rinvenuta sulla strada al veicolo condotto dal ricorrente, è sufficiente rilevare che entrambi i giudici di merito hanno dato atto del fatto che la riconducibilità della traccia di frenata al veicolo del [OSCURATO:PERSONA] derivava da plurimi elementi in quanto era stata confermata oltre che dai militari operanti intervenuti sul luogo anche dal perito, osservandosi che essa si presentava di colore scuro, sicchè poteva definirsi fresca, nonché aveva una larghezza corrispondente a quella dello pneumatico della ruota anteriore sinistra dell'autovettura dell'imputato, circostanza rilevabile anche dal confronto visivo tra il disegno dell'impronta e quello del battistrada della ruota (p. 20 sentenza di primo grado).

Sempre sulla base delle conclusioni raggiunte dal perito i giudici di merito hanno altresì ritenuto infondati i rilievi della difesa in ordine all'andamento dritto della traccia e alla mancanza di segno di sterzata essendo stato spiegato come l'angolo di sei gradi non fosse significativo per escludere la riconducibilità della traccia di frenata al veicolo del [OSCURATO:PERSONA].

6. Negli stessi termini, quanto al tema relativo alla velocità tenuta del veicolo condotto dal ricorrente, è stata data compiuta risposta dai giudici di merito che, sulla base delle risultanze degli accertamenti tecnici del perito nominato di ufficio, hanno ritenuto, senza dubbio, che il [OSCURATO:PERSONA] viaggiasse ad una velocità certamente superiore a quella massima consentita.

Risultanza, peraltro, conforme agli esiti della consulenza del CT del pubblico ministero ing.

Rendina e non contestata dalla difesa.7.

Anche le motivazioni in merito alla circostanza dell'allacciamento della cintura di sicurezza da parte della vittima, conformi nelle due sentenze di merito, risultano compiute ed appaganti.

Come rilevato dai giudici di merito, il perito aveva riferito che dagli accertamenti espletati senza dubbio la vittima indossava la cintura all'atto del sinistro avendo riportato lesioni al torace compatibili con il fatto così come ricostruito alla luce delle risultanze istruttorie, non essendosi comunque verificati urti laterali.

La Corte di appello, dunque, risulta aver risposto compiutamente a tutte le obiezioni sollevate dalla difesa (cfr. pag. 10 della sentenza); mentre per quanto riguarda la valutazione relativa al sistema frenante (ABS) si riscontra congrua ed adeguata risposta nella sentenza di primo grado (cfr. p. 20).

8. Alla luce di quanto esposto, è allora evidente che, dalle cadenze motivazionali delle sentenze di merito è enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché tali pronunce hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive pervenendo alle proprie conclusioni in merito alla ricostruzione della dinamica del sinistro e alla riconducibilità dello stesso alla condotta colposa dell'imputato, attraverso un itinerario logico giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, non potendo la Corte suprema, come chiarito in apertura, esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995 (dep. 23/02/1996), Rv.

Facchini , Rv. 203767).

9. Anche la eccezione relativa alla inutilizzabilità dell'accertamento del tasso alcolemico deve ritenersi manifestamente infondata.

I giudici di merito hanno ritenuto utilizzabile l'esito dell'analisi effettuata dai sanitari nell'ambito dei protocolli medici dichiarando, invece, non utilizzabile il prelievo operato su richiesta della polizia giudiziaria in quanto effettuato in assenza delle garanzie di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

La sentenza impugnata è, pertanto, conforme al principio per cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, sussiste soltanto qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari a fini di cura della persona, ma su richiesta dalla polizia giudiziaria esclusivamente per finalità di ricerca della prova della colpevolezza di soggetto indiziato (Sez. 4, n. 6514 del 18/01/2018, Tognini, Rv. 272225 - 01; Sez. 4, n. 49371 del 25/09/2018, C, Rv. 274039 - 01).

Non può, invece, trovare applicazione il diverso e richiamato principio secondo il quale in tema di guida in stato di ebbrezza, la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini dì diagnosi e cura (Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020, Zanni, Rv. 278676 - 02), in quanto, nel caso di specie, come evidenziato nella pronuncia di appello, l'accertamento del quantitativo di etanolo presente nel sangue, ritenuto utilizzabile, era quello effettuato non su richiesta degli operanti ma nell'ambito dei protocolli medici, come riferito dalla teste Guarzoni.

Quest'ultima, come esposto dai giudici di seconde cure, ha anche fatto chiarezza sulle ragioni dei diversi esiti dei due accertamenti, riconducibili alle diverse tempistiche dei laboratori cui erano stati inviati i campioni.

10. Del pari manifestamente infondate sono le censure relative al trattamento sanzionatorio con le quali la difesa si duole della omessa concessione delle attenuanti di cui agli art: 62, n. 6 e 62- bis cod. pen.

In particolare, la doglianza relativa alla mancata concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno risulta proposta per la prima volta in questa sede ed è pertanto inammissibile essendo noto che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Tocco, Rv. 269745 - 01).

Posto poi che la valutazione relativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti è riservata al giudice di merito nella fase di cognizione, è del tutto eccentrico il richiamo al rimedio di cui all'art. 175 cod. proc. pen. trattandosi di un istituto processuale avente esclusivamente la funzione di consentire la restituzione nei termini Stabiliti a pena di decadenza.

Nel caso di specie, invero, risalendo il risarcimento all'anno 2017, gravava sull'imputato l'onere di produrre la relativa documentazione nel corso dei giudizi di merito sicchè la relativa questione deve essere dichiarata inammissibile.

Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta confortato da congrua motivazione, atteso che la Corte di merito ha messo in rilievo la gravità della condotta e la presenza di un precedente penale specifico gravante sull'imputato unitamente all'assenza di elementi di positiva valutazione ai fini della concessione del beneficio.

In proposito, è sufficiente ricordare che la ratio dell'istituto non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti in quanto tali da fondare un giudizio di disvalore sulla personalità (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).

11. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FERRARA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 marzo 2020, la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Ferrara, in data 4 ottobre 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 4 cod. pen., commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Veniva contestato all'imputato di avere cagionato il decesso di [OSCURATO:PERSONA] perché per colpa generica e specifica consistita nella violazione dell'art. 186 lett. b) e dell'art. 141 cod strada, viaggiando in stato di ebbrezza alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], tg [OSCURATO:TARGA], in un tratto di strada a curva destrorsa, non riusciva a mantenere il controllo del proprio mezzo, sino ad invadere l'opposta corsia di marcia e collidere frontalmente con l'autovettura a bordo della quale viaggiava la persona offesa. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione per manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della stessa per aver fatto discendere dalla deposizione testimoniate del teste Perrone l'assenza di alterazioni dello stato dei luoghi prima del momento dell'intervento degli operanti senza considerare che il teste non aveva escluso tale circostanza bensì aveva solo affermato che non vi erano stati interventi "particolari" sui veicoli ad opera dei vigili del fuoco. Nulla, invece, riferiva in merito ai detriti e alle ulteriori tracce che il CT della Procura e il perito avevano utilizzato nelle loro relazioni tecniche. Erroneamente la Corte aveva escluso ogni incidenza dello spostamento del paraurti della macchina del sig. [OSCURATO:PERSONA] risultante dalle fotografie indicate dall'appellante; - mancata assunzione di prova decisiva in relazione alla testimonianza del comandante dei Vigili del fuoco di Ferrara, ing. Andritto, in quanto la natura degli interventi richiesti, il numero di soccorritori e di mezzi giunti sul luogo del sinistro aveva di certo importato un rilevante mutamento della zona interessata dai detriti e dai resti dello scontro prima dell'arrivo dei carabinieri e l'unico soggetto capace di confermare tale dato era proprio il teste Andritto; - vizio di motivazione per manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della stessa in merit all'attribuzione della traccia gommosa all'autovettura condotta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi su diverse eccezioni poste dalla difesa sul punto. In particolare, la sentenza impugnata avrebbe ignorato il rilevo della difesa sulla proporzione algebrica utilizzata dal perito che affermava come la traccia al suolo fosse eguale all'ampiezza del battistrada. Peraltro, il presunto riscontro fra la traccia e il battistrada della Daewoo del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, ad avviso della difesa, contraddetto dalla stessa perizia ove si afferma che la frenata dell'imputato sarebbe avvenuta mentre la macchina percorreva una traiettoria curvilinea ad ampio raggio, mentre la traccia in questione aveva un andamento rettilineo costante. Il tipo di frenata attribuita al ricorrente, inoltre, sarebbe incompatibile con i rilievi dei Carabinieri secondo i quali la traccia gommosa in questione diventava praticamente invisibile nel tratto finale. La Corte avrebbe, infine, omesso di pronunciarsi sulla presunta assenza del sistema ABS sulla vettura condotta dall'imputato. - vizio di motivazione e violazione di legge in merito alla velocità prima dell'urto della macchina condotta dall'imputato. La motivazione circa la velocità dei due veicoli sarebbe manifestamente illogica e altresì contraddittoria rispetto alle risultanze processuali. Invero, secondo la Corte di appello i calcoli peritali sarebbero fondati non solo sulla traccia gommosa ma altresì sul senso di marcia e la quantità di moto, tuttavia per provare l'assunto risulta citata la pagina 15 della perizia ove però si fa riferimento alla sola traccia gommosa e al calcolo della velocità dei mezzi interessati dal sinistro; - vizio di motivazione per manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della stessa in merito all'assenza di prova rispetto a concause del decesso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Si rileva che nei motivi aggiunti dell'atto di appello si era evidenziato che la lesione all'aorta riportata dalla persona offesa non poteva essere riconducibile ad un urto frontale patito da un soggetto dotato di cinture di sicurezza allacciate, indicando letteratura scientifica sul punto. La Corte di appello, viceversa, aderendo alla opposta soluzione, non avrebbe spiegato come la ricostruzione offerta potesse considerarsi come l'unica soluzione possibile "oltre ogni ragionevole dubbio". I giudici avrebbero dovuto indicare le ragioni che conducevano a ritenerla come tesi preferibile rispetto a quella avanzata dalla difesa e non limitarsi ad asserire apoditticamente che quest'ultima non avrebbe avuto riscontri concreti; ne consegue che, sotto tale profilo, la motivazione risulta carente. Ma ancora la Corte d'appello avrebbe dato rilievo ad una prova inesistente, un segno nastriforme in regione sottomentoniera ritenuto un elemento capace di comprovare l'attivazione del sistema di sicurezza senza considerare che tale parte del corpo non interessa la zona trasversale attraversata dal nastro di sicurezza. Infine, la difesa aveva evidenziato che alcune lesioni rinvenute sulla [OSCURATO:PERSONA] erano chiaro indizio del fatto che la vittima non avesse le cinture, mentre la Corte territoriale escludeva l'assunto con motivazione apodittica in mancanza delle necessarie competenze mediche, preferendo aprioristicamente una ipotesi ricostruttiva all altre. La motivazione risulterebbe infine manifestamente contraddittoria con i dati empiri risultanti dall'ispezione cadaverica esterna; - mancata assunzione di prove decisive in relazione alle lesioni della zona cranica della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Si rileva che la prova in merito alla causa di morte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata acquisita fuori dal contraddittorio non conoscendosi la profondità dell'accertamento eseguito. Si censura, inoltre, il diniego della acquisizione della cartella clinica della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe permesso di chiarire la seppur breve degenza ospedaliera di quest'ultima; - inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 191 c.p.p. in quanto i prelievi ematici ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza erano stati eseguiti dal personale medico successivamente alla richiesta da parte della polizia giudiziaria sicché avrebbero dovuto operare le garanzie difensive sottese all'avviso di cui all'art. 114 cod. proc. pen. 4. 'Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore del Mezani ha proposto nuovi motivi di ricorso ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen. deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'efficienza causale dello stato di ebbrezza e dell'eccesso di velocità con riferimento alla dinamica del sinistro. Entrambe le sentenze di merito non avrebbero in alcun modo affermato che, laddove la velocità di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata pari a 90 Km all'ora, l'evento non si sarebbe verificato, anzi il perito del giudice di primo grado, secondo Fa difesa, avrebbe escluso che il conducente della vettura Daewoo avesse perso il controllo del mezzo, limitandosi ad asserire che tale veicolo aveva invaso la opposta corsia. Poiché l'invasione della corsia si fonda sulla possibilità di attribuire la traccia di frenata fotografata dai Carabinieri intervenuti subito dopo il sinistro all'auto condotta dal [OSCURATO:PERSONA], la Corte avrebbe dovuto accertare se l'auto montasse o meno l'impianto ABS in quanto nel primo caso quella frenata non sarebbe stata riferibile all'auto condotta dall'imputato essendo noto che l'impianto frenante Abs non lascia sull'asfalto alcuna traccia continua di frenata. I documenti sulla base dei quali il perito nominato dal Tribunale ha escluso la presenza di Abs non sembrano riferirsi alla DAEWOO in questione (che è una TaCuma 1598 del 2002) ed anzi il documento 4/1 certifica che la DAEWOO Tacuma del 2002 poteva avere il dispositivo ABS. Una semplice verifica sulla presenza o assenza del dispositivo di frenata effettuato su quello specifico veicolo avrebbe consentito con certezza di escludere l'addebito della traccia di frenata all'auto dell'imputato; - mancanza di motivazione ed erronea applicazione di legge penale in ordine al concorso del fatto colposo della vittima con riferimento all'utilizzo delle cinture di sicurezza. Si ribadiscono le ragioni per le quali dovesse ritenersi che la persona offesa non indossasse le cinture di sicurezza con effetto rilevante in ordine alla dosimetria della pena; - inutilizzabilità dell'accertamento del tasso alcolemico in quanto il prelievo di sangue venne effettuato alle ore 22.14 quando già era pervenuta presso il [OSCURATO:PERSONA] la richiesta di accertamenti urgenti (ore 21.45). Poiché la richiesta dei Carabinieri era pervenuta al [OSCURATO:PERSONA] prima del prelievo e delle analisi disposte a fini diagnostico-terapeutici, il prelievo, poteva essere utilizzato a prescindere dagli avvisi di legge resi all'imputato ma, con riguardo alle analisi successive condotte sul sangue prelevato a fini diagnostici, egli aveva il diritto di farsi assistere da un difensore. Si evidenzia, inoltre, la divergenza dei risultati dei due prelievi effettuati rispetto alla quale la Corte avrebbe fornito una motivazione illogica di natura temporale; - mancanza di motivazione ed erronea applicazione di legge penale con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. e delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. Si chiede che l'imputato sia restituito nel termine per l'impugnazione anche con riferimento al punto della decisione d'appello relativo al trattamento sanzionatorio essendo egli venuto in possesso della documentazione attestante il risarcimento soltanto nell'ottobre 2021 per cause esterne alla sua volontà; 5. All'udienza odierna si è proceduto a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105 (convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126), entrato in vigore in pari data e il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto tutte le doglianze dedotte sono manifestamente infondate. 2. I motivi proposti, oltre ad essere sviluppati in fatto e finalizzati ad ottenere una nuova rivalutazione delle prove, non consentita al giudice di legittimità, sono del tutto generici in quanto non si confrontano con le ragioni poste a sostegno dei due conformi provvedimenti di merito. Si tratta, invero, di doglianze che risultano pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse vi è congrua, corretta e non manifestamente illogica motivazione nella sentenza impugnata. 3. Quanto ai motivi volti a contestare la sussistenza della responsabilità del ricorrente, appare preliminarmente opportuno ribadire quali sono i limiti del giudizio di legittimità circa il difetto di motivazione in presenza, come nel caso di specie, di una doppia valutazione conforme. 3.1 È ben noto che, nell'esaminare le doglianze attinenti alla tenuta argornentativa della sentenza, particolarmente rigorosi sono i limiti del Controllo di legittimità sulla sentenza di merito, infatti, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento operato dal giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che l'atto impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e non sia riscontrabile difetto o contraddittorietà della motivazione o illogicità evidenti, ossia riscontrabili "ictu oculi", restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento. Al giudice di legittimità è, infatti, preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 11/02/2021 ), F. Rv. 280601 - 01). Allo stesso modo, non è consentita la rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di valutazione riservata in via esclusiva al giudice del merito. 4. Poste tali premesse, quanto ai primi due motivi di ricorso, si osserva che, in merito alla asserita compromissione dello stato dei luoghi e alla mancata assunzione della testimonianza del comandante dei Vigili del fuoco, la Corte di appello ha dato conto del fatto che il teste Perrone non solo aveva escluso alcun tipo di intervento particolare effettuato sui veicoli in precedenza al loro arrivo, ma aveva anche precisato che gli stessi non erano stati spostati dai Vigili del fuoco giunti sul luogo. La circostanza, del resto, non risultando da alcun elemento dell'istruttoria dibattimentale, risulta meramente supposta, non avendo, gli operanti intervenuti, nonché i consulenti e i periti nominati, evidenziato in proposito dubbi tali da non consentire la ricostruzione della dinamica del sinistro. Anzi, come precisato nella sentenza di primo grado, anche il perito Prozzo, nominato ex art. 508 cod. proc. pen., su richiesta della difesa, aveva escluso che fosse riscontrabile un'alterazione dello stato dei luoghi. Gli stessi giudici di appello risultano aver dato congrua risposta alla eccezione della difesa attraverso l'esame delle fotografie indicate (n. 43 e 44), escludendo discrepanze circa la collocazione del paraurti del veicolo dell'imputato. Si tratta per il resto di questione di merito sottratta al sindacato della Corte di cassazione. 5. Per quanto attiene al motivo con il quale si contesta la riconducibilità della traccia di pneumatico rinvenuta sulla strada al veicolo condotto dal ricorrente, è sufficiente rilevare che entrambi i giudici di merito hanno dato atto del fatto che la riconducibilità della traccia di frenata al veicolo del [OSCURATO:PERSONA] derivava da plurimi elementi in quanto era stata confermata oltre che dai militari operanti intervenuti sul luogo anche dal perito, osservandosi che essa si presentava di colore scuro, sicchè poteva definirsi fresca, nonché aveva una larghezza corrispondente a quella dello pneumatico della ruota anteriore sinistra dell'autovettura dell'imputato, circostanza rilevabile anche dal confronto visivo tra il disegno dell'impronta e quello del battistrada della ruota (p. 20 sentenza di primo grado). Sempre sulla base delle conclusioni raggiunte dal perito i giudici di merito hanno altresì ritenuto infondati i rilievi della difesa in ordine all'andamento dritto della traccia e alla mancanza di segno di sterzata essendo stato spiegato come l'angolo di sei gradi non fosse significativo per escludere la riconducibilità della traccia di frenata al veicolo del [OSCURATO:PERSONA]. 6. Negli stessi termini, quanto al tema relativo alla velocità tenuta del veicolo condotto dal ricorrente, è stata data compiuta risposta dai giudici di merito che, sulla base delle risultanze degli accertamenti tecnici del perito nominato di ufficio, hanno ritenuto, senza dubbio, che il [OSCURATO:PERSONA] viaggiasse ad una velocità certamente superiore a quella massima consentita. Risultanza, peraltro, conforme agli esiti della consulenza del CT del pubblico ministero ing. Rendina e non contestata dalla difesa.7. Anche le motivazioni in merito alla circostanza dell'allacciamento della cintura di sicurezza da parte della vittima, conformi nelle due sentenze di merito, risultano compiute ed appaganti. Come rilevato dai giudici di merito, il perito aveva riferito che dagli accertamenti espletati senza dubbio la vittima indossava la cintura all'atto del sinistro avendo riportato lesioni al torace compatibili con il fatto così come ricostruito alla luce delle risultanze istruttorie, non essendosi comunque verificati urti laterali. La Corte di appello, dunque, risulta aver risposto compiutamente a tutte le obiezioni sollevate dalla difesa (cfr. pag. 10 della sentenza); mentre per quanto riguarda la valutazione relativa al sistema frenante (ABS) si riscontra congrua ed adeguata risposta nella sentenza di primo grado (cfr. p. 20). 8. Alla luce di quanto esposto, è allora evidente che, dalle cadenze motivazionali delle sentenze di merito è enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché tali pronunce hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive pervenendo alle proprie conclusioni in merito alla ricostruzione della dinamica del sinistro e alla riconducibilità dello stesso alla condotta colposa dell'imputato, attraverso un itinerario logico giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, non potendo la Corte suprema, come chiarito in apertura, esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995 (dep. 23/02/1996), Rv. Facchini , Rv. 203767). 9. Anche la eccezione relativa alla inutilizzabilità dell'accertamento del tasso alcolemico deve ritenersi manifestamente infondata. I giudici di merito hanno ritenuto utilizzabile l'esito dell'analisi effettuata dai sanitari nell'ambito dei protocolli medici dichiarando, invece, non utilizzabile il prelievo operato su richiesta della polizia giudiziaria in quanto effettuato in assenza delle garanzie di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. La sentenza impugnata è, pertanto, conforme al principio per cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, sussiste soltanto qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari a fini di cura della persona, ma su richiesta dalla polizia giudiziaria esclusivamente per finalità di ricerca della prova della colpevolezza di soggetto indiziato (Sez. 4, n. 6514 del 18/01/2018, Tognini, Rv. 272225 - 01; Sez. 4, n. 49371 del 25/09/2018, C, Rv. 274039 - 01). Non può, invece, trovare applicazione il diverso e richiamato principio secondo il quale in tema di guida in stato di ebbrezza, la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini dì diagnosi e cura (Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020, Zanni, Rv. 278676 - 02), in quanto, nel caso di specie, come evidenziato nella pronuncia di appello, l'accertamento del quantitativo di etanolo presente nel sangue, ritenuto utilizzabile, era quello effettuato non su richiesta degli operanti ma nell'ambito dei protocolli medici, come riferito dalla teste Guarzoni. Quest'ultima, come esposto dai giudici di seconde cure, ha anche fatto chiarezza sulle ragioni dei diversi esiti dei due accertamenti, riconducibili alle diverse tempistiche dei laboratori cui erano stati inviati i campioni. 10. Del pari manifestamente infondate sono le censure relative al trattamento sanzionatorio con le quali la difesa si duole della omessa concessione delle attenuanti di cui agli art: 62, n. 6 e 62- bis cod. pen. In particolare, la doglianza relativa alla mancata concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno risulta proposta per la prima volta in questa sede ed è pertanto inammissibile essendo noto che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Tocco, Rv. 269745 - 01). Posto poi che la valutazione relativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti è riservata al giudice di merito nella fase di cognizione, è del tutto eccentrico il richiamo al rimedio di cui all'art. 175 cod. proc. pen. trattandosi di un istituto processuale avente esclusivamente la funzione di consentire la restituzione nei termini Stabiliti a pena di decadenza. Nel caso di specie, invero, risalendo il risarcimento all'anno 2017, gravava sull'imputato l'onere di produrre la relativa documentazione nel corso dei giudizi di merito sicchè la relativa questione deve essere dichiarata inammissibile. Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta confortato da congrua motivazione, atteso che la Corte di merito ha messo in rilievo la gravità della condotta e la presenza di un precedente penale specifico gravante sull'imputato unitamente all'assenza di elementi di positiva valutazione ai fini della concessione del beneficio. In proposito, è sufficiente ricordare che la ratio dell'istituto non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti in quanto tali da fondare un giudizio di disvalore sulla personalità (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). 11. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
Sentenza Cassazione n. 00826/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris